Nota MIUR 05.02.2014, prot. n. 936
Limiti di reddito per l'esonero dal pagamento delle tasse scolastiche per l'anno scolastico 2014/2015.
L'art. 21, comma 9, della legge 11-3-1988, n. 67 (legge finanziaria 1988) stabilisce che i limiti di reddito previsti dall'art.28, comma 4, della legge 28-2-1986, n. 41 (legge finanziaria 1986) sono rivalutati, a decorrere dall'anno 1988, in ragione del tasso d'inflazione annuo programmato.
Il Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento del Tesoro - Direzione I - Analisi Economica e Finanziaria ha comunicato in data 29 gennaio 2014 che il tasso d'inflazione programmato per il 2014 è pari all'1,5 per cento.
I limiti massimi di reddito, ai fini dell'esenzione dalle tasse scolastiche, pertanto, sono rivalutati, per l'anno scolastico 2014/2015 come dal seguente prospetto in euro:
per i nuclei familiari formati dal seguente numero di persone | limite massimo di reddito per l'anno scolastico 2013/2014 riferito all'anno d'imposta 2012 | rivalutazione in ragione dell'1,5 % con arrotondamento all'unità di euro superiore | limite massimo di reddito espresso in euro per l'a.s. 2014/2015 riferito all'anno d'imposta 2013 |
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1 | 5.173,00 | 78,00 | 5.251,00 |
2 | 8.579,00 | 129,00 | 8.708,00 |
3 | 11.027,00 | 165,00 | 11.192,00 |
4 | 13.169,00 | 198,00 | 13.367,00 |
5 | 15.310,00 | 230,00 | 15.540,00 |
6 | 17.352,00 | 260,00 | 17.612,00 |
7 e oltre | 19.389,00 | 291,00 | 19.680,00 |
La misura delle tasse scolastiche è stata determinata dal D.P.C.M. 18 maggio 1990 (G.U. Serie Generale n.118 del 23-5-1990); le tipologie, determinate in lire, rapportate in euro, si riferiscono a:
- tassa di iscrizione (euro 6,04);
- tassa di frequenza (euro 15,13);
- tassa per esami di idoneità, integrativ
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