Reclutamento dirigenti scolastici: finalmente si cambia

Dalla finanziaria 2007 al regolamento di delegificazione

L’art. 1, comma 618, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Finanziaria 2007) ha introdotto una inedita ma quanto mai opportuna norma di delegificazione in materia di reclutamento dei dirigenti scolastici, in quanto la definizione delle “modalità” delle relative “procedure concorsuali” viene demandata ad uno specifico Regolamento governativo da emanare ai sensi dell’art. 17, comma 2, della legge 400/1988.

Fermo restando l’invalicabile vincolo costituzionale dell’art. 97, comma 3, della Costituzione (che sancisce il principio in virtù del quale agli impieghi nelle pubbliche amministrazione si accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge), la nuova disposizione ha stabilito analiticamente i seguenti “principi” ai quali il predetto Regolamento ( come effettivamente è avvenuto) avrebbe dovuto attenersi:

a. cadenza triennale del concorso su tutti i posti vacanti nel triennio;

b. unificazione dei tre settori di dirigenza scolastica;

c. accesso aperto al personale docente ed educativo delle istituzioni scolastiche statali, in possesso di laurea, che abbia maturato dopo la nomina in ruolo un servizio effettivamente prestato di almeno 5 anni;

d. preselezione, mediante prove oggettive di carattere culturale e professionale in sostituzione dell’attuale preselezione per titoli;

e. svolgimento di una o più prove scritte cui sono ammessi tutti coloro che superano la preselezione;

f. effettuazione di una prova orale;

g. valutazione dei titoli;

f. formulazione della graduatoria di merito;

i. periodo di formazione e tirocinio, di durata non superiore a quattro mesi nei limiti dei posti messi a concorso, con conseguente soppressione dell’aliquota aggiuntiva del 10 per cento.

Il periodo finale del comma 618 sancisce l’abrogazione esplicita, dalla data di entrata in vigore del suddetto Regolamento, di tutte le disposizioni vigenti con esso incompatibili, la cui puntuale ricognizione viene affidata al Regolamento medesimo.

Tale Regolamento , nel rispetto delle procedure stabilite dal citato art. 17, comma 2, della Legge 400/88, è stato emanato con Decreto del Presidente della Repubblica 10 luglio 2008, n. 140, pubblicato sulla G.U. – serie generale – n. 221 del 9.9.2008 ed è entrato in vigore, dunque , il 24 settembre 2008.

Conseguentemente il prossimo bando di concorso per il reclutamento dei dirigenti scolastici, di cui è prevista l’imminente emanazione, dovrà risultare coerente con i “criteri” vincolanti contenuti nella norma primaria (comma 618 della legge 296/2006) e in quella secondaria ( d.P.R. 140/2008) ai quali dovranno conformarsi le relative procedure.

Discontinuità con il passato

Come si sarà notato,nel suddetto contesto dispositivo vengono esplicitamente evidenziati due chiari elementi di discontinuità rispetto alle vigenti procedure concorsuali che avevano dato vita ad un vasto contenzioso e originato la necessità di numerose “sanatorie” legislative:

  • la sostituzione dell’attuale preselezione per titoli, quale presupposto per l’accesso alle prove scritte ed orali per l’ammissione al corso di formazione;
  • la soppressione dell’aliquota aggiuntiva del 10% rispetto al numero di posti messi a concorso, quale “sbarramento” all’ammissione al corso di formazione per quei candidati che, pur avendo superato tutte le precedenti prove, non fossero risultati in posizione utile nella graduatoria di ammissione al corso stesso.
   

Il quadro normativo e la sua evoluzione

Con il riconoscimento giuridico alle istituzioni scolastiche dell’autonomia organizzativa, didattica e di ricerca e sviluppo, e la contestuale attribuzione ai Capi d’Istituto (Direttori Didattici e Presidi) dello status dirigenziale, ambedue disposti dall’art. 21 della legge 59/1997, si era proceduto ad una profonda revisione del sistema di reclutamento dei dirigenti scolastici attraverso la faticosa costruzione di un modello concorsuale che perseguiva l