Commissioni concorso scuola: modifica requisiti

In considerazione delle difficoltà nel reperimento di commissari per le prove scritte, il Miur ha stabilito che, in caso di mancanza di aspiranti, il direttore generale dell’Usr nomina direttamente presidenti e componenti, assicurando la partecipazione alle commissioni giudicatrici di esperti di comprovata esperienza nelle materie del concorso.

 

L’ordinanza 1 febbraio 2013 n. 4 prevede la modifica e integrazione dei requisiti previsti per la costituzione delle commissioni giudicatrici del concorso a posti e cattedre, così come stabiliti dall’articolo 2 dell’ordinanza 23 novembre 2012 n. 92 del. In particolare:

In caso di mancanza di aspiranti, il direttore generale dell’Usr competente nomina direttamente i presidenti e i componenti, assicurando la partecipazione alle commissioni giudicatrici di esperti di comprovata esperienza nelle materie del concorso scelti prioritariamente fra coloro in possesso dei requisiti previsti dagli articoli 2 e 3 del decreto. Restano comunque valide le cause di incompatibilità previste dal medesimo decreto.

La nomina a commissario è conferita anche ai docenti di ruolo privi del requisito previsto dall’articolo 3, comma 5, del decreto. Nei concorsi relativi alle classi di concorso di cui alla Tabella C, del decreto ministeriale n. 39 del 1998, e s.m.i., in mancanza di aspiranti in possesso dei requisiti di cui all’articolo 3, comma 1, lettere a e b, la nomina a commissario è conferita ai docenti di ruolo titolari, ai sensi della Tabella A, del citato decreto ministeriale n. 39 del 1998, della disciplina alla quale sono associate le attività di laboratorio da affidare al docente tecnico-pratico.