Insegnanti religione cattolica

Sergio Auriemma

Il nuovo Concordato (rectius: accordo) tra lo Stato Italiano e la Santa Sede ha avuto ratifica ed esecuzione con la legge 25.03.1985, n. 121. Le disposizioni relative all'insegnamento della religione cattolica (I.R.C.) sono contenute nell'art. 9 del concordato, nonché nel punto 5 del protocollo aggiuntivo.

Con l'art. 9 lo Stato si impegna "ad assicurare, nel quadro delle finalità della scuola, l'I.R.C. nelle scuole pubbliche non universitarie di ogni ordine e grado", viene "garantito a ciascuno il diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi di detto insegnamento" e, infine l'esercizio di tale diritto non deve "dare luogo ad alcuna forma di discriminazione".

Il protocollo aggiuntivo precisa che l'I.R.C. è impartito da docenti riconosciuti idonei dall'autorità ecclesiastica e che nelle scuole materne ed elementari tale insegnamento può essere prestato dall'insegnante della classe riconosciuto come sopra idoneo e disposto a svolgerlo. Il protocollo, inoltre, affida a successiva intesa con la Conferenza Episcopale Italiana la definizione dei restanti profili organizzativi.

L'Intesa è stata acquisita in data 14.12.1985, ratificata e resa esecutiva con d.P.R. 16.12.1985, n. 751 (G.U. 20.12.1985, n. 299).

Il 13 giugno 1990 è stata firmata una nuova intesa, che modifica alcuni punti della precedente del 1985. L'accordo, cui viene data esecuzione con d.P.R. 23 giugno 1990, n. 202, prevede: il carattere permanente del riconoscimento di idoneità all'insegnamento della religione cattolica, salvo revoca da parte dell'ordinario diocesano; la necessità della motivazione scritta a verbale del voto di religione, se determinante nello scrutinio finale; sessanta ore annuali di insegnamento nelle scuole materne, da realizzare anche con raggruppamenti di più ore in determinati periodi (es. in prossimità di festività religiose), con svolgimento di attività ricomprese nella programmazione didattica annuale.

Le fonti successive a cui attingere il complicato reticolo di disposizioni emanate in materia, sono :

– dd.PP.RR. di approvazione dei programmi di I.R.C. nelle scuole pubbliche: Scuole materne: 24.06.1986, n. 539 (G.U. 10.09.1986); Scuole elementari: 08.05.1987 n. 204 (G.U. 25.05.1987); Scuole medie: 21.07.1987, n. 350 (G.U. 27.08.1987, n. 199); Scuole secondarie superiori, 21.07.1987, n. 339 (G.U. 12.08.1987, n. 187). In relazione alla riforma del Sistema istruzione di cui alla legge n. 53/2003 e al decreto legislativo di attuazione n. 59/2004, sono inoltre da tenere presenti : i decreti Presidente della Repubblica n. 121 e n. 122 del 30 marzo 2004, recanti l'approvazione degli obiettivi specifici di apprendimento per l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole dell'infanzia e nelle scuole elementari; il d.P.R. n. 305 del 14 ottobre 2004, recante l'approvazione degli obiettivi specifici di apprendimento per l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole secondarie di primo grado; il d.P.R. n. 39 del 16 gennaio 2006, recante l'approvazione degli obiettivi specifici di apprendimento negli istituti scolastici e paritari del secondo ciclo.

– circolari 21.01.1987, n. 11, 23.05.1987, n. 156.

– circolari n. 128, 129, 130 e 131, tutte in data 03.05.1986, la cui validità è stata confermata con c.m. 03.06.1987, n. 165: trasmissione del modulo da consegnare ai genitori o agli studenti per l'esercizio dell'opzione, nonché delle schede relative alle attività educative per gli alunni che non si avvalgono dell'I.R.C..

– circolari 05.03.1986, n. 72 e 13.06.1986, n. 180, confermata con la citata circolare n. 165/1987: modalità e cadenze operative per la dichiarazione di disponibilità all'I.R.C. da parte degli insegnanti elementari e di scuola materna.

