Riconoscimento dell’abilitazione all’insegnamento conseguita in Paesi diversi dall'Italia
I docenti che abbiano conseguito l'abilitazione all’insegnamento all’estero (Paesi UE e non) e vogliano esercitare in Italia la propria attività devono chiedere il riconoscimento del titolo professionale presso il MIUR Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici e l’Autonomia Scolastica – Ufficio IX - Viale Trastevere, 76/A 00153 Roma.
In riferimento alla normativa vigente in tale materia (Direttiva 2005/36/CE e decreto legislativo n. 206 del 6.11.2007), è possibile esercitare la richiesta di riconoscimento per le professioni di:
-
docente di scuola dell’infanzia;
-
docente di scuola primaria
-
docente di scuola secondaria di primo grado
-
docente di scuola secondaria superiore.
Il riconoscimento può essere richiesto per gli insegnamenti per i quali l’interessato sia legalmente abilitato nel Paese che ha rilasciato il titolo ed a condizione che tali insegnamenti trovino corrispondenza nell’ordinamento scolastico italiano (professione corrispondente). Qualora dall’esame della domanda emerga che non vi è completa corrispondenza tra la formazione professionale richiesta in Italia e quella posseduta dall’interessato, questa Direzione Generale richiederà il superamento di una prova attitudinale o la frequenza di un tirocinio di adattamento presso istituzioni scolastiche italiane.
La prova attitudinale si articola in una prova scritta/pratica e orale o in una prova orale sulla base dei contenuti delle materie stabilite dall’Autorità competente a seguito della Conferenza di servizi. Essa consiste in un esame volto ad accertare le conoscenze professionali del richiedente effettuato allo scopo di valutarne l’idoneità ad esercitare la professione di docente. Le materie su cui svolgere l’esame sono scelte in relazione al confronto tra la formazione richiesta sul territorio nazionale e quella posseduta dal richiedente.
Il tirocinio di adattamento consiste nell’esercizio in Italia della professione regolamentata corrispondente a quella in relazione alla quale è richiesto il riconoscimento, svolto, per un periodo non superiore a tre anni, sotto la responsabilità di un professionista qualificato, accompagnato eventualmente da una formazione complementare secondo modalità stabilite dalla legge. Gli obblighi, i diritti e i benefici sociali di cui gode il tirocinante sono stabiliti dalla normativa nazionale vigente, conformemente al diritto comunitario applicabile.
Il riconoscimento può riguardare:
- Titoli conseguiti nei Paesi UE
- Titoli conseguiti in Paesi non comunitari
È necessario presentare domanda di riconoscimento secondo i modelli Mod. A e Mod. B, rispettivamente riferiti ai titoli professionali acquisiti in Paese UE o in Paese non comunitario, da inviare a mezzo posta. Non è consentito l’invio on-line delle domande e della relativa documentazione.
Procedura per il riconoscimento di titolo di formazione professionale rilasciato da un Paese membro dell’Unione Europea
L’interessato deve:
-
essere cittadino dell’Unione europea;
-
possedere un titolo di formazione professionale rilasciato da un Paese membro dell’Unione Europea, ovvero da un Paese terzo (non comunitario), riconosciuto da uno Stato membro, a condizione che abbia maturato un’esperienza di almeno tre anni, nell’effettivo svolgimento dell’attività di docente, certificata dal medesimo Stato (comunitario) che lo ha riconosciuto.
Per “titolo di formazione professionale” si intende un titolo (di formazione teorico-pratica: disciplinare e didattico-pedagogica) che, in base alle norme del Paese ove è stato conseguito o riconosciuto, consente l’esercizio della professione quale docente abilitato all’insegnamento. Il titolo deve, quindi, attestare una formazione professionale completa, sanzionata nelle forme di legge (esame finale, superamento concorso, tirocinio, ecc.), al cui possesso la legislazione del Paese che lo ha rilasciato subordina l’esercizio dell’attività in qualità di docente abilitato (professione regolamentata).
Il riconoscimento del titolo di formazione professionale ottenuto ai sensi del D.L.vo n. 206/2007, permette di accedere alla professione corrispondente per la quale i cittadini degli Stati membri dell’Unione europea sono qualificati nello Stato membro d’origine e di esercitarla alle stesse condizioni previste dall’ordinamento scolastico italiano.
Il riconoscimento può essere richiesto per gli insegnamenti (singola disciplina o gruppi di discipline) per i quali l’interessato sia legalmente abilitato nello Stato membro che ha rilasciato il titolo e può essere ottenuto a condizione che tali insegnamenti siano comparabili, in base ai principi della direttiva, a quelli dell’ordinamento scolastico italiano (professione corrispondente) nel rispetto delle fasce di età degli studenti ai quali sia consentito insegnare.
Nel caso in cui si riscontrano differenze nei contenuti e/o nella durata della formazione comparata a quella italiana, i riconoscimenti professionali sono subordinati al superamento, da parte degli interessati, di misure compensative presso istituzioni scolastiche italiane.
