FUNZIONI STRUMENTALI Mariella Spinosi

I cambiamenti delle politiche formative, le innovazioni continue sul piano istituzionale, le nuove domande sociali e culturali chiedono una riorganizzazione di tutto il sistema scolastico. Esso ha bisogno di una molteplicità di figure differenziate, con notevoli competenze professionale, in grado di attuare, anche, gli scopi delle riforme. L’art. 28, c.c.n.l. 26 maggio 1999 aveva coniato un nuovo termine, che proponeva una prima forma di articolazione delle professionalità e l’inizio di una stagione destinata, forse, ad avere particolari sviluppi: ci riferiamo alle cosiddette “funzioni obiettivo”, che avrebbero dovuto costituire un supporto per lo sviluppo della scuola dell’autonomia.

Le funzioni obiettivo, chiamate poi “strumentali”, da assegnare a docenti disponibili e competenti, per la realizzazione delle finalità istituzionali della scuola autonoma, possono ancora essere considerate come il primo passo verso una reale differenziazione di profili che la scuola dell’autonomia richiede con sempre crescente sollecitudine. Le più recenti scelte contrattuali, quindi, sono andate nell’ottica della valorizzazione del patrimonio professionale degli insegnanti, ma senza “strappi”, esorcizzando il rischio, da molti paventato, di una possibile separazione di carriere.

  Con l’introduzione di tale istituto contrattuale si cercava di dare una risposta ad una scuola che ogni giorno, in maniera sempre più pressante, è chiamata ad affrontare la gestione di una complessità organizzativa dovuta soprattutto ad esigenze di ampliamento e diversificazione dell’offerta formativa. L’evidenziazione contrattuale nei confronti di tali funzioni poteva essere letta in continuità con le soluzioni che la scuola, nell’arco dell’ultimo ventennio, veniva via via realizzando, ma anche in discontinuità con le proposte precedenti (contratto del 1995, art. 38, commi 7 e 8) che ipotizzavano vere e proprie figure di sistema. La continuità la si leggeva nello stretto rapporto tra figure effettivamente operanti nella scuola ed aree funzionali previste dall’art. 28 del c.c.n.l./1999; la discontinuità era rinvenibile nella mancata risposta all’esigenza, da molti considerata prioritaria, di definire nuove figure professionali autonome e senza incarichi di insegnamento.

L’art. 28 del contratto citato aveva individuato quattro aree di competenze, articolabili in specifiche funzioni (all. 3 al ccni/1999) volte al raggiungimento degli obiettivi connessi con:

  • il coordinamento della didattica (gestione del Piano dell’offerta formativa);

  • la formazione in servizio (sostegno al lavoro dei docenti);

  • il sistema di accoglienza e di orientamento (interventi e i servizi per gli studenti);

  • i rapporti nel territorio (attuazione di progetti formativi d’intesa con Enti ed Istituzioni esterni alla scuola) per la realizzazione di un ambiente formativo pienamente integrato.

a. Nell’area della Gestione del Piano dell’offerta formativa erano collocabili funzioni di coordinamento del POF, di progettazione curricolare, di valutazione delle attività del POF, di cura dei rapporti tra la scuola e le famiglie.

b. Più articolata si presentava, invece, la seconda area, quella del sostegno al lavoro dei docenti. Venivano, infatti, suggerite funzioni di analisi dei bisogni formativi e gestione del piano di formazione e aggiornamento; di accoglienza dei nuovi docenti; di produzione dei materiali didattici; di coordinamento dell’utilizzo delle nuove tecnologie e della biblioteca; di cura della documentazione educativa; di coordinamento nella scuola dell’attività di tutoraggio connessa con la formazione universitaria. Dall’esperienza diffusa in questi anni abbiamo rilevato che su questa area sono state designate più figure, considerando la diversità e la varietà degli incarichi proposti.

c. L’area degli interventi e servizi per gli studenti ha avuto applicazioni diverse fortemente caratterizzate dalla tipologia e dall’ordine di scuola. Essa prevedeva funzioni di coordinamento delle attività extracurricolari, di coordinamento e gestione delle attività di continuità, di orientamento e tutoraggio, ma anche di coordinamento delle attività di compensazione, integrazione e recupero.

d. Nelle istituzioni autonome della scuola di base (direzione didattiche e istituti comprensivi) la quarta area (attuazione di progetti formativi d’intesa con Enti ed Istituzioni esterni alla scuola) ha avuto un ruolo più marginale rispetto ad altre. Essa era mirata infatti al coordinamento dei rapporti con enti pubblici o aziende per la realizzazione di stage formativi; al coordinamento delle attività scuola-lavoro e di stage; al coordinamento delle attività con la formazione professionale.