– circolari 24.07.1986 n. 211, 29.10.1986 n. 302, 10.03.1987 n. 71 e 13.08.1987, 253. Procedure per la nomina dei docenti cui affidare l'I.R.C.; relativi profili di stato giuridico ed economico e di qualificazione professionale.

– circolare 28.10.1987, n. 316: ulteriori istruzioni per l'a.s. 1987/1988, sulla organizzazione dell'irc e delle A.A., nonché sull'offerta di altre opportunità formative.

– circolare 06.03.1989, n. 82, che fornisce chiarimenti sullo stato giuridico del pers. docente non di ruolo nominato dai Capi d'Istituto per lo svolgimento delle A.A.

– circolare 25.05.1989, n. 188: nuovo modello per la scelta dell'insegnamento della religione cattolica con modulo integrativo per la scelta delle attività alternative da parte di coloro che non si avvalgono di tale insegnamento.

– circolare 29 maggio 1989, n. 189: assistenza di docenti nell'espletamento di attività alternative di studio e/o ricerca.

– circolari 26.07.1990, n. 206 e n. 226/1990: le circolari, nel dare applicazione all'art. 3, comma 7, del d.P.R. 399/1988, fissano principi concernenti il trattamento economico degli insegnanti di religione e richiamano la regola della "intesa" tra autorità scolastica ed ordinario diocesano circa le nomine da conferire agli insegnanti.

– circolare 22.01.1991, n. 14, che impartisce disposizioni applicative in ordine alla dichiarazione di disponibilità all'insegnamento della R.C. da parte degli insegnanti elementari (oramai divenuta permanente, salvo revoca). In particolare, i termini procedurali vengono così fissati: nuove dichiarazioni o revoche delle dichiarazioni già rese, entro il 15 marzo di ogni anno; trasmissione degli elenchi dei docenti dai circoli didattici all'Ordinario diocesano entro il 30 marzo. È stato precisato (c.m. 04.09.1998, n. 374), peraltro, che la summenzionata scadenza del 15 marzo deve intendersi riferita, per gli anni scolastici successivi a quello di prima applicazione della nuova normativa pattizia, solo all'eventuale dichiarazione di revoca della disponibilità originaria (sotto tale profilo, infatti, appare vincolante la previsione contenuta nel richiamato punto 2.6 del d.P.R. 202/1990: "... i quali possono revocare la propria disponibilità prima dell'inizio dell'anno scolastico"). Per quanto concerne, invece, la dichiarazione di disponibilità all'insegnamento, esigenze di salvaguardia della continuità didattica hanno reso opportuno limitarne l'acquisizione da parte dei direttori didattici (entro il 15 marzo) ai soli anni precedenti quelli di inizio di ciascun ciclo della scuola primaria (cm n. 374/1998).

– circolare 1° luglio 1991, n. 182 e 19 febbraio 1992, n. 43, che forniscono chiarimenti sul trattamento economico degli insegnanti di R.C. privi del titolo di specializzazione e sulla riconoscibilità ai fini della progressione economica del servizio di insegnamento della religione cattolica.

– circolari 9 agosto 1990, n. 222 e 8 agosto 1991, n. 247 che forniscono istruzioni sui criteri di determinazione del trattamento economico spettante al personale docente non di ruolo cui siano affidate attività educative in materia di R.C. nella misura di 60 ore per anno in ciascuna sezione di scuola materna.

L'o.m. 14.05.1999, n. 128, all'art. 3, ricomprende, nell'insieme degli elementi valutativi per la determinazione del punteggio per credito scolastico da assegnare in sede di esame di Stato, anche l'interesse con cui lo studente ha seguito l'insegnamento della religione cattolica ovvero le attività ad esso alternative. Nello stesso modo deve essere valutato lo studio individuale attestato dalla scuola secondo le indicazioni fornite dalla c.m. 21.01.1987, n. 11, nonché, nel caso in cui lo studente abbia scelto di assentarsi dalla scuola, l'arricchimento conseguito attraverso la partecipazione ad iniziative formative rese note alla scuola stessa.

