Direttiva Pubblica Istruzione 30.11.2007, n. 104
Uso telefoni cellulari.
Considerato che il diritto alla protezione dei dati personali gode di specifiche forme di tutela stante la vigenza di apposite disposizioni normative (da ultimo, contenute nel "Codice in materia di protezione dei dati personali", approvato con d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196) volte ad assicurare che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell'interessato, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale;
Considerato che il Ministero della pubblica istruzione intende promuovere fra gli studenti la più ampia conoscenza dei diritti di rilevanza costituzionale, quale è il diritto alla protezione dei dati personali, nella convinzione che l'educazione alla cultura della legalità deve essere effettuata mediante azioni volte a favorire la conoscenza ed il rispetto delle leggi vigenti;
Considerato che per gli studenti il diritto alla riservatezza è sancito espressamente anche dall'art. 2, comma 2, del d.P.R. 24 giugno 1998 n. 249 (c.d. "Statuto delle studentesse e degli studenti"), richiamato dall'art. 96, comma 2, del predetto Codice;
Considerato che nell'ambito delle comunità scolastiche, soprattutto tra i giovani, risulta molto frequente l'utilizzo di "telefoni cellulari" o di altri dispositivi elettronici;
Considerato che la regolamentazione delle sanzioni disciplinari applicabili nei confronti degli studenti per la violazione del divieto di utilizzo dei telefoni cellulari o di altri dispositivi elettronici durante lo svolgimento di attività didattiche è rimessa all'autonomo potere organizzativo-regolamentare delle istituzioni scolastiche conformemente a quanto chiarito con l'atto di indirizzo del Ministro della Pubblica Istruzione prot. n. 30/DIP/segr. del 15 marzo 2007 avente ad oggetto "linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di telefoni cellulari e di altri dispositivi elettronici durante l'attività didattica, irrogazione
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