Concorso DS: il TAR Molise annulla le prove
Con apposita sentenza il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise ha accolto il ricorso che denunciava la presenza nella commissione giudicatrice di un rappresentante sindacale, annullando in tal modo tutti gli atti e provvedimenti inerenti le prove concorsuali.
La sentenza 7 dicembre 2012 n. 745 riporta le regole relative alla composizione delle commissioni esaminatrici, sottolineando come essa debba avvenire «esclusivamente con esperti di provata competenza nelle materie di concorso, scelti tra funzionari delle amministrazioni, docenti ed estranei alle medesime, che non siano componenti dell'organo di direzione politica dell'amministrazione, che non ricoprano cariche politiche e che non siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali». Ciò, all’evidente scopo di evitare che siano deputati alla scelta soggetti che, in qualche modo, potrebbero non garantire una posizione d’imparzialità, per la loro connotazione politica, associativa o sindacale.
Nel caso di specie, una componente della commissione risulta essere rappresentante sindacale. La sussistenza di una causa d’incompatibilità riguardante un componente rende illegittima la composizione dell’intera commissione concorsuale e, di conseguenza, tutte le operazioni dalla stessa compiute. L’annullamento travolge tutti gli atti del pubblico concorso posti in essere, compresa la graduatoria finale.
Per questi motivi il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise ha accolto il ricorso, annullando i seguenti atti:
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il decreto di nomina della commissione esaminatrice del concorso;
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tutti i verbali della commissione esaminatrice;
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il provvedimento dell’Ufficio Scolastico Regionale con il quale si è proceduto all’approvazione di tutti i verbali redatti dalla commissione esaminatrice e la graduatoria finale con l’elenco degli ammessi alla prova orale;
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il provvedimento con cui si è proceduto alla pubblicazione dell’elenco degli ammessi alla prova orale;
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ogni ulteriore atto connesso, conseguente o presupposto, comunque lesivo della posizione dei ricorrenti.