Nelle scuole secondarie superiori è stato riconosciuto agli studenti il diritto di scegliere personalmente se avvalersi o non avvalersi dell'irc (legge 18.06.1986, n. 281). Secondo l'Intesa (2.1.b) "la scelta operata su richiesta dell'autorità scolastica all'atto dell'iscrizione ha effetto per l'intero anno scolastico cui si riferisce e per i successivi anni di corso nei casi in cui è prevista l'iscrizione d'ufficio".

La c.m. 22.12.1994, n. 363 prescrive l'iscrizione d'ufficio per ogni anno diverso dal primo in ogni ordine e grado di scuola, tranne nella scuola materna. Pertanto la scelta operata nell'anno precedente si intende automaticamente rinnovata, come esplicitamente previsto dalla c.m. 06.04.1995, n. 119, che riserva ad una "diversa espressa volontà" degli interessati la modifica della scelta iniziale.

La circolare 24 luglio 1986, n. 211, richiama le procedure vigenti per la nomina degli insegnanti di R.C., il relativo status giuridico ed economico, i profili di qualificazione professionale e la gestione dei docenti dichiaratisi disponibili e riconosciuti idonei dall'ordinario diocesano per l'I.R.C.

La circolare 05.08.1993, n. 243, di trasmissione dell'om n. 242/1993 concernente modifiche ed integrazioni all'om permanente sul conferimento delle supplenze al personale docente, ha chiarito che: "nulla è innovato per quanto concerne il conferimento di incarichi e di supplenze annuali agli insegnanti di religione, per i quali continuano ad essere applicate le disposizioni vigenti prima dell'entrata in vigore del d.lgs. 12.02.1993, n. 35".

La disciplina, è quella contenuta nell'art. 309 del T.U. n. 297/1994, in base alla quale "per l'insegnamento della religione cattolica il capo di istituto conferisce incarichi annuali d'intesa con l'ordinario diocesano...".

Il ccnl del 1995 ha rafforzato taluni diritti degli insegnanti di religione cattolica ed ha introdotto disposizioni relative alla conferma automatica del loro rapporto di lavoro, nonché alla costituzione del posto di insegnamento.

L'art. 25 si è occupato "di ferie, permessi e assenze del personale assunto a tempo determinato", trattando degli insegnanti di religione cattolica ai commi 1, 6 e 10. Nel primo comma vengono presi in considerazione i docenti di religione di cui all'art. 3 comma 6 del d.P.R. 399/1988 (contratto 1988/1990), vale a dire quelli che, in possesso del titolo di qualificazione professionale, hanno maturato 4 anni di servizio e ricoprono attualmente un posto orario di insegnamento con trattamento economico intero (25 ore settimanali nella scuola materna, 22 ore nella elementare, 18 ore nella secondaria). A tali docenti si applicano le disposizioni in materia di ferie, permessi ed assenze, stabilite per il personale di ruolo, ora qualificato come assunto a tempo indeterminato (definite negli artt. 19 e 23 del c.c.n.l).

In base al predetto art. 19, a decorrere dal 01.09.1995 il personale assunto a tempo determinato, al pari di quello neo-assunto con contratto di lavoro a tempo indeterminato, ha diritto ad un periodo annuale di ferie di 30 gg. lavorativi comprensivi delle due giornate previste dalla legge n. 937/1977. Dopo tre anni di servizio a qualsiasi titolo prestato successivamente alla suddetta data, la durata delle ferie dei dipendenti in parola è elevata a 32 gg. lavorativi.

