Personale A.T.A. Funzione, profili e mobilità professionale Francesca Romallo

Sommario: Sequenza contrattuale • Funzioni • Profili • Mobilità professionale • IL DSGA • Periodo di prova • Orario di lavoro e modalità di prestazione • Ritardi, recuperi, riposi compensativi • Permessi brevi • Riduzione dell’orario di lavoro a 35 ore • Incarichi specifici, prestazioni aggiuntive • Posizioni economiche • Collaborazioni plurime • Rapporto di lavoro a tempo determinato • Restituzione alla qualifica di provenienza

Le disposizioni che riguardano il personale amministrativo, tecnico e ausiliario sono contenute nel Capo V del CCNL 29-11-2007, agli articoli da 44 a 62. Tuttavia, non tutte le tematiche ad esso afferenti sono oggetto esclusivo di tale ambito.

L’art. 62 demanda ad una successiva sequenza contrattuale, da attivare entro trenta giorni dopo la sottoscrizione definitiva del CCNL, la rivisitazione della materia di cui al Capo V.

La sequenza contrattuale avrà ad oggetto le seguenti finalità:

a) l’ estensione e la rivalutazione del valore unitario delle posizione economiche per la valorizzazione del personale ATA (artt. 49 e 50);

b) l’ istituzione, attraverso procedure selettive, di nuove posizioni economiche nel­l’Area B a fronte di attività lavorative complesse, caratterizzate da autonomia operativa.

Per le finalità predette vengono destinate risorse specificatamente individuate.

Nella medesima sequenza contrattuale saranno affrontate le modifiche della declaratoria dei profili professionali, nonché le eventuali modifiche alla disciplina relativa all’indennità di “direzione” e alla sostituzione del DSGA (art. 56), oltre alla spinosa questione dei compensi a carico del fondo di istituto che possono essere corrisposti al personale DSGA (art. 89).

Nella stessa sede verrà definito il raccordo tra i titoli di studio attualmente richiesti e quelli stabiliti dalla tabella B allegata al contratto.

In definitiva, si può affermare che per il personale ATA non c’è stato un “nuovo contratto”: l’intero impianto dell’accordo è pressocchè identico al precedente e tutto è rinviato all’apposita sequenza, salvo alcune sfumature di tipo lessicale e la previsione, tra le materie oggetto di contrattazione integrativa, delle “modalità di utilizzazione del personale Ata in relazione al relativo piano delle attività formulato - (proposto?) - dal DSGA, sentito il personale medesimo”.

 Funzioni – profili – mobilità professionale

Il personale ATA è collocato in una distinta area “professionale” - in luogo della precedente definita “contrattuale” - (art. 44 comma 3) e, in rapporto di collaborazione con il dirigente scolastico e con il personale docente assolve alle funzioni amministrative, contabili, gestionali, strumentali, operative, di accoglienza e di sorveglianza connesse all’attività delle istituzioni scolastiche. (art. 44 comma 1). Tra le funzioni viene inserita l’”acco­glienza”, già prevista tra i compiti del profilo di collaboratore scolastico. Nel testo contrattuale definitivo scompare l’aggettivo “reciproca” volto a caratterizzare la collaborazione con il dirigente scolastico e con il personale docente; tale accento sulla “reciprocità”, posto in alcune ipotesi di accordo circolate prima del 7 novembre 2007, deve essere stato ritenuto ridondante.

Al direttore dei servizi generali e amministrativi è assegnato il coordinamento di tali funzioni che sono svolte sulla base dei principi dell’autonomia scolastica e delle conseguenti riorganizzate competenze gestionali, tenuto conto del principio generale dell’unità dei servizi amministrativi e generali e delle esigenze di gestione e organizzazione dei servizi tecnici.

I rapporti individuali di lavoro a tempo indeterminato o determinato del personale ATA sono costituiti e regolati da contratti individuali, nel rispetto delle disposizioni di legge, delle norme comunitarie e del contratto collettivo nazionale vigente.

L’art. 44 determina il contenuto e la forma del contratto individuale di lavoro del personale collocato nell’ Area professionale ATA, analogamente a quanto prescritto dall’art. 25 per ciò che riguarda quello inerente al personale dell’Area Docenti. In caso di sostituzione di personale assente, il contratto dovrà specificare anche il nominativo del dipendente sostituito.

L’assunzione può avvenire con rapporto di lavoro a tempo pieno o a tempo parziale, dal quale è però esclusa la qualifica di DSGA (art. 58 comma 1). Anche il personale a tempo determinato può essere assunto con rapporto di lavoro a tempo parziale (art. 44 comma 8). In caso di rapporto a tempo parziale, il contratto individuale di lavoro indicherà, oltre agli altri elementi prescritti dall’art. 44, anche le modalità di articolazione della prestazione di servizio.

I compiti del personale ATA sono costituiti, in primo luogo, dalle attività e mansioni espressamente previste nell’area di appartenenza (art. 47 comma 1 lett. a).

La tabella A allegata al contratto e richiamata dall’art. 46 è la stessa del CCNL 24/7/2003: in essa sono individuati i profili professionali per ciascuna area.

Nella citata sequenza contrattuale, da attivare entro trenta giorni dopo la sottoscrizione definitiva del CCNL, saranno affrontate anche le modifiche della declaratoria dei profili professionali (art. 62 comma 4).

I requisiti culturali per l’accesso ai profili professionali del personale ATA sono individuati nella tabella B e, rispetto al passato, risultano rimodulati in diretta conseguenza dell’ innalzamento del titolo valido per l’accesso al profilo di collaboratore scolastico (diploma di qualifica triennale successivo alla scuola media). Per coloro che sono già inseriti in graduatoria o che abbiano prestato almeno un mese di servizio è fatta salva la validità dei titoli di studio in possesso al momento di entrata in vigore del CCNL.

Pertanto, viene riconosciuto un maggiore valore al ruolo dell’intero personale ATA e, in particolare, per l’assunzione dei collaboratori scolastici non sarà più necessario consultare l’Ufficio di collocamento.

Il sistema di classificazione professionale prevede cinque aree ciascuna delle quali comprende uno o più profili professionali, come di seguito specificato:

 AREA D - Direttore dei servizi generali e amministrativi

 AREA C - Coordinatore amministrativo

                Coordinatore tecnico

 AREA B - Assistente amministrativo

               Assistente tecnico

               Cuoco

               Infermiere

               Guardarobiere

 AREA As- Collaboratore scolastico dei servizi

                Addetto alle aziende agrarie

 AREA A - Collaboratore scolastico

 Le definizioni dei compiti elencate nella tabella A, pur specificando per ogni professionalità le mansioni di competenza, l’autonomia operativa ed il grado di responsabilità connesso, talvolta risultano eccessivamente generiche, forse a volerne garantire una maggiore adattabilità a contesti istituzionali e normativi in evoluzione. Del resto, il sistema di classificazione del personale è dichiaratamente improntato a criteri di flessibilità correlati alle innovazioni organizzative (art. 46 comma 2).

Ad ogni modo, le attribuzioni elencate nei singoli profili professionali non possono essere considerate a carattere tassativo ed esaustivo poichè l’assolvimento di ogni funzione deve essere sempre ricondotto al rapporto di connessione con l’attività dell’ istituzione scolastica e al “rapporto di collaborazione con il dirigente scolastico e con il personale docente” (art. 44 comma 1).

Fatta questa premessa, andiamo ad esaminare alcuni aspetti dei vari profili che già sono stati motivo di riflessione in occasione del precedente contratto.