Le misure compensative sono gli ulteriori accertamenti che l’Amministrazione predispone per colmare le differenze riscontrate nella comparazione tra la formazione posseduta dal richiedente e quella richiesta sul territorio nazionale.
Le misure compensative possono consistere in una prova attitudinale – di solito articolata in una prova scritta e una prova orale (e talvolta anche in una prova pratica) – tendente ad accertare le conoscenze professionali dell’aspirante, oppure in un tirocinio di adattamento di durata variabile da effettuare in una scuola statale italiana, consistente nella attività di insegnamento affiancata dalla presenza del docente titolare della cattedra.
Le conoscenze acquisite nel corso dell’esperienza professionale di insegnamento in uno Stato membro o in un Paese terzo possono colmare la differenza sostanziale o di durata riscontrate nella formazione.
Paesi U.E.: Austria – Belgio – Bulgaria -– Repubblica Ceca – Cipro– - Danimarca – Estonia – Finlandia – Francia – Germania – Grecia – Irlanda – Italia – Lettonia – Lituania – Lussemburgo – Malta – Paesi Bassi – Polonia – Portogallo – Regno Unito – Romania – Slovacchia – Slovenia – Spagna – Svezia – Ungheria.
Sono equiparati: Islanda – Liechtenstein – Norvegia (accordo sullo Spazio Economico Europeo – SEE); Svizzera (per specifico accordo).
Procedura per il riconoscimento di titolo di formazione professionale rilasciato da un Paese non appartenente all’Unione Europea
L’art. 49 del D.P.R. n. 394/99, come modificato dal D.P.R 18 ottobre 2004, n. 334, disciplina il riconoscimento del titolo di formazione professionale, conseguito in un Paese non appartenente all’Unione Europea, ai fini dell’esercizio, come lavoratore autonomo o dipendente, della professione corrispondente da parte di cittadini stranieri, regolarmente soggiornanti e non soggiornanti in Italia, che intendono iscriversi agli ordini, collegi ed elenchi speciali istituiti presso le amministrazioni competenti. Tale norma si applica anche ai cittadini comunitari in possesso di titoli non comunitari (art. 1, comma 2, D.L. vo n. 286/98).
Per le procedure di riconoscimento si applicano le disposizioni del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 206, attuativo della Direttiva 2005/36/CE (relative ai cittadini comunitari in possesso di titoli comunitari o di titoli non comunitari riconosciuti da un Paese comunitario), compatibilmente con la natura, la composizione e la durata della formazione professionale acquisita.
Si precisa, in relazione alla natura, alla durata ed alla composizione della formazione, che per “titolo di formazione professionale” si intende un titolo (di formazione teorico-pratica: disciplinare e didattico pedagogica) che, in base alle norme del Paese ove è stato conseguito, consente l’esercizio della professione quale docente abilitato all’insegnamento. Il titolo deve, quindi, attestare una formazione professionale completa al cui possesso la legislazione dell’altro Paese subordina l’esercizio della professione in qualità di docente abilitato (professione regolamentata).
Il riconoscimento può essere richiesto unicamente per gli insegnamenti (singole discipline o gruppi di discipline) per i quali l’interessato sia legalmente abilitato nel Paese che ha rilasciato il titolo e può essere ottenuto a condizione che tali insegnamenti trovino corrispondenza nell’ordinamento scolastico italiano (professione corrispondente), nel rispetto delle fasce di età degli studenti ai quali l’interessato può insegnare nel Paese di provenienza.
L’esercizio della professione è subordinato:
-
all’avvenuta adozione, da parte del MIUR, di un provvedimento di riconoscimento incondizionato;
-
al possesso, per l’accesso all’insegnamento in posizione di dipendente pubblico (pubblico impiego), della cittadinanza comunitaria;
-
al rispetto delle modalità, delle condizioni, dei limiti e degli adempimenti imposti dalla normativa vigente per i cittadini non comunitari;
Il riconoscimento è subordinato:
-
al possesso di titolo abilitante all’esercizio della professione di docente con attuale, pieno valore legale. Non è possibile il riconoscimento nel caso in cui, nel Paese di provenienza, la professione docente non sia regolamentata;
-
al possesso di un titolo di formazione professionale, rilasciato a cittadino straniero o comunitario, da un Paese non appartenente all’Unione europea;
-
al fatto che per l’esercizio della professione, sia prevista, in Italia, l’iscrizione in elenchi speciali, graduatorie, albi;
-
al possesso della necessaria competenza linguistica Il Miur con la nota prot. n. 6037 del 2.10.2012 ha reso noto, sospendendo di fatto le disposizioni in tale materia contenute nella circolare ministeriale 23 settembre 2010, n. 81, che le modalità di accertamento della competenza linguistica necessaria ai fini dell'insegnamento presso le istituzioni scolastiche italiane, in ottemperanza degli artt. 53 e 7 rispettivamente della direttiva comunitaria 2005/36 e del D.lgs. n. 206/2007 saranno rideterminate con successiva circolare. I cittadini interessati al riconoscimento della professione di docente, in attesa delle nuove indicazioni, potranno richiedere il riconoscimento professionale indipendentemente dalla documentazione della conoscenza della lingua italiana.