L'art. 23, pienamente applicabile agli insegnanti di religione con il c.d. trattamento cattedra, disciplina le assenze per malattia: conservazione del posto, per un periodo di diciotto mesi in un triennio, con trattamento economico intero nei primi nove mesi, ridotto al 90% nei tre mesi successivi e al 50% negli ultimi sei e ulteriori diciotto mesi di assenza per malattie particolarmente gravi. L'art. 21, parimenti applicabile agli insegnanti di religione con trattamento economico intero, prevede la possibilità di concessione di permessi retribuiti: 8 gg. l'anno per esami e concorsi, 3 gg. consecutivi per grave lutto, 15 gg. per matrimonio e 3 gg. per altri particolari motivi personali o familiari debitamente documentati; per gli stessi motivi sono fruibili 6gg. di ferie anche durante i periodi di svolgimento delle attività didattiche indipendentemente dalla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale con altro personale in servizio.

Come risulta da quanto suesposto, il contratto li assimila, sotto il profilo delle assenze, in maniera pressoché completa all'ex personale di ruolo. In tal senso, tenendo conto anche delle legittime aspettative dei docenti, l'art. 47, comma 7, impegna a costituire il rapporto di lavoro degli insegnanti di religione cattolica "possibilmente in modo da pervenire gradualmente al configurare, limitatamente alle ore che si rendano disponibili, posti costituiti da un numero di ore corrispondente all'orario d'obbligo previsto in ciascun tipo di scuola, per i docenti assunti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Il comma 6 del medesimo art. 47, in direzione di una maggiore stabilità del personale assunto con rapporto di lavoro a tempo determinato prevede la conferma automatica del contratto di incarico annuale "qualora permangano le condizioni e i requisiti prescritti dalle vigenti disposizioni di legge" e cioè con riguardo alle condizioni e finché l'intesa su ogni singola assunzione continua ad essere per lo stesso numero di ore e per la stessa sede di servizio.

La linea di tendenza, dunque, è quella che implica di portare gli insegnanti di religione all'orario completo prima di procedere a nuove nomine. La formulazione delle surrichiamate norme, tuttavia è tale da fare escludere che si possa procedere al licenziamento degli attuali docenti ad orario ridotto. Orario, salvo casi eccezionali, comunque non inferiore a 9 ore settimanali nelle scuole secondarie e a 10 ore settimanali nelle scuole materne ed elementari: cfr. c.m. 211/1986 e c.m. 253/1987 al fine di portare altri al c.d. trattamento cattedra.

Come chiarito con le circolari 20.09.1995, n. 302 e 26.04.1996, n. 158, infatti occorre tendere a configurare posti costituiti da un numero di ore corrispondente all'orario d'obbligo previsto in ciascun tipo di scuola, utilizzando le sole ore che si rendano disponibili per quiescenza, dimissioni volontarie, ecc...

L'art. 49, lettera h), del ccnl 26.05.1999 ha esteso ai docenti di religione cattolica con trattamento economico intero l'istituto dell'aspettativa non retribuita per motivi di famiglia e di studio. Con i commi 6 e 10 dell'art. 25, il contratto collettivo del 1999 ha disciplinato in modo specifico le assenze per malattia e per motivi personali o familiari dei docenti di religione cattolica assunti con contratto di incarico annuale, che non si trovino nelle condizioni per fruire del c.d. trattamento cattedra, e cioè: nove mesi di assenza per malattia in un triennio, con trattamento economico intero nel primo mese, ridotto al 50% nel secondo e terzo mese, senza assegni negli altri sei mesi; permessi non retribuiti fino a sei giorni l'anno per i motivi anzidetti; permesso retribuito di 15 giorni in occasione del matrimonio.

Con la nuova intesa del 1990 (intervenuta il 13.06.1990 fra Autorità scolastica e Conferenza episcopale italiana) si è venuta a creare la casistica dei docenti di religione assunti per l'insegnamento nelle scuole secondarie statali privi del titolo di specializzazione richiesto dall'intesa stessa a partire dall'a.s. 1990/1991. Per la mancanza del titolo tali docenti sono stati qualificati supplenti annuali (la circolare n. 182/1991 precisa che il posto assegnato a tali docenti è da considerarsi comunque "vacante", sicché i docenti stessi vengono assoggettati alla disciplina giuridico-normativa prevista per i supplenti annuali). Quindi, in caso di assenza per malattia:

– se al primo anno di servizio, conservazione del posto per un periodo non superiore a 30 giorni, retribuiti al 50% (art. 25 comma 8, ccnl);

– se al secondo anno di servizio continuativo, conservazione del posto per un periodo non superiore a 9 mesi in un triennio scolastico (art. 25, commi 3 e 4 c.c.n.l.).