È il caso, ad esempio, del profilo di collaboratore scolastico in cui ha assunto consolidata rilevanza la “funzione sociale”. Ai compiti inerenti l’ausilio materiale agli alunni portatori di handicap nell’accesso dalle aree esterne alle strutture scolastiche, all’interno e nell’uscita da esse, nonché nell’uso dei servizi igienici e nella cura e igiene della persona, anche con riferimento alle attività previste dall’art. 47, si aggiungono quelli relativi all’ accoglienza e alla sorveglianza degli alunni nei momenti antecedenti e successivi all’orario delle attività didattiche, nonchè l’ ordinaria vigilanza e assistenza necessaria durante il pasto nelle mense scolastiche.

Come si ricorderà, già l’art. 35 co. 3 della legge 27-12-02 n. 289 (Finanziaria 2003) aveva previsto che tali ultime attività fossero ricomprese tra le funzioni dei collaboratori scolastici. La norma in questione aveva voluto porre fine alle problematiche connesse alla gestione delle cosiddette “funzioni miste”, in quanto pur rientrando nella competenza dell’ente locale, venivano svolte da personale scolastico, previo accordo regolato da convenzione. Tuttavia la soluzione legislativa era apparsa non coerente con le disposizioni di cui all’art. 2 del d.lgs. 165/01 che individuano quali fonti regolatrici del rapporto di pubblico impiego il codice civile e i contratti collettivi. Con il CCNL 24/7/2003 la stessa previsione fu “recepita” nel testo della declaratoria del profilo professionale del collaboratore scolastico, recuperando la legittimazione del contenuto pattizio.

L’art. 21 comma 5 del CCNL 29-11-2007 sancisce che “Il personale ATA di servizio alla mensa usufruisce anch’esso della mensa gratuita”: gli adulti presenti al servizio as­sistenza durante il pasto in mensa assumono un connotato educativo: sono lì per aiutare i bambini e per mangiare con loro.

Nell’ambito dello stesso profilo, si osserva l’assenza di ogni riferimento alle mansioni inerenti al “concorso in accompagnamento degli alunni in occasione del loro trasferimento dai locali della scuola ad altre sedi anche non scolastiche, ivi comprese le visite guidate e i viaggi d’istruzione”, oltre che alle mansioni relative ai “servizi esterni inerenti alla qualifica”. Tali funzioni sono comunque “strumentali, operative e di sorveglianza connesse all’attività” dell’istituzione e inerenti al “rapporto di collaborazione con il dirigente scolastico e con il personale docente”, come enunciato all’art. 44 comma 1.

Per ciò che attiene ai compiti di “vigilanza sugli alunni”, non è ravvisabile alcun accenno specifico alla circostanza della “momentanea assenza degli insegnanti”, mentre acquista rilievo la “sorveglianza durante la ricreazione”. Permangono i compiti “di custodia e sorveglianza generica sui locali” e quelli di “collaborazione con i docenti”.

Le operazioni di pulizia dei locali, degli spazi scolastici e degli arredi sembrano acquisire un rilievo mitigato nella caratterizzazione del profilo, se non altro per il minor dettaglio ad esse riservato.

Anche il profilo professionale dell’assistente amministrativo è caratterizzato da ampia genericità nella determinazione delle attribuzioni. Al totale silenzio in merito alle attività di predisposizione, istruzione e redazione degli atti amministrativo-contabili, si contrappone una descrizione puntuale dell’attività di addetto al magazzino nelle scuole che ne siano dotate (custodia, verifica, registrazione delle entrate e delle uscite del materiale e delle derrate in giacenza). Il nucleo essenziale dei compiti connessi al profilo è riassunto in un generico “esegue attività lavorativa richiedente specifica preparazione professionale e capacità di esecuzione delle procedure anche con l’utilizzazione di strumenti di tipo informatico……”.

È di facile intuizione che l’ impegno, la perizia e la professionalità necessari ad affrontare le competenze devolute alle istituzioni scolastiche con l’ attuazione del decentramento amministrativo richiedono una diversa attenzione e un dettaglio più incisivo nella formulazione delle attribuzioni che riguardano l’ assistente amministrativo. La sequenza contrattuale prevista dall’art. 62 potrà porvi rimedio.

Per ciò che riguarda il personale appartenente al profilo professionale di guardarobiere, il CCNL 24/7/2003 ne ha operato la collocazione nell’area B, con attribuzione del corrispondente trattamento economico. Tale tipologia di personale ha avuto accesso ad un’area superiore da un’ area inferiore (dalla A alla B) con una modalità che è apparsa in contraddizione con le prescrizioni di cui all’art. 48 dello stesso contratto. Così come adesso (art. 48), esse prevedevano una procedura selettiva per il passaggio tra le aree, previa frequenza di appositi corsi organizzati dall’amministrazione e definiti in sede di contrattazione integrativa nazionale, comunque nel rispetto di quanto sancito dalla Corte Costituzionale con le sentenze della n. 1/99 e n. 194/99. È pur vero che, da tempo, al personale rientrante nel profilo professionale di guardarobiere erano richiesti, quali titoli di accesso, requisiti culturali di pari grado di quelli richiesti per i profili professionali già collocati nell’Area B.

Nell’ambito dell’area B, la descrizione dei compiti e delle attività connesse al profilo di guardarobiere è caratterizzata dalla stessa essenzialità riservata al profilo di cuoco e a quello di infermiere, ove non sono presenti elencazioni particolareggiate che esulino dalla pura e semplice definizione delle attribuzioni principali.

Risultano confermati i profili professionali di coordinatore amministrativo e di coordinatore tecnico, collocati nell’area C e i profili di collaboratore scolastico dei servizi e addetto alle aziende agrarie, collocati nell’area As.

Per dare attuazione alla mobilità professionale del personale ATA, il MPI attiverà procedure selettive, previa frequenza di apposito corso organizzato dall’Amministrazione e rivolto a tutti gli assistenti amministrativi e tecnici in servizio, per ricoprire posti di coordinatore amministrativo e tecnico, e rivolto a tutti i collaboratori scolastici in servizio per ricoprire i posti di collaboratore scolastico dei servizi (art. 49).

La materia, che non ha trovato concreta attuazione con il precedente contratto, potrà essere rivisitata per effetto della sequenza contrattuale di cui all’art. 62.

Nell’ambito delle attività specifiche indicate nella descrizione dei profili inerenti alle aree C e As sono poste in evidenza la complessità dell’attività lavorativa e la connessa responsabilità diretta; inoltre, assume rilievo il coordinamento di più addetti dell’area di appartenenza.

La previsione del coordinatore amministrativo e del coordinatore tecnico intende realizzare l’esigenza di prevedere figure intermedie tra il personale addetto all’area B e il DSGA, nel quadro di un’ organizzazione dei servizi amministrativi e tecnici suddivisi in più settori operativi.

Al coordinatore amministrativo è affidato il compito di sostituire il DSGA in caso di assenza. Fino alla concreta e completa attivazione del profilo di coordinatore amministrativo, il DSGA è sostituito dall’assistente amministrativo con incarico conferito ai sensi dell’art. 47 (art. 56 comma 4). La sostituzione del DSGA rientra anche tra le attribuzioni che possono essere affidate ai personale dell’area B titolare della posizione economica di cui all’art. 50 che attrae nel testo contrattuale l’istituto previsto dall’art. 7 del secondo biennio economico 2004-2005.

Resta da vedere come - e se - l’ intera materia potrà essere ridisegnata per effetto della sequenza contrattuale prevista dall’ art. 62.

In caso di assenza del DGSA dall’inizio dell’anno scolastico, su posto vacante e disponibile, il relativo incarico a tempo determinato verrà conferito sulla base delle graduatorie permanenti (art. 56 comma 5).

