Nota MIUR 20.04.2011, prot. n. 2787
Titoli di studio conseguiti all'estero.
Sono pervenute richieste di chiarimenti sulle modalità di applicazione delle norme relative al riconoscimento di titoli di studio e certificazioni straniere.
A riguardo, si rilevano diverse casistiche che si ritiene opportuno esaminare al fine di offrire un quadro puntuale della attuale normativa in materia.
Titolo I
Valutazione di titoli di studio e certificazioni acquisiti in altri Stati dell'Unione europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo o nella Confederazione elvetica.
L'art. 12 della legge 25 gennaio 2006, n. 29 stabilisce che, nel caso di procedimenti in cui sia richiesto in Italia, a cittadini appartenenti a Stati membri dell'Unione europea o a Stati aderenti all'Accordo europeo o alla Confederazione elvetica, il possesso di un titolo di studio, corso di perfezionamento, certificazione di esperienze professionali e ogni altro attestato che certifichi esperienze professionali acquisite dall'interessato, l'"ente responsabile" valuta la corrispondenza dei titoli e delle certificazioni acquisiti in altri Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'Accordo europeo o nella Confederazione elvetica. Lo stesso articolo 12 prevede che la valutazione dei titoli di studio è subordinata alla preventiva acquisizione del parere favorevole espresso dal Ministero dell'Istruzione.
Per "ente responsabile" deve intendersi, ai sensi dell'art. 12 della legge n. 29/2006:
- Ente con natura giuridica privatistica, che abbia interesse a reclutare, tramite corso o concorso, personale con titolo di studio europeo;
- Enti o Amministrazioni Pubbliche, con riferimento ai casi non disciplinati dall'art.38 del D.L.vo n.165/2001 (quali, a titolo esemplficativo, partecipazione a corsi, seminari, ecc., ad esclusione dei concorsi pubblici).
La valutazione di tali istanze verrà effettuata da questa Direzione Generale.
Per quanto riguarda l'accesso dei cittadi
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