Per quanto concerne le assenze da lavoro per maternità, non essendovi per il personale statale non di ruolo disposizioni speciali più favorevoli, rimangono applicabili per tutti i docenti non di ruolo, e quindi anche per tutti i docenti assunti con contratto di incarico annuale per l'insegnamento della religione cattolica (con o senza trattamento di cattedra), le norme speciali per la tutela delle lavoratrici madri e dei padri lavoratori poste dalla legge n. 1204/71 e dalla legge n. 903/1977 con diritto a percepire, durante i periodi di astensione obbligatoria e facoltativa del lavoro, indennità giornaliere di maternità a carattere non retributivo (art. 25, comma 16 del ccnl): in particolare, durante l'astensione obbligatoria, spetta l'80% della retribuzione; durante il periodo di astensione facoltativa nel primo anno di vita del bambino spetta il 30% della retribuzione, mentre per malattia del bambino nei primi 3 anni di vita non spetta alcuna retribuzione. Con accordo di interpretazione autentica del 1° luglio 1997 è stato precisato che per il personale docente a tempo determinato, parimenti a quanto previsto per il personale docente a tempo indeterminato, la fruizione delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni nel corso dell'anno scolastico non è obbligatoria. Pertanto, anche per gli insegnanti di religione che, durante il rapporto d'impiego, non abbiano potuto fruire delle ferie durante i periodi di sospensione delle lezioni (ad esempio, perché in astensione obbligatoria dal lavoro per maternità), si dà luogo al pagamento sostitutivo delle stesse al momento della cessazione del rapporto. Comuni a tutti sono anche i permessi brevi disciplinati dall'art. 22 del ccnl., cioè quelle assenze per particolari esigenze personali non superiori a metà dell'orario di servizio giornaliero, comunque, fino ad un massimo di due ore.

Il ccnl 24.7. 2003 (art. 37, commi 5 e 6) ha previsto che gli insegnanti di religione cattolica vengono assunti secondo la disciplina di cui all'art. 309 del d.lgs. n. 297 del 1994, mediante contratto di incarico annuale, che si intende confermato qualora permangano le condizioni ed i requisiti prescritti dalle vigenti disposizioni di legge e che il rapporto di lavoro è costituito, secondo quanto previsto nei punti 2.3., 2.4, 2.5. del D.P.R. 16 dicembre 1985, n.751, possibilmente in modo da pervenire gradualmente a configurare, limitatamente alle ore che si rendano disponibili, posti costituiti da un numero di ore corrispondente all'orario d'obbligo previsto, in ciascun tipo di scuola, per i docenti assunti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Il successivo ccnl 29.11.2007 (art. 40, commi 5 e 6) ha riconfermato le menzionate previsioni.

L'art. 19, comma 5, del medesimo ccnl 24.7.2003 ha previsto che il personale docente assunto con contratto di incarico annuale per l'insegnamento della religione cattolica, che non si trovi nelle condizioni previste dall'art. 3, comma 6, del d.P.R. n. 399 del 1988, se assente per malattia, ha diritto alla conservazione del posto per un periodo non superiore a nove mesi in un triennio scolastico, con retribuzione corrisposta per intero nel primo mese di assenza, nella misura del 50% nel secondo e terzo mese. Per il restante periodo il personale anzidetto ha diritto alla conservazione del posto senza assegni. Le menzionate previsioni sono state confermate dal ccnl 29.11.2007 (art. 19, commi 4 e 5).