La tabella A designa il coordinatore tecnico a “subconsegnatario, con affidamento della custodia e della gestione del materiale didattico, tecnico e scientifico dei laboratori e delle officine, nonché dei reparti di lavorazione”, “in rapporto alle attività di laboratorio connesse alla didattica”. La disposizione contrattuale induce alla ricerca di un coordinamento con l’ art. 27 del D.I. 44/01, regolamento concernente la gestione amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche. La norma predetta dispone l’affidamento della custodia e della responsabilità di conservazione del medesimo materiale ai rispettivi docenti, in veste di subconsegnatari. La consegna viene effettuata dal direttore, su indicazione vincolante del dirigente, mediante elenchi descrittivi compilati in duplice esemplare e sottoscritti da entrambe le parti. L’ope­razione deve risultare da apposito verbale. Il secondo comma dello stesso articolo prevede che, nel caso in cui più docenti debbano valersi degli stessi beni o laboratori, la direzione sia attribuita ad un unico docente indicato dal dirigente, il quale, quando cessa dall’incarico, provvede alla riconsegna al direttore del materiale ricevuto in custodia.

L’attribuzione della funzione di subconsegnatario al coordinatore tecnico crea le condizioni per snellire la quantità e la periodicità delle procedure connesse alla custodia e alla conservazione del materiale sopra descritto. Per converso, dà luogo alla possibilità di concentrare in capo ad un unico soggetto, sia pure qualificato sotto il profilo tecnico, una responsabilità che il regolamento aveva previsto come suddivisa tra i “rispettivi docenti” utilizzatori dei laboratori e delle officine.

Tra i passaggi interni al sistema di classificazione professionale del personale ATA, oltre al passaggio tra aree, è previsto il passaggio da un profilo all’altro all’interno della stessa area. Ciò avviene attraverso percorsi di qualificazione ed aggiornamento professionale o con il possesso dei requisiti culturali e/o professionali richiesti per l’accesso al profilo professionale a cui si chiede di accedere (art. 48 comma 1 lett. b).

I passaggi tra aree diverse e quelli all’interno della stessa area sono possibili nei limiti della dotazione organica e dell’aliquota dei posti prevista per i passaggi stessi (art. 48 c. 2).

 Il DSGA

Le funzioni assegnate al personale ATA sono svolte con il coordinamento del direttore dei servizi generali e amministrativi (art. 44 comma 2).

Tale profilo professionale fu istituito con il Ccnl 26.5.1999 e, dal 1.9.2000, vide in esso inquadrati tutti gli ex responsabili amministrativi in servizio, previa frequenza di apposito corso di formazione con valutazione finale e attraverso il meccanismo disciplinato all’art. 8 del Ccnl 15.3.2001.

Il CCNL 2002-2005 realizzò il completamento dell’equiparazione retributiva tra il personale appartenente all’ex profilo di responsabile amministrativo e quello del direttore delle accademie e dei conservatori. L’incremento retributivo pari al 30% del differenziale tra le due posizioni stipendiali ebbe decorrenza a far data dal 1-1-2003.

La rivisitazione dei profili professionali operata dal CCNL 24-7-2003 e confermata , fino alla prevista sequenza contrattuale, nella Tabella A allegata al contratto 29-11-2007 interessò anche il profilo del direttore dei servizi generali e amministrativi, inquadrato nell’Area D quale figura apicale nell’articolazione del sistema di classificazione del personale ATA.

L’attività svolta dal DSGA è caratterizzata da “rilevante complessità” e “rilevanza esterna”. Egli “Sovrintende, con autonomia operativa, ai servizi generali amministrativo-contabili e ne cura l'organizzazione svolgendo funzioni di coordinamento, promozione delle attività e verifica dei risultati conseguiti, rispetto agli obiettivi assegnati ed agli indirizzi impartiti, al personale ATA, posto alle sue dirette dipendenze”.

La formulazione sintattico-grammaticale del secondo periodo inerente all’Area D crea, ancora oggi, alcune difficoltà nella lettura e nella completa comprensione del testo. Così come è scritta l’espressione “al personale ATA” sembrerebbe volersi riferire “agli indirizzi impartiti”, ma la presenza di due virgole poste dopo “conseguiti” e alla fine di “impartiti” non legittima questo tipo di interpretazione. Pure se non suffragata da idonee argomentazioni dal punto di vista linguistico, concettualmente, l’espressione “al personale ATA” dovrebbe essere il secondo complemento di termine della proposizione retta dal verbo “sovrintende”, in coordinazione con l’espressione “ai servizi generali amministrativo-contabili”. Siamo indotti a credere che gli estensori del CCNL 24.7.2003 abbiano inteso affermare che il DSGA “sovrintende …. ai servizi generali amministrativo-contabili ……. e al personale ATA, posto alle sue dirette dipendenze”. Tuttavia, allora si perse l’occasione per rendere inequivocabile l’assunto e venne lasciato quel margine di incertezza che, ancora oggi, non giova alla precisa definizione del ruolo.

Nuovi spiragli di speranza giungono dall’attesa sequenza contrattuale che affronterà la modifica della declaratoria dei profili professionali (art. 62).

Nell’ assolvimento delle proprie funzioni il DSGA dispone di autonomia operativa. La definizione del profilo, con un’espressione che appare rafforzativa di quanto già espresso al primo capoverso dell’Area D, dispone poi che egli “organizza autonomamente l’attività del personale ATA, nell’ambito delle direttive del dirigente scolastico”. Tali direttive costituiscono lo strumento e l’ambito di riferimento attraverso il quale il DSGA assegna gli obiettivi e impartisce le linee di indirizzo al personale posto alle sue dirette dipendenze; successivamente, verificherà i risultati conseguiti in relazione a quegli obiettivi.

È essenziale, pertanto, che le direttive del dirigente scolastico siano formulate con apposito provvedimento scritto e che contengano tutti gli elementi utili a consentire al DSGA di svolgere le funzioni di coordinamento e promozione delle attività che il profilo gli assegna.

Compete al DSGA attribuire al personale ATA, nell’ambito del piano delle attività, incarichi di natura organizzativa e le prestazioni eccedenti l’orario d’obbligo, quando necessario.

Questa funzione attiene alla fase di “attuazione” del piano delle attività, la cui “adozione” è di competenza del dirigente scolastico, previo espletamento delle procedure relative all’art. 6 in materia di contrattazione integrativa a livello d’istituto (art. 53 comma 1).

La dizione contenuta nel profilo deve essere opportunamente armonizzata anche con la disposizione di cui all’art. 47 c. 2 che assegna alla competanza del dirigente scolastico l’attribuzione degli “incarichi specifici”, quasi che questi ultimi non debbano anch’essi essere enucleati tra gli “incarichi di natura organizzativa” “nell’ambito del piano delle attività”.

Al di là di ogni polemica, si ritiene di poter concludere che la competenza del DSGA deve essere inquadrata nella fase della “proposta” e in quella della “attuazione” del piano delle attività, nell’ ambito del quale sono astrattamente determinate le tipologie di incarico di natura organizzativa. Quanto agli incarichi specifici disciplinati all’art. 47 comma 1 lett. b), il potere di “attribuzione” assegnato al dirigente scolastico sembra trovare fondamento nel “quid pluris” rispetto alle attività e mansioni espressamente previste nel profilo di appartenenza, oltre che nell’impegno di spesa ad essa correlato per il compenso accessorio di riferimento.

L’art. 53, dedicato alle modalità di prestazione dell’orario di lavoro, porta all’evidenza del primo comma ciò che il precedente art. 52 CCNL 24-7-2003 – stesso oggetto - sanciva all’ultimo comma (comma 3) : “All’inizio dell’anno scolastico il DSGA formula una proposta di piano delle attività inerente la materia del presente articolo, sentito il personale ATA.

Il dirigente scolastico, verificatane la congruenza rispetto al POF ed espletate le procedure di cui all’art.6, adotta il piano delle attività. La puntuale attuazione dello stesso è affidata al direttore dei servizi generali e amministrativi”.