Nel corso della vigenza del contratto istitutivo di tali funzioni (1998-2003) è stata evidenziata una certa rigidità nell’applicazione di tali indicazioni accompagnata da una qualche insofferenza da parte delle scuole: non tutte le realtà erano portatrici, infatti, di bisogni e opportunità articolabili nelle quattro aree funzionali proposte. Con il rinnovo del contratto per il quadriennio 2002/05 le OOSS e l’ARAN hanno ritenuto di poter superare la rigidità di tale ripartizione liberalizzando le scelte. Questa nuova opzione è stata poi confermata dal contratto ultimo (2006-09).

Va, comunque, posto in evidenza che la proposta iniziale era dettata dall’obiettivo di diffondere tali funzioni e di garantire l’attuazione dello stesso istituto contrattuale, anche in vista del progressivo consolidamento di una cultura dell’autonomia. Si voleva, inoltre, potenziare il ruolo del collegio dei docenti nell’assumere responsabilità e autonomia decisionale in merito ai meccanismi di attribuzione degli incarichi, ma si riteneva importante far corrispondere gli elementi caratterizzanti del POF di ciascuna scuola con la tipologia delle funzioni assegnate.

Rispetto, quindi, al contratto che le hanno originate le funzioni strumentali al piano dell’offerta formativa appaiono ora più snelle nelle procedure e maggiormente ancorate nella progettazione di ogni singola scuola.

Seppure con qualche cambiamento, quindi, i ccnl 2002-2005 e 2006-2009 hanno inteso salvaguardare l’istituto delle “funzioni strumentali” riconoscendo il contributo che ha avuto nel disegnare alcune soluzioni (anche se flebili) rispetto al bisogno di valorizzazione e differenziazione dei profili professionali, e mantenendo, nello stesso tempo, un saldo ancoraggio nelle funzioni più propriamente d’aula. Tutti convengono, infatti, che l’insegnamento-apprendimento costituisce l’essenza del patrimonio professionale dei docenti e la fondamentale risorsa per la realizzazione delle finalità istituzionali della scuola. Tant’è che l’art. 31 del contratto 2006-2009, a proposito di ricerca ed innovazione, prevede il riconoscimento del lavoro d’aula, fino ad ora considerato ordinaria routine e non fondamentale per il miglioramento dei livelli di apprendimento.

Art. 31 Ricerca e innovazione (CCNL 29.11.2007)

1. In sede di contrattazione integrativa nazionale saranno definite modalità e criteri di utilizzazione di eventuali finanziamenti aggiuntivi destinati al sostegno della ricerca educativo-didattica e valutativa funzionali allo sviluppo dei processi d’innovazione e finalizzati alla valorizzazione del lavoro d’aula e al miglioramento dei livelli di apprendimento.

Le funzioni “strumentali”, non costituiscono, al momento, una corsia privilegiata per nuovi profili di carriera, ma solo alcune responsabilità di tipo gestionale-organizzativo, che si aggiungono alle quotidiani attività d’aula. La retribuzione non consiste più nel compenso fisso (pari a 3 milioni di vecchie lire) ma viene definita nel contratto di istituto, in base: 1. alle risorse complessive assegnate per tale scopo; 2. al numero delle funzioni attivate; 3. tenendo eventualmente anche conto dell’impegno richiesto per ciascuna di esse.

Art. 33 - Funzioni strumentali al piano dell’offerta formativa (CCNL 29.11.2007)

1. Per la realizzazione delle finalità istituzionali della scuola in regime di autonomia, la risorsa fondamentale è costituita dal patrimonio professionale dei docenti, da valorizzare per la realizzazione e la gestione del piano dell’offerta formativa dell’istituto e per la realizzazione di progetti formativi d’intesa con enti ed istituzioni esterni alla scuola. Le risorse utilizzabili, per le funzioni strumentali, a livello di ciascuna istituzione scolastica, sono quelle complessivamente spettanti sulla base dell’applicazione dell’art. 37 del CCNI del 31 agosto 1999 e sono annualmente assegnate dal MPI.