Un'innovazione di notevole rilievo (se si pensa alla durata pluridecennale dell'acceso dibattito politico-sociale svoltosi in proposito) è stata introdotta dalla legge 18 luglio 2003 n. 186, recante "norme sullo stato giuridico degli insegnanti di religione cattolica degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado."

La legge ha istituito due ruoli regionali, articolati per ambiti corrispondenti alle diocesi, per gli insegnanti di religione cattolica nella scuola primaria e nella scuola secondaria.

La legge ha previsto meccanismi per la definizione delle dotazioni organiche, degli accessi ai ruoli, della mobilità, nonchè una disciplina transitoria riferita al primo concorso per titoli ed esami per il reclutamento in ruolo (il concorso è stato indetto con decreto 2 febbraio 2004). La nota ministeriale n. 65 del 22.7.2004, nonostante non fosse concluso l'iter procedimentale del decreto relativo alla determinazione dell'organico 2004/2005, ha trasmesso una tabella, costituente parte integrante dello stesso provvedimento, inerente la rilevazione a livello regionale della ricognizione delle ore di insegnamento e, quindi, dei posti consolidabili come organico di diritto.

L'art. 1, comma 2, della legge 186 sancisce che agli insegnanti di religione cattolica inseriti nei ruoli si applichino, salvo quanto diversamente disposto dalla legge medesima, le norme di stato giuridico e il trattamento economico di cui al d.lgs. 16.4.1994, n. 297 e successive modificazioni (Testo Unico leggi istruzione) e dalla contrattazione collettiva. L'art. 1-ter della legge 3.2.2006 n. 27, di conversione del d.l. 5.12.2005, n.250, ha successivamente disposto che gli insegnanti di religione destinatari dell'inquadramento nei ruoli conservano, a titolo di assegno personale riassorbibile con futuri miglioramenti economici e di carriera, il trattamento economico in godimento e quello spettante in applicazione dell'inquadramento.

La legge 186 è stata impugnata per presunta, eccessiva restrizione derivante dal requisito del quadriennio di insegnamento (che deve essere "continuativo") stabilito per l'immissione in ruolo. Investita della questione, la Corte costituzionale con la sentenza n. 297 del 20 luglio 2006, dopo aver premesso il carattere eccezionale della norma rispetto al contesto normativo in cui è stata inserita " in quanto disciplina il primo inquadramento in ruolo di una categoria di insegnanti che ha operato tradizionalmente con un rapporto di servizio costituito mediante incarico annuale e non in base a concorso" e dopo aver precisato che " solo in virtù di tale carattere eccezionale, la norma in questione sfugge al dubbio di costituzionalità, che deriva dalla riserva di tutti i posti ai soli incaricati annuali che la stessa norma ammette al concorso", ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, comma 1, della legge 18 luglio 2003, n. 186 nella parte in cui, per l'immissione in ruolo degli insegnanti di religione cattolica, richiede il requisito dello svolgimento di un quadriennio continuativo di insegnamento nell'ultimo decennio. I tre criteri prescelti dal legislatore nel caso in esame (il quadriennio, l’ambito dell’ultimo decennio e la continuità) sono tra di loro congruenti e, nell’insieme, non palesemente irragionevoli. Il legislatore – nell’ambito delle possibilità di scelta compatibili con i principi costituzionali – ha ritenuto che l’espletamento continuativo, nell’ultimo decennio, per quattro anni, dell’insegnamento della religione cattolica costituisce indice di una più sicura professionalità e, su tale base, ha delimitato l’accesso al concorso per la copertura dei primi posti nel ruolo organico dei docenti in argomento.