Il DSGA, prima di formulare la proposta di piano delle attività deve preliminarmente “sentire” il personale ATA e questa specificazione rappresenta una novità rispetto al precedente testo contrattuale, anche se nella pratica operativa non è mai mancata la consultazione del personale. Non è stabilito con quale modalità debba farlo e, persistendo la mancanza di un organo collegiale rappresentativo, il DSGA potrà adottare il mezzo ritenuto più idoneo a raccogliere il parere e, perché no, le aspettative del personale stesso: potrà indire una o più riunioni, effettuare colloqui ad personam, indirizzare questionari ed elaborare le risposte acquisite.

La disposizione va letta senza tralasciare uno sguardo attento all’art. 6 comma 2 lett. h) che annovera tra le materie di contrattazione integrativa, anche “………le modalità di utilizzazione del personale ATA in relazione al relativo piano delle attività formulato dal DSGA, sentito il personale medesimo;”.

Pertanto, le materie di contrattazione integrativa scendono più incisivamente nel dettaglio, fino a ricomprendere le modalità di utilizzazione del personale ATA indicate nella proposta di piano delle attività formulata dal DSGA. Ciò renderà non più ipotizzabile una utilizzazione del personale ATA in compiti che esulino dal proprio profilo senza incontrare il veto sindacale (si pensi, ad esempio, al caso di Assistenti Tecnici utilizzati in Segreteria, come poteva capitare in passato).

La puntuale attuazione del piano delle attività del personale ATA, adottato dal dirigente scolastico dopo la verifica della congruenza rispetto al POF ed espletate le procedure di cui all’art. 6, è affidata al direttore dei servizi generali e amministrativi.

In tutto il testo contrattuale non esiste altra norma a questa specularmente comparabile: “la puntuale attuazione del POF” non risulta essere specificatamente affidata ad organo ad hoc alcuno.

L’attività del DSGA, svolta con “autonomia operativa e responsabilità diretta”, prevede la “istruzione, predisposizione e formalizzazione degli atti amministrativi e contabili”.

Nessun riferimento è rilevabile in merito alla “firma di tutti gli atti di sua competenza”. Si presume che ciò sia dovuto all’ idea di aver considerato superflua tale specifica previsione presente in contratti precedenti, anche perché spesso sono le stesse norme regolamentari a disciplinare quali siano gli atti che la richiedono.

Sia la “rilevanza esterna” dell’ attività lavorativa svolta dal DSGA, sia l’attività diretta alla “formalizzazione” degli atti amministrativi e contabili, entrambe indicate nel profilo, depongono a favore di tale tesi. La “rilevanza esterna” dell’attività lavorativa svolta dal DSGA attiene sicuramente anche alla emanazione e alla “firma” degli atti rimessi alla sua competenza: si pensi all’attività negoziale connessa alla gestione del fondo per le minute spese, alla firma in qualità di ufficiale rogante degli atti che richiedono la forma pubblica amministrativa, alla firma degli inventari in qualità di consegnatario dei beni mobili, alla firma degli atti contabili congiuntamente al dirigente scolastico.

Quanto all’ attività di “formalizzazione” degli atti, si ritiene di poter sostenere che debba essere intesa come attività volta a dare agli stessi la forma con cui si manifestano, attraverso l’esistenza di tutti i requisiti essenziali prescritti, tra i quali deve essere ricompresa la firma. Inoltre, nell’ambito del profilo, si osserva come la “formalizzazione” degli atti sia stata posta a conclusione di una sequenza logico-temporale di attività descritte, preceduta dall’attività di “istruzione” e da quella di “predisposizione” degli stessi. Per “formalizzazione degli atti”, si ritiene debba intendersi, dunque, emanazione degli atti amministrativi e contabili di propria competenza. Pertanto, negli atti di competenza del dirigente scolastico il DSGA curerà l’ “istruttoria” e la “predisposizione”; alla successiva “formalizzazione” provvederà lo stesso dirigente.

Inoltre, appare sostenibile che il DSGA possa continuare a provvedere direttamente al “rilascio di certificazioni che non comportino valutazioni discrezionali”, nonché di estratti e copie di documenti. In tale attività infatti egli effettua una “dichiarazione di conoscenza”, esternando il contenuto di atti già adottati dai competenti organi. Tale attribuzione era prevista nel CCNL 26-5-99 nell’ ambito del profilo professionale del responsabile am­ministrativo e, in seguito, con l’ accordo del 8-3-02 era stata compresa tra le competenze del coordinatore amministrativo. Il nuovo testo contrattuale non contiene alcun cenno in proposito, alla stessa stregua di quello del 24-7-2003.

Resta inteso che il DSGA (salvo l’istituto della delega) non potrà compiere atti con cui manifesti all’esterno la volontà dell’ istituzione scolastica, in quanto ciò attiene alla rappresentanza legale di cui è titolare il Dirigente scolastico; né egli potrà essere ritenuto responsabile in prima persona degli atti firmati da quest’ultimo in tale veste, nell’esercizio dei compiti e della responsabilità di gestione di cui all’ art. 25 del D.lgs. 165/01.

Accanto alla designazione del direttore dei servizi generali e amministrativi quale “ufficiale rogante” e “consegnatario dei beni mobili”, funzioni già attribuitegli rispettivamente dall’art. 34 co. 6 e dall’art. 24 co. 7 del regolamento di contabilità ( D.I. 44/01), nel profilo professionale è indicata la competenza del “funzionario delegato”. La previsione non trova riscontro in una analoga del citato regolamento, mentre risultava presente in precedenza, nel profilo del direttore amministrativo per i conservatori e le accademie.

Probabilmente l’inserimento di questa funzione nel testo contrattuale del 2003 fu in qualche modo connessa alla completa equiparazione del personale appartenente all’ex profilo di responsabile amministrativo a quello di direttore delle accademie e dei conservatori, nel cui profilo veniva contemplato. Ad ogni buon conto non si esclude che, in assenza di pratica applicazione, tale disposizione possa essere rimossa con la rivisitazione dei profili che sarà operata dalla sequenza contrattuale prevista dall’art. 62.

Il “funzionario delegato” è una persona fisica appartenente all’amministrazione statale cui lo Stato conferisce l’autorizzazione, mediante atto di delega, ad impegnare e ordinare spese su fondi messi a sua disposizione a mezzo di ordini di accreditamento, tramite la Tesoreria Provinciale – Banca d’Italia. Tali accreditamenti sono somme del bilancio dello Stato già impegnate e ordinate in modo generico da parte dell’amministrazione centrale.

Il “funzionario delegato” agisce, quindi, quale ordinatore secondario di spesa, erogando fondi messi a sua disposizione da un soggetto ordinatore primario (es. Direzione Generale Regionale).

Egli svolge la sua attività in conformità alle norme sulla contabilità generale dello Stato, in quanto soggetto erogatore di denaro pubblico e assume tutte le responsabilità di carattere amministrativo-contabile connesse alla funzione. In particolare, a norma dell’art. 81 del R.D. 18.11.1923, n. 2440 “….. i funzionari a favore dei quali vengono disposte aperture di credito debbono rispondere dei danni che derivino all’ amministrazione per loro colpa o negligenza o per la inosservanza degli obblighi loro demandati nell’ esercizio delle funzioni ad essi attribuite “……………” Gli ordinatori secondari di spesa……….. e ogni altro funzionario ordinatore di spese e pagamenti, sono personalmente responsabili dell’esattezza della liquidazione delle spese e dei relativi ordini di pagamento, come pure della regolarità dei documenti e degli atti presentati dai creditori”.

Al ruolo del “funzionario delegato” è connesso l’obbligo di rendere conto periodicamente della gestione delle aperture di credito emesse a suo nome.

Come già nel contratto precedente, il profilo del DSGA contempla la possibilità di svolgimento di attività di studio, attività tutoriale, di aggiornamento e formazione nei confronti del personale, nonché la possibilità di assumere incarichi ispettivi nell’ambito delle istituzioni scolastiche.