2. Tali funzioni strumentali sono identificate con delibera del collegio dei docenti in coerenza con il piano dell’offerta formativa che, contestualmente, ne definisce criteri di attribuzione, numero e destinatari. Le stesse non possono comportare esoneri totali dall’insegnamento e i relativi compensi sono definiti dalla contrattazione d’istituto.

3. Le scuole invieranno tempestivamente al Direttore generale regionale competente schede informative aggiornate in ordine alla quantità e alla tipologia degli incarichi conferiti, e ciò allo scopo di effettuarne il monitoraggio.

4. Le istituzioni scolastiche possono, nel caso in cui non attivino le funzioni strumentali nell’anno di assegnazione delle relative risorse, utilizzare le stesse nell’anno scolastico successivo.

Tale “liberalizzazione” implica una responsabilità più forte da parte della scuola autonoma, la quale è chiamata sia a definire l’ammontare dei compensi in base ai parametri suddetti, sia approfondire preventivamente il livello di impegno e di responsabilità che l’espletamento delle “funzioni strumentali” comporta. In queste operazioni, per la negoziazione della parte economica, vanno coinvolte le RSU. Esse dovrebbero incontrare, preventivamente i docenti interessati, coloro che hanno svolto in precedenza la funzione, e magari anche coloro che potrebbero svolgerla in futuro, al fine di valutare le condizioni operative e quindi poter definire retribuzioni proporzionate alle aspettative e alla disponibilità delle risorse.

Le risorse eventualmente non utilizzate possono essere impiegate l’anno successivo, con la medesima finalità.

Va precisato comunque che i criteri e i parametri di attribuzione delle risorse da assegnare alle scuole sono disciplinati dalla contrattazione collettiva integrativa

Art. 4 - Contrattazione collettiva integrativa (CCNL 29.11.2007)

2. In sede di contrattazione collettiva integrativa nazionale è disciplinato:

(…)

D) con cadenza annuale, criteri e parametri di attribuzione delle risorse per le scuole collocate in aree a rischio educativo, con forte processo immigratorio e per la dispersione scolastica, per le funzioni strumentali e per gli incarichi aggiuntivi del personale.

Poiché i fondi attribuiti a ciascuna scuola possono essere liberamente ripartiti fra i docenti cui vengono assegnate i diversi incarichi, un Collegio che identifica un numero elevato di funzioni può rischiare di frazionare troppo le responsabilità, parcellizzando eccessivamente le risorse dedicate.

Il Collegio può anche, democraticamente, operare una scelta non troppo diversa rispetto a quella già collaudata delle funzioni-obiettivo (della prima ora) curvandola però sulle proprie esigenze, ma limitandola nel numero dei docenti. In particolare si potrebbero prevedere tre macro aree:

1. un coordinamento che curi l’attività progettuale didattica dell’istituto (progettualità didattica interna);

2. un coordinamento che curi lo sviluppo professionale dei docenti (progettualità professionale);

3. un coordinamento per le iniziative e le attività in collegamento con il territorio (progettualità didattica esterna).

Naturalmente in ognuna di queste macro aree potrebbero essere individuati e valorizzati aspetti specifici come risposta alla domanda del contesto scolastico.

Il percorso operativo, volto all’identificazione delle funzioni strumentali è ribadito dall’art. 33 del contratto 2006-2009, che assegna il compito di identificare le funzioni strumentali al Collegio dei docenti, il quale si esprime sia sul numero e la tipologia delle funzioni da attivare sia sui criteri di attribuzione ed i nominativi dei docenti destinatari. Il testo, forse anche con lo scopo di apportare maggiore chiarezza, utilizza il termine “identificare”, al posto di “designare”. Ma ciò non sembra possa evitare del tutto la confusione che frequentemente si è venuta a creare, fino ad oggi, in molti collegi.