La nota 1776 del 14.6.2006 ha precisato che gli insegnanti titolari di ruolo per l'insegnamento della religione cattolica possono richiedere utilizzazione e/o assegnazione provvisoria esclusivamente nell'ambito del solo insegnamento della religione cattolica, nelle sue diverse articolazioni per settori formativi. Come previsto dall'art. 1 - comma 6 del ccni sulla mobilità, limitatamente alla utilizzazione nell'ambito dell'insegnamento della religione cattolica sono considerati validi i titoli previsti dal DPR 751/85 e specificati dal DM 15.7.87 e successive modificazioni ed integrazioni. Trattasi dei titoli di qualificazione professionale richiesti dall'Intesa per l'insegnamento della religione cattolica (e per la partecipazione al concorso di cui alla legge 186/2003) e dell'elenco delle discipline ecclesiastiche e delle facoltà ed istituti che rilasciano titoli accademici e di studio per l'insegnamento della religione cattolica. Gli insegnanti di religione cattolica possono far valere tali titoli con riferimento ai punti D), E), F), G), sezione III - Titoli Generali della tabella di valutazione dei titoli e dei servizi ai fini delle utilizzazioni (allegato 1 del CCNI).

Rimane tuttora fermo che nella scuola dell'infanzia e nella scuola elementare l'I.R.C. può essere affidato ai docenti di sezione o di classe riconosciuti idonei dalla competente autorità ecclesiastica (ai sensi del punto 2.6 della Intesa resa esecutiva con d.P.R. 16.12.1985, n. 751 e successive modificazioni) e che siano disposti a svolgerlo.

Il decreto interministeriale 30.9.2004 ha definito, ai sensi dell'art. 2, comma 1, della legge n. 186/2003, la consistenza organica degli insegnanti di religione cattolica, articolata su base regionale e distinta tra scuola dell'infanzia, elementare e secondaria di primo e di secondo grado. Il d.P.R. 22.12.2004 e, poi, il d.P.R. 17.1.2006 hanno autorizzato assunzioni in ruolo. Le note n. 379 e n. 983 del 2005 hanno impartito istruzioni per le immissioni nei ruoli. Il DM n. 37 del 13.4.2006 ha ripartito il contingente autorizzato dal d.p.r. 17.1.2006 in contingenti regionali, in misura proporzionale ai posti disponibili in organico per l'anno scolastico 2005/06. La nota n. 2220/2006 ha diramato chiarimenti in ordine al trattamento economico degli insegnanti al'atto dlel'inquadramento nei ruoli. La nota 14377/2007 ha trasmesso il DM n. 61 del 13 luglio 2007 con il quale è stata disposta a ripartizione in contingenti regionali, in misura proporzionale ai posti disponibili in organico per l'anno scolastico 2007/08 ed alla consistenza delle graduatorie dei concorsi riservati banditi con decreto direttoriale 2 febbraio 2004, della terza ed ultima "trance" di assunzioni programmate per il personale docente di religione cattolica risultato in posizione utile nelle graduatorie dei citati concorsi.

La nota 14496/2007, facendo riferimento a richieste di chiarimento in merito al contenuto della nota del 9 giugno 2005, prot. n. 983, ha ribadito che il trattamento economico attribuito all'atto della stipula del contratto a tempo indeterminato è provvisoriamente corrispondente a quello percepito con l'ultima retribuzione attribuita singolarmente a ciascun docente in qualità di incaricato all'insegnamento della religione cattolica con contratto a tempo determinato. Successivamente al superamento del periodo di prova si proce all'attribuzione stipendiale definitiva.

In materia di aggiornamento professionale per gli insegnanti di religione cattolica in servizio nelle scuole statali di ogni ordine e grado va tenuta presente la cm 21.2.2002 n. 18, nonché il chiarimento recato dalla nota 3.12.2002, prot. 6178 secondo cui, attesa la tendenziale stabilità del rapporto lavorativo, gli insegnanti di religione cattolica erano da considerare assimilabili al personale di ruolo e, quindi, inclusi tra i destinatari delle iniziative di formazione sulle competenze informatiche e tecnologiche.

Le note 24.01.2007, prot. 1225 e 29.01.2007 prot. 1516 hanno impartito istruzioni concernenti talune difficoltà operative nella gestione informatizzata dei contratti a tempo indeterminato.