L’art. 66 assegna al DSGA la prerogativa di predisporre “il piano di formazione per il personale ATA”, “analogamente” al Collegio dei Docenti che delibera il piano annuale delle attività di aggiornamento e formazione destinate ai docenti, in coerenza con gli obiettivi e i tempi del POF e considerando anche esigenze ed opzioni individuali. Il piano di formazione predisposto dal DSGA concorre alla formulazione del “Piano complessivo” con lo stesso “peso specifico” assegnato alla delibera dell’organo tecnico professionale rappresentativo della totalità dei docenti (Collegio dei Docenti).

In merito all’erogazione dei compensi accessori a carico del fondo d’istituto, l’art. 89 dispone che, fatto salvo quanto stabilito in ordine alla quota variabile dell’indennità di “amministrazione” (nel frattempo definita di “direzione” dall’art. 56), al personale DSGA possono essere corrisposti esclusivamente i compensi per lavoro straordinario fino ad un massimo di cento ore annue e i compensi per attività e prestazioni aggiuntive connesse a progetti finanziati con risorse dell’U.E., da enti pubblici e da soggetti privati.

Quindi, sembra non essere escluso che la prestazione di ore eccedenti l’orario d’obbligo possa superare il tetto delle cento ore, purchè le attività e le prestazioni aggiuntive1 non siano connesse a progetti finanziati da fondi statali.

La disposizione appare odiosamente categorica e persecutoria nei confronti del personale DSGA, né si condividono quei voli pindarici di fantasiosa interpretazione quando si sostiene che l’accesso al fondo di tale profilo possa essere previsto applicando la lett. k) dell’art. 88 ”compensi per il personale ………………….. ed ATA per ogni altra attività deliberata dal consiglio di circolo o d’istituto nell’ambito del POF”.

L’art. 62 comma 4 lascia sperare che nella prevista sequenza contrattuale “saranno affrontate………… le eventuali modifiche degli artt. 56 (indennità di direzione) e 89 (direttore dei servizi generali e amministrativi – compensi a carico del fondo di istituto)”.

In caso di assenza del DSGA le funzioni ad esso assegnate sono svolte dal coordinatore amministrativo, come previsto nell’ambito del profilo di pertinenza. Tuttavia, fino alla concreta e completa attivazione del profilo stesso, mediante l’attivazione della procedura prevista dall’art. 49, l’incarico di vicario del DSGA sarà conferito con il meccanismo di attribuzione degli “incarichi specifici” di cui all’art. 47 comma 1 lett. b).

La sostituzione del DSGA rientra anche tra le attribuzioni che possono essere affidate ai personale dell’area B titolare della posizione economica di cui all’art. 50 che attrae nel testo contrattuale l’istituto previsto dall’art. 7 del secondo biennio economico 2004-2005.

In caso di assenza del DSGA all’inizio dell’anno scolastico, su posto vacante e disponibile, il relativo incarico a tempo determinato verrà c conferito sulla base delle graduatorie permanenti degli ex responsabili amministrativi.

Al personale che sostituisce il DSGA o ne svolge le funzioni compete l’indennità di direzione nella misura di cui alla tabella 9, detratto l’importo del CIA già in godimento (artt. 56-88 lett. i).

 Periodo di prova

La materia non era mai stata oggetto di disciplina specifica prima del contratto del 2003; in precedenza era regolata unicamente dall’art. 560 del d.lgs. 297/94 (che richiama in proposito il DPR 3/1957 e l’art. 7 della legge 7/8/1985 n. 444) e dalle precisazioni di cui alla C.M. 254 del 10/09/1985.

L’art. 45 del CCNL 29-11-2007 ricalca pedissequamente lo stesso articolo del precedente testo contrattuale e prevede che il periodo di prova sia di due mesi per il collaboratore scolastico, per il collaboratore scolastico dei servizi e per l’ addetto alle aziende agrarie (Area A - Area As) e di quattro mesi per tutti gli altri profili.

Ai fini del compimento del periodo di prova si tiene conto del servizio effettivamente prestato, quindi, oltre ai giorni di presenza in servizio, si potranno considerare compresi i giorni festivi, le quattro giornate di festività soppresse di cui alla legge 23.12.1977 n. 937 art. 1 lett. b) e gli eventuali giorni di chiusura della scuola per ragioni di pubblico interesse (si pensi alla chiusura per eventuali ragioni di profilassi, elezioni, ecc . …).

È prevista la sospensione del periodo di prova in caso di assenza per malattia e “nei casi espressamente disciplinati da leggi o regolamenti non disapplicati dalla previgente normativa contrattuale”. Tale ultima disposizione, inserita al co. 3 dell’art. 45, non manca di generare qualche perplessità, anche alla luce del coordinamento con il contenuto di cui all’ art. 146 in materia di disapplicazioni. Ad ogni modo, si ritiene che la norma contrattuale voglia ricomprendere tra i periodi che comportano la sospensione del periodo di prova: le aspettative, tranne quella per mandato parlamentare, le ferie, comprese le due giornate di festività soppresse di cui all’art. 1 lett. a) della legge 23-12-1977 n. 937, i permessi retribuiti e quelli non retribuiti. Qualora il periodo di prova sia sospeso a causa di malattia, il dipendente ha diritto alla conservazione del posto fino ad un massimo di sei mesi, decorso il quale il rapporto di lavoro può essere risolto. Non è computata ai fini del predetto limite l’assenza per infortunio sul lavoro o per malattia derivante da causa di servizio.

Fatti salvi i casi di sospensione, ciascuna delle parti contraenti può recedere dal rapporto quando sia trascorsa la metà del periodo previsto per ciascun profilo; l’esercizio di tale facoltà non comporta obbligo di preavviso né di indennità sostitutiva di preavviso. Il recesso ha effetto dal momento della comunicazione alla controparte e, nel caso in cui sia chiesto dall’am­ministrazione deve essere motivato.

Decorso il periodo di prova prescritto senza che il rapporto di lavoro sia stato risolto, il dipendente si intende confermato in servizio con il riconoscimento dell’anzianità dal giorno dell’assunzione a tutti gli effetti. La conferma del contratto a tempo indeterminato rientra nelle competenze del dirigente scolastico, a norma dell’art. 14 del dPR 275/99.

Alla scadenza, il periodo di prova può essere rinnovato o prorogato.

Sono esonerati dal periodo di prova coloro che abbiano usufruito di un passaggio tra le aree o da un profilo all’altro all’interno della stessa area a seguito di processi di riqualificazione. Possono essere esonerati dall’assolvimento del periodo di prova coloro che lo abbiano già superato in un profilo professionale equivalente presso un’altra pubblica amministrazione.

Il dipendente proveniente dalla stessa o da altra Amministrazione del comparto, du­rante il periodo di prova ha diritto alla conservazione del posto senza assegni e, in caso di mancato superamento di tale periodo o in caso di esercizio della facoltà di recesso, può richiedere il rientro nella qualifica e profilo di provenienza.

Al dipendente già in servizio a tempo indeterminato presso un’ Amministrazione del comparto scuola, vincitore di concorso presso Amministrazione o ente di altro comparto, è concesso un periodo di aspettativa senza assegni e senza decorrenza di anzianità, per la durata del periodo di prova.

 Orario di lavoro e modalità di prestazione

All’inizio di ogni anno scolastico il direttore dei servizi generali e amministrativi formula una proposta di piano di lavoro, nell’ambito della quale si inserisce la materia relativa alle modalità di prestazione dell’orario di lavoro (art. 53 comma 1).

Abbiamo già avuto modo di osservare che la formulazione della proposta deve avvenire “sentito il personale ATA”: il DSGA adotterà, quindi, le strategie ritenute più opportune per consultare preventivamente il personale. Potrà indire riunioni di servizio, prevedere la somministrazione di questionari o procedere a singoli colloqui allo scopo di giungere alla formulazione di una proposta che tenga conto delle esigenze necessarie alla realizzazione del piano dell’offerta formativa, senza trascurare di contemperare tali esigenze con quelle personali dei dipendenti. La proposta di organizzazione dovrà essere improntata al principio dell’unitarietà della gestione dei servizi generali e amministrativi.

Il dirigente scolastico, prima di adottare il piano delle attività, verificherà la congruenza di tale proposta in relazione al POF e provvederà ad espletare le procedure previste dall’art. 6 in materia di relazioni sindacali a livello d’istituto.

Il piano delle attività sarà adottato in conformità dei criteri e delle modalità definite in sede di contrattazione.

L’attuazione puntuale del piano delle attività è affidata al DSGA. Tale fase potrà riguardare la ripartizione dei compiti astrattamente determinati alle unità di personale a disposizione, l’assegnazione del personale ai turni di servizio, la formulazione dell’orario di lavoro individuale, l’individuazione di obiettivi e linee di indirizzo, l’emanazione di istruzioni in merito alle modalità di esecuzione dei compiti, l’autorizzazione a prestazioni eccedenti l’orario d’obbligo secondo i criteri stabiliti.

Abbiamo già messo in evidenza come l’art. 53, dedicato alle modalità di prestazione del­l’orario di lavoro, abbia assunto all’ evidenza del primo comma ciò che il precedente art. 52 CCNL 24.7.2003 - stesso oggetto - sanciva all’ultimo comma (comma 3).

Resta da comprendere se la “scomparsa” dell’ultimo periodo del co. 3 del citato art. 52 CCNL 24.7.2003 - che così si esprimeva: “Una volta concordata un’organizzazione dell’ora­rio di lavoro questa non potrà subire modifiche, se non in presenza di reali esigenze dell’isti­tuzione scolastica e previo un nuovo esame con le delegazioni sindacali di cui all’art. 7” - sia sorretta dalla ratio volta ad alleggerire le procedure “in caso di reali esigenze dell’is­tituzione scolastica”, oppure se si tratti di una parte di testo sfuggita dal mouse nel corso di una serie concitata di operazioni di “taglia” “copia” e “incolla” nel corso della videoscrittura.

L’orario di lavoro ordinario è confermato in 36 ore settimanali, suddivise in sei ore continuative, per sei giorni (sottinteso), di norma antimeridiane o anche pomeridiane per le istituzioni educative e per i convitti annessi agli istituti tecnici e professionali.

Le modalità di articolazione dei diversi istituti di flessibilità dell’orario di lavoro (orario di lavoro flessibile, orario plurisettimanale, turnazioni), compresa la disciplina dei ritardi, recuperi e riposi compensativi sono oggetto di contrattazione integrativa a livello d’istituto, sulla base dei criteri indicati all’art. 51 comma 2.

L’orario di lavoro massimo è contenuto in nove ore giornaliere. È prevista una pausa di trenta minuti, a richiesta del dipendente, quando l’orario giornaliero si protragga oltre le sei ore continuative. Tale pausa diviene obbligatoria nel caso in cui l’orario continuativo di lavoro ecceda le sette ore e dodici minuti.

Le prestazioni eccedenti l’orario d’obbligo, in quanto autorizzate (attribuite dal DSGA , quando necessario - Tab. A – Area D) e compatibilmente con le risorse finanziarie, sono retribuite con le modalità e nella misura definite in sede di contrattazione integrativa d’istituto.

In funzione delle finalità e degli obiettivi definiti da ogni singolo istituto possono essere adottate, anche in coesistenza tra di loro, diverse tipologie di orario di lavoro che potranno integrare o sostituire l’orario di lavoro ordinario. Sono confermati gli istituti dell’orario flessibile, dell’orario plurisettimanale e della turnazione.

La flessibilità dell’orario di lavoro consiste nell’ anticipare o posticipare l’entrata e l’uscita del personale in relazione all’orario di servizio stabilito, anche distribuendo l’orario di lavoro in cinque giornate lavorative, in funzione delle necessità connesse alla realizzazione del POF, alla fruibilità dei servizi da parte dell’utenza, all’ottimizzazione dell’impiego delle risorse umane o di altra finalità eventualmente individuata da ciascuna istituzione scolastica.

Nell’adozione dell’orario flessibile vanno favoriti i dipendenti che si trovino in particolari situazioni previste dalle norme a tutela della maternità e dei soggetti portatori di handicap (leggi n. 1204/71 - n. 903/77 – n. 104/92 e d.lgs 151/01), anche nei casi in cui questa tipologia di ora­rio non venga adottata dall’istituzione. Saranno comunque sempre salvaguardate le esi­genze di servizio. In via subordinata e tenendo anche conto delle esigenze rappresentate dal restante personale, potranno essere prese in considerazione eventuali richieste di accesso all’ orario flessibile da parte del personale che manifesti necessità connesse a situazioni di tossicodipendenza, inserimento di figli in asili nido, figli in età scolare, impegno in attività di volontariato di cui alla legge 266/91(art.53 comma 2 lett. a).

L’orario plurisettimanale, tenuto conto della disponibilità del personale coinvolto, può essere adottato in relazione alla previsione di periodi in cui si rilevi l’ esigenza di maggiore intensità di lavoro o per particolari necessità di servizio in determinati settori. Nell’adozione dell’orario plurisettimanale il limite dell’orario di lavoro settimanale non può superare le quarantadue ore e per un massimo di tre settimane consecutive. I periodi di maggiore e di minore intensità di lavoro, con riflessi sulla concentrazione dell’orario, devono essere individuati contestualmente di anno in anno e, di norma, rispettivamente, non possono superare le tredici settimane. Le forme di recupero da attuare nei periodi di minor carico di lavoro possono comportare la riduzione del­l’orario giornaliero ordinario o la riduzione del numero di giornate lavorative (art. 53 c. 1 lett. b).

Il ricorso alla turnazione è previsto qualora le altre tipologie di organizzazione dell’orario di lavoro non siano sufficienti a coprire le esigenze di servizio. Si considera in turno il personale che si avvicenda in modo da coprire, a rotazione, l’intera durata del servizio. La ripartizione del personale in più turni avviene sulla base delle professionalità necessarie in ciascun turno. È possibile prevedere la sovrapposizione del personale subentrante con quello uscente. L’adozione di un turno serale che vada oltre le ore venti è possibile solo in caso di esigenze specifiche dettate dall’attività didattica e dal funzionamento dell’istituzione scolastica.

Nelle istituzioni scolastiche educative sono previsti turni notturni, il cui orario va dalle ore ventidue alle ore sei del giorno successivo. Il numero di turni notturni effettuabili da ciascun dipendente non può essere, di norma, superiore a otto in un mese. Possono essere esclusi dall’effettuazione di turni notturni i dipendenti che si trovino in particolari situazioni previste dalle norme a tutela della maternità e dei soggetti portatori di handicap (leggi n. 1204/71 - n. 903/77 - n. 104/92 e d.lgs 151/01), quando lo richiedano. Le donne che si trovano all’inizio dello stato di gravidanza e nel periodo di allattamento fino a un anno hanno diritto a non essere utilizzate in turni notturni (art. 53 comma 2 lett. c).

L’articolazione dell’orario di lavoro degli assistenti tecnici prevede almeno ventiquattro ore di assistenza tecnica alle esercitazioni, in compresenza del docente; le restanti dodici ore sono prestate per la manutenzione e riparazione delle attrezzature dei laboratori cui sono addetti, nonché per la preparazione del materiale di esercitazione. Durante i periodi di sospensione dell’ attività didattica gli assistenti tecnici sono utilizzati in attività di manutenzione delle attrezzature (art. 53 comma 3).