Sembra, però, oramai assodata l’interpretazione dei sindacati laddove suggeriscono per la designazione-identificazione anche l’utilizzo dello scrutinio segreto ricorrendo all’art. 37 D.Lgs. 16.4.1994 n. 297, punto 4 (“la votazione è segreta… quando si faccia riferimento a persone”), confermato, tra l’altro dal un parere del Consiglio di Stato (Adunanza Sez. II 22.11.2000, n. 1356/2000, in d.P.R. 26.04.2001), che dichiara accoglibile il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica di un docente contro la procedura di assegnazione di funzioni senza indicazioni del numero dei voti riportati dai singoli candidati.

Pur tuttavia, la questione resta sempre molto delicata per diversi motivi e non sempre la soluzione dello scrutinio segreto è la più efficace. I Collegi sono macro-organismi dove si esercita tendenzialmente una democrazia formale. Nello specifico delle funzioni strumentali, alle designazione dovrà seguire poi quella dei compensi, che è materia di contrattazione in sede RSU. I contesti collegiali sono assai diversi per maturità, capacità di condividere le scelte, senso di responsabilità professionale… Tale diversità fa riflettere sul concetto di “identificazione”. Essa non si dovrebbe fondare solo sul rispetto di una democrazia, prevalentemente formale, i cui presupposti vanno soddisfatti attraverso procedure di voto a scrutinio segreto, quanto piuttosto su considerazioni complesse da collegare con gli obiettivi della scuola, con le competenze esistenti (anche se non sono facilmente graduabili per la mancanza di strumenti di certificazione professionale e/o di bilanci di competenze), con forme di disponibilità (da mettere in rapporto con le competenze offerte e con quelle necessarie per la realizzazione del progetto) che non sono sempre, però, comparabili ed equivalenti. Anche se i problemi per una buona ed efficace identificazione delle persone disponibili a ricoprire tali funzioni restano di non facile soluzione, va però ricordato che il rispetto della democrazia e della collegialità dovrebbe trovare altre forme di garanzia, che vadano oltre l’applicazione del voto segreto e nella direzione della deontologia e dell’etica professionale.

Il contratto ancora vigente, inoltre, sembra che abbia voluto riconfermare l’eliminazione del meccanismo della riconferma, che veniva attivato a conclusione dell’anno scolastico in seno alla verifica collegiale degli esiti del POF, spesso risolto, però, anch’essa in una procedura puramente formale. Nel rispetto dell’autonomia ora ogni collegio potrà decidere di modificare il numero, la tipologia e la retribuzione delle funzioni all’inizio dei diversi anni scolastici, utilizzando naturalmente i sistemi di controllo ed autovalutazione che ogni scuola decide autonomamente di adottare.

 

 

Riferimenti normativi: artt. 12, (commi 3 e 4) e 28 del c.c.n.l. 26.05.1999; artt. 9, e 17 del c.c.n.i. 31.08.1999; art. 5, (comma 2, punto a), direttiva 03.09.1999, n. 210; c.m. 04.11.1999, n. 263; c.m. 22.11.1999, n. 148/D; doc. dell’Osservatorio trasmesso con nota 30.12.1999, n. 350/D; c.m. 11.01.2000, n. 356/D; nota 14.02.2000, prot. n. D7/391; nota 01.03.2000, prot. n. 397/D; c.m. 04.04.2000, n. 443/D; nota allo staff nazionale 13.04.2000, prot. n. 451/D; nota 05.05.2000, n. 479/D; c.m. 24.05.2000, n. 494/D; direttiva 16.08.2000, n. 202; c.m. 28.08.2000, n. 204; c.m. 01.09.2000, n. 651/D.; c.c.n.i. annuale 01.08.2001; direttiva 01.10.2001, n. 143; c.m. 03.10.2001, n. 145; nota della Dir form. 17.12.2001, prot. n. 2489/A2; comunicazione di servizio, prot. n. 1056/E/1/A, c.m. 23.09.2002, n. 104; art. 30 ccnl 24.07.2003; art. 3, c. 88, legge 24.12.2003, n. 350, Direttiva 13.05.2004, n. 47; nota 29.10.2004, prot. n. 706; nota 29.10.2004, prot. n. 2631; Direttiva 04.04.2005 n. 45; Direttiva 5 aprile 2006, n. 34; CCNl 29.11.2007