Il D.P.R. 23.04.2007 ha autorizzato il Ministero P.I. all'assunzione di n. 3060 insegnanti di religione cattolica, ai sensi dell'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

Le note n. 20530/2007 e n. 22760/2007 hanno diramato precisazioni in ordine all'orario di lavoro degli insegnanti di religione cattolica nelle scuole dell'infanzia.

L'ordinanza n. 27 del 21 febbraio 2008 ha disciplinato, per la prima volta, la mobilità del personale docente di religione cattolica per l'a.s. 2008/2009. Diramata tramite la nota prot. 3033 del 21.2.2008, all'ordinanza hanno fatto seguito varie note recanti chiarimenti applicativi: prot. n. 5046 del 26.3.2008, prot. n. 7030 del 24.4.2008.

A scopo puramente informativo, infine, va segnalata la questione insorta con l’impugnativa dei commi 13 e 14 dell’OM n. 26 del 15.3.2007, riguardanti la partecipazione degli insegnanti di religione, a pieno titolo, alle deliberazioni del consiglio di classe concernenti l'attribuzione del credito scolastico agli alunni avvalentisi dell’ insegnamento della religione cattolica e l’ analoga posizione che compete ai docenti delle attività didattiche e formative alternative, limitatamente agli alunni che abbiano seguito le attività medesime.

Dette disposizioni, che stabiliscono anche che l'attribuzione del punteggio, nell'ambito della banda di oscillazione, tiene conto, oltre che degli elementi di cui all'art.11, comma 2, del DPR n. 323 del 23.7.1998, del giudizio formulato dai docenti di religione cattolica (o di materia alternativa) riguardante l'interesse con il quale l'alunno ha seguito l'insegnamento della religione ovvero dell'attività alternativa e il profitto che ne ha tratto, sono state impugnate in sede giurisdizionale perchè ritenute lesive della libertà religiosa.

Gli esiti del contenzioso (di cui si ritrova traccia nella nota ministeriale 5664 del 31 maggio 2007), sono sfociati prima in una sospensiva concessa dal TAR Lazio (n. 2408/2007) e poi nell’annullamento di quest’ultima da parte del Consiglio di Stato (n. 2920/2007). Va, peraltro, notato che le disposizioni impugnate non erano per nulla innovative, in quanto riproduttive di disposizioni identiche già presenti nell’art. 3 dell’OM 14.5.1999, n. 128.

La circolare n. 45 del 22 aprile 2008, facendo esplicito riferimento al DM 31 luglio 2007 ed alla direttiva ministeriale n. 68 del 3.8.2007, ha diramato istruzioni concernenti le Indicazioni per il curricolo per la scuola dell'infanzia e per il primo ciclo di istruzione relativamente all'insegnamento della religione cattolica. La circolare ha invitato le scuole a tener conto, nella loro programmazione didattica per l’a.s. 2008/2009, di un documento proposto dalla Conferenza Episcopale Italiana, in attesa dello svolgimento delle procedure previste dal vigente regime concordatario, e in particolare dal DPR 751/85, per l’adozione formale di modifiche concernenti i traguardi per lo sviluppo delle competenze e gli obiettivi di apprendimento riguardanti l’insegnamento della religione cattolica.

Le note 7030/2008 e 10892/2008 hanno fornito chiarimenti in ordine alle operazioni di mobilità degli insegnanti di ruolo di religione cattloica, precisando tra l'altro che gli eventuali esuberi vanno trattati in relazione al complessivo organico regionale degli insegnanti di religione cattolica di ruolo, potendosi perciò compensare – d'intesa con gli ordinari diocesani coinvolti – l'eccedenza registrata in una diocesi con la disponibilità presente in un'altra diocesi della medesima regione. In relazione a tali operazioni, i posti di insegnamento di religione cattolica affidati ad insegnanti non di ruolo ai sensi dell'art. 3, c. 10, della legge 186/03 costituiscono distinta quota di organico e non possono essere immediatamente utilizzati per riassorbire le eventuali eccedenze registrate sui posti di ruolo.