Nel caso in cui si riscontrano differenze nei contenuti e/o nella durata della formazione, i riconoscimenti professionali sono subordinati al superamento, da parte degli interessati, di misure compensative, consistenti nel superamento di una prova attitudinale ovvero, a scelta dell’amministrazione, di un tirocinio di adattamento.
La prova attitudinale si articola in una prova scritta/pratica e orale o in una prova orale sulla base dei contenuti delle materie stabilite dall’Autorità competente a seguito della Conferenza di servizi. La prova suddetta consiste in un esame volto ad accertare le conoscenze professionali del richiedente effettuato allo scopo di valutarne l’idoneità ad esercitare la professione di docente. Le materie su cui svolgere l’esame sono scelte in relazione al confronto tra la formazione richiesta sul territorio nazionale e quella posseduta dal richiedente. La possibilità di scegliere tra la prova attitudinale o il tirocinio di adattamento è consentita esclusivamente ai cittadini comunitari (e a quelli della Confederazione Elvetica nonché a quelli dello spazio economico europeo: Islanda – Liechtenstein - Norvegia).
Per i cittadini di Paesi non appartenenti all’Unione Europea la facoltà di scelta è riservata all’Amministrazione.
Il tirocinio di adattamento consiste nell’esercizio in Italia della professione regolamentata corrispondente a quella in relazione alla quale è richiesto il riconoscimento, svolto, per un periodo non superiore a tre anni, sotto la responsabilità di un professionista qualificato, accompagnato eventualmente da una formazione complementare secondo modalità stabilite dalla legge.
Gli obblighi, i diritti e i benefici sociali di cui gode il tirocinante sono stabiliti dalla normativa nazionale vigente, conformemente al diritto comunitario applicabile.
Le conoscenze acquisite nel corso dell’esperienza professionale di insegnamento in uno Stato membro o in un Paese terzo possono colmare la differenza sostanziale o di durata riscontrate nella formazione.
Inserimento nelle graduatorie di circolo e d’istituto
Con la circolare prot. n. 6522 del 29.11.2011, il Miur ha fornito dei chiarimenti in merito all’inserimento nelle graduatorie di circolo e d’istituto dei cittadini comunitari in possesso di decreto di riconoscimento della professione di docente rilasciato da questa direzione Generale. Tale decreto, adottato ai sensi della direttiva comunitaria 2005/36 recepita dal decreto legislativo n. 206 del 6 novembre 2007, permette di accedere alla professione corrispondente per la quale gli interessati sono qualificati nello Stato membro d'origine e di esercitarla alle stesse condizioni previste dall'ordinamento italiano. Il Miur, pertanto, riconosce, come detto in precedenza, l’abilitazione all’esercizio della professione di insegnante di scuola dell’infanzia, scuola primaria e scuola secondaria di primo e secondo grado ai cittadini comunitari abilitati nella corrispondente professione in Paesi diversi dall’Italia. Coloro che hanno il decreto di riconoscimento professionale rilasciato dal MIUR possiedono, conseguentemente, il titolo utile per l’accesso alle graduatorie d’istituto di seconda fascia, così come, peraltro, espressamente previsto dall’art. 2 del D.M. n. 62 del 13 luglio 2011.
Le scuole, ai fini dell’inserimento nelle graduatorie dei soggetti in possesso dei titoli conseguiti all’estero devono limitare il controllo all’accertamento del possesso, da parte della persona interessata, del decreto di riconoscimento adottato dal MIUR, dichiarato nelle domande dalle persone interessate, e alla coerenza tra l’insegnamento richiesto per l’inserimento nelle graduatorie e l’insegnamento o gli insegnamenti riconosciuti dal Miur indicati per esteso nel dispositivo del decreto medesimo.
La scuola non è tenuta ad entrare nel merito della formazione professionale già analizzata dal Miur attraverso le fasi sopra descritte e valutata in sede di Conferenza di servizi, né a richiedere, come avviene, l’equipollenza dei titoli.
Giova ricordare, al riguardo, che l’istituto giuridico dell’equipollenza è cosa ben diversa dall’istituto giuridico del riconoscimento professionale.
L’equipollenza dei titoli di studio accademici conseguiti all’estero, è l'esito della procedura mediante la quale l’Università, il Conservatorio o l’Accademia determina l'equivalenza, a tutti gli effetti giuridici, di un titolo di studio conseguito in un Paese diverso dall’Italia con un determinato titolo presente nell'ordinamento italiano.
Il possesso del decreto di equipollenza è titolo utile per l’accesso alla terza fascia. In tali casi, oltre all’equipollenza del titolo deve richiedersi il requisito dell’accertamento della competenza linguistica italiana di cui si è detto in precedenza. La valutazione dei servizi prestati all’estero avviene nel rispetto di quanto previsto dalla Tab. A del decreto ministeriale 13 giugno 2007.
Andrea Manzoni