 Ritardi, recuperi, riposi compensativi – permessi brevi

Il ritardo sull’orario di ingresso al lavoro comporta l’obbligo di recupero entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello in cui il ritardo si è verificato. In caso di mancato recupero, per inadempienza del dipendente, si procede alla proporzionale decurtazione della retribuzione cumulando le frazioni di ritardo fino a un’ora o frazioni non inferiori alla mezza ora. Le prestazioni eccedenti l’orario di servizio, rese in occasione di determinate necessità e in quanto regolarmente autorizzate, sono retribuite.

In luogo della retribuzione e compatibilmente con le esigenze organizzative, il dipendente può chiedere il recupero delle ore prestate in più anche in forma di corrispondenti ore e/o giorni di riposo compensativo.

Le giornate di riposo così maturate potranno essere cumulate e usufruite nei periodi estivi, o di sospensione delle attività didattiche, sempre con prioritario riguardo alle esigenze di funzionalità e operatività dell’istituzione. Le predette giornate non possono essere cumulate oltre l’anno scolastico cui si riferiscono e, sempre compatibilmente con le esigenze di funzionalità, devono essere godute entro e non oltre i tre mesi successivi all’anno scolastico in cui sono maturate. Qualora non abbia luogo il recupero, per motivate ragioni di servizio o per comprovati impedimenti del dipendente, le stesse ore dovranno comunque essere retribuite.

Mensilmente deve essere rilasciato al dipendente un quadro riepilogativo del proprio profilo orario, con l’indicazione degli eventuali ritardi da recuperare o di eventuali crediti acquisiti (art. 54).

Per particolari esigenze di carattere personale e a domanda del dipendente possono essere attribuiti permessi brevi di durata non superiore alla metà dell’orario giornaliero individuale di servizio. I permessi complessivamente fruiti nell’anno non potranno eccedere le tren­ta­sei ore. Il dipendente è tenuto a recuperare le ore non prestate in una o più soluzioni, in relazione alle esigenze dell’organizzazione. Il recupero deve avvenire entro i due mesi successivi a quello in cui il permesso è stato fruito. Qualora il recupero non sia possibile per fatto imputabile al dipendente, l’Amministrazione provvede ad effettuare una trattenuta sulla retribuzione pari alla somma spettante allo stesso per le ore non recuperate (art. 16).

 Riduzione dell’orario a 35 ore

L’art. 55 del CCNL 29.11.2007 contempla la riduzione dell’orario di lavoro a trentacinque ore settimanali, nulla innovando rispetto al testo precedente.

Il personale destinatario di tale riduzione è quello adibito a regimi di orario articolati su più turni o coinvolto in sistemi di orario che comportino significative oscillazioni degli orari individuali, rispetto a quello ordinario, al fine dell’ampliamento dei servizi all’utenza e/o comprendenti particolari gravosità. Le istituzioni scolastiche in cui tale istituto è applicabile sono:

- le istituzioni scolastiche educative

- gli istituti con annessa azienda agraria

- le scuole strutturate con orario di servizio giornaliero superiore alle dieci ore per almeno tre giorni alla settimana.

Si rammenta che per orario di servizio giornaliero si intende il periodo di funzionamento dell’istituzione: dal momento dell’apertura a quello di chiusura definitiva dell’edificio.

Il numero, la tipologia e quant’altro necessario ad individuare il personale che potrà usufruire della predetta riduzione di orario saranno oggetto di contrattazione integrativa d’istituto.

Da più parti è sentita l’esigenza di modificare la presente disciplina: “il riesame delle modalità di applicazione dell'art. 55” rientra tra le finalità della sequenza contrattuale prevista dall’art. 62.

 Incarichi specifici – prestazioni aggiuntive

L’art. 47 comma 1 lett. b) del nuovo accordo di comparto, ricalcando il precedente, comprende tra i compiti del personale ATA, oltre alle attività e alle mansioni espressamente previsti nell’area di appartenenza, quelli costituiti da incarichi specifici che, nei limiti delle disponibilità e nell’ambito dei profili professionali, comportano l’assunzione di responsabilità ulteriori. Lo stesso articolo contempla, poi, lo svolgimento di compiti di particolare responsabilità, rischio o disagio, necessari per la realizzazione del POF. Gli uni e gli altri trovano collocazione nell’ambito del piano delle attività.

La definizione delle modalità, dei criteri e dei compensi dei suddetti compiti è deputata alla contrattazione d’istituto. L’ attribuzione è effettuata dal dirigente scolastico (art. 47 comma 2).

Questo sistema di “valorizzazione delle professionalità” del personale ATA offre la pos­sibilità di modulare la distribuzione degli incarichi alle effettive esigenze dell’istituzione e alle competenze specifiche del personale in servizio. Non è prevista una particolare casistica di incarichi attribuibili a ciascun profilo: la determinazione del contenuto di essi è lasciata alle esigenze di ciascuna istituzione. L’art. 47 comma 2 sottolinea unicamente la particolare finalizzazione a compiti di assistenza alla persona, assistenza all’ handicap e di pronto soccorso per gli incarichi attribuibili ai collaboratori scolastici.

Quanto alla procedura, si ritiene che l’ individuazione del numero e della tipologia di tali incarichi debba rientrare nell’ambito della proposta di piano delle attività formulata dal DSGA, sulla scorta delle direttive di massima impartite e degli obiettivi assegnati dal dirigente scolastico. Tale proposta avrà natura di documento programmatico dell’ organizzazione dei servizi generali, amministrativi e tecnici e non potrà limitarsi ad indicare le sole modalità di prestazione dell’ orario di lavoro, come potrebbe sembrare da una sterile lettura del primo comma dell’art. 53. Essa dovrà necessariamente prefigurare anche la tipologia degli incarichi di natura organizzativa, specificando, nell’ambito di ogni profilo, le finalità e i contenuti di quelli che comportano l’assunzione di responsabilità ulteriori o lo svolgimento di compiti particolarmente gravosi quanto a responsabilità, rischio o disagio, necessari alla realizzazione del POF.

Al dirigente scolastico competerà la valutazione della congruenza della proposta del DSGA rispetto al POF e la formalizzazione della propria proposta contrattuale “entro termini congrui con l’inizio dell’anno scolastico e, in ogni caso, entro i successivi dieci giorni lavorativi decorrenti dall’inizio delle trattative”. (art. 6 comma 2).

In sede di contrattazione integrativa d’istituto saranno quindi definite le modalità di attribuzione, i criteri e i compensi relativi ai suddetti compiti.

Sarà questa la sede in cui, ad esempio, verranno definite le caratteristiche di professionalità che dovrà possedere il personale a cui saranno assegnati; in cui sarà definito se dovranno essere espletati durante l’orario di servizio ordinario o con la prestazione di ore ad esso eccedenti; se il compenso dovrà essere considerato in modo forfettario o rapportato a un certo numero di ore; se l’erogazione del compenso dovrà essere o meno condizionata alla redazione di un’eventuale relazione sull’ attività svolta, ecc..

Il dirigente scolastico adotterà il piano delle attività in coerenza con i criteri stabiliti nella contrattazione d’istituto e provvederà alla formalizzazione degli incarichi (art. 47 comma 2).

Quanto alla presunta contraddizione tra la declaratoria del profilo del DSGA e l’art. 47 comma 2, si è giunti alla conclusione che il dirigente scolastico attribuisce i compiti che in qualche modo esulano da quelli di cui all’art. 47 comma 1 lett. a).

La competenza assegnata al dirigente scolastico sembra trovare fondamento nel “quid pluris” rispetto alle attività e mansioni previste espressamente nel profilo di appartenenza.

Al DSGA compete invece l’attribuzione di incarichi organizzativi attraverso la ripartizione dei compiti previsti dall’art. 47 c. 1 lett. a) al personale posto alle sue dirette dipendenze.

I finanziamenti assegnati a tale scopo ad ogni singola istituzione scolastica saranno quelli com­plessivamente spettanti per l’a.s. 2002/03, sulla base dell’applicazione dell’art. 50 ccni 31 agosto 1999.

Analoga procedura sarà adottata per il conferimento degli incarichi che prevedano prestazioni aggiuntive del personale Ata. Esse consistono in prestazioni di lavoro oltre l’orario d’ob­bligo, ovvero nell’intensificazione di prestazioni lavorative connesse al miglioramento dell’or­­ganiz­­­­zazione e della funzionalità dei servizi o alla realizzazione di ogni attività deliberata nel­l’ambito del POF. Per tali attività spetta un compenso a carico del fondo d’istituto (art. 88 lett. e - lett. k).

 Posizioni economiche per il personale ata

L’art. 50 del CCNL 29.11.2007 conferma l’impianto normativo di cui all’art. 7 del Ccnl/2005 per il biennio economico 2004-2005. Esso disciplina l’attribuzione di posizioni economiche di sviluppo orizzontale finalizzate alla valorizzazione del personale ATA a tempo indeterminato di cui alle aree A e B della Tabella C, per lo svolgimento di mansioni più complesse oltre ai compiti previsti dai rispettivi profili.

Le predette posizioni economiche comportano l’attribuzione di € 330,00 annui per tredici mensilità al personale dell’area A e di € 1.000,00 al personale dell’area B.

L’assegnazione del beneficio economico in argomento avviene progressivamente, previa frequenza con esito favorevole di apposito corso di formazione diretto al personale utilmente collocato in una graduatoria di richiedenti, formata sulla base della valutazione di elementi facenti capo al servizio prestato, ai titoli di studio posseduti, ai crediti professionali maturati.

Al personale titolare dell’ attribuzione di tali posizioni economiche, in aggiunta ai compiti previsti dai rispettivi profili, sono affidate ulteriori e più complesse mansioni. In particolare, per l’area A, l’assistenza agli alunni diversamente abili e l’organizzazione di interventi di primo soccorso e, per l’area B, compiti di collaborazione amministrativa e tecnica caratterizzati da autonomia e responsabilità operativa, la sostituzione del DSGA, con esclusione della possibilità che siano attribuiti (loro) ulteriori incarichi ai sensi dell’art. 47.

Tutto ciò resta valido “fino alla definizione della sequenza contrattuale di cui all'art. 62 e salva comunque la definizione delle procedure connesse agli artt. 48 e 49 del presente ccnl”.

L’art. 62, infatti, fa rinvio ad apposita sequenza contrattuale per procedere alla rivalutazione delle posizioni economiche di cui all’art. 7 CCNL 7.12.2005, confluite nell’attuale art. 50 e, simmetricamente, cita anche l’art. 49 che si riferisce alla copertura di posti di coordinatore amministrativo e tecnico e di posti di collaboratore scolastico dei servizi.

Di entrambe le tipologie di beneficiari (artt. 49 - 50) l’art. 62 si propone “l'estensione della platea” , oltre alla realizzazione di ulteriori posizioni economiche nell’area B finalizzate all'individuazione di attività lavorative complesse, caratterizzate da autonomia operativa, attraverso le procedure selettive di cui all'art. 48.

La formula della sequenza contrattuale offre la prospettiva del riesame e dell’omo­geneiz­zazione dell’intera materia anche in riferimento all’art. 47 (art. 90 comma 6).

 Collaborazioni plurime

Il personale ATA può prestare la propria collaborazione in altra scuola quando in essa non siano presenti competenze professionali di particolare qualificazione per la realizzazione di specifiche attività. La collaborazione in altra scuola dovrà essere preventivamente autorizzata dal dirigente scolastico, sentito il parere del DSGA e non comporta alcun tipo di esonero dal servizio in quella di titolarità (art. 57).

È appena il caso di precisare che la collaborazione plurima riguarda lo svolgimento di attività che rientrino tra i compiti del profilo professionale di appartenenza del soggetto.

Qualora si tratti di attività che esulino dai compiti istituzionali (es. funzioni di RSPP da parte di un assistente tecnico, con titolo idoneo, in altra scuola) non si tratterà di “collaborazione plurima”, ma puramente di incarico conferito da altra Amministrazione. Sarà sempre necessaria l’autorizzazione del dirigente scolastico, ma la fattispecie sarà inquadrabile solo sotto il profilo dell’art. 53 del d.lgs. 165/01. Per lo stesso motivo il personale ATA eventualmente chiamato a svolgere attività di formatore in iniziative di aggiornamento di altra scuola non sarà soggetto al regime autorizzatorio, rientrando tale fattispecie in una delle ipotesi di esclusioni oggettive previste dal comma 6 lett. f -bis) d.lgs. 165/01.

 Contratto a tempo determinato per il personale in servizio

Il personale ATA può accettare, nell’ambito del comparto scuola, contratti a tempo determinato di durata non inferiore a un anno, con diritto al mantenimento della titolarità della sede, senza assegni, complessivamente per tre anni. L’accettazione di tali contratti comporta l’applicazione delle norme del CCNL inerente al personale assunto a tempo determinato, fatti salvi i diritti sindacali (art. 59).

 Rapporto di lavoro a tempo determinato

Per ciò che concerne la disciplina del rapporto di lavoro a tempo determinato del personale ATA, l’art. 60 contiene una norma di rinvio alle disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 dell’art. 40, riferito al personale docente. Anche il personale ATA, ove ne ricorrano le condizioni, ha diritto al completamento dell'orario. Certamente, così come avvenuto per la regolamentazione di altre materie, sarebbe stato opportuno riscrivere interamente le disposizioni anche per l’ area del personale ATA, evitando il rischio di imprecisioni o incertezze. Inoltre, i commi 2 e 3 dell’art. 60 ripetono in modo ridondante quanto già espresso ai commi 3 e 4 del richiamato art. 402.

 Restituzione alla qualifica di provenienza

Il personale che abbia fruito di un passaggio interno al sistema di classificazione può, a domanda, essere restituito alla “qualifica” ATA di provenienza. Il provvedimento è disposto dal Direttore scolastico regionale della sede di titolarità, con effetto dall’anno scolastico successivo al provvedimento stesso. Il personale scolastico restituito alla qualifica di provenienza assume il trattamento giuridico ed economico che gli sarebbe spettato se il passaggio non fosse avvenuto (art. 61).

1 Ai sensi dell’art. 88 co. 2 lett. e) le prestazioni aggiuntive del personale ATA “…consistono in prestazioni di lavoro oltre l’orario d’obbligo, ovvero nell’intensificazione di prestazioni lavorative ……”

2 Art. 40 - Rapporto di lavoro a tempo determinato

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2. Nei casi di assunzione in sostituzione di personale assente, nel contratto individuale è specificato per iscritto il nominativo del dipendente sostituito.

3. In tali casi, qualora il docente titolare si assenti in un'unica soluzione a decorrere da una data anteriore di almeno sette giorni all'inizio di un periodo predeterminato di sospensione delle lezioni e fino a una data non inferiore a sette giorni successivi a quello di ripresa delle lezioni, il rapporto di lavoro a tempo determinato è costituito per l'intera durata dell'assenza. Rileva esclusivamente l'oggettiva e continuativa assenza del titolare, indipendentemente dalle sottostanti procedure giustificative dell'assenza del titolare medesimo.

Le domeniche, le festività infrasettimanali e il giorno libero dell'attività di insegnamento, ricadenti nel periodo di durata del rapporto medesimo, sono retribuite e da computarsi nell'anzianità di servizio. Nell'ipotesi che il docente completi tutto l'orario settimanale ordinario, ha ugualmente diritto al pagamento della domenica ai sensi dell'art. 2109, comma 1, del codice civile.

4. Il rapporto di lavoro a tempo determinato può trasformarsi in rapporto di lavoro a tempo indeterminato per effetto di specifiche disposizioni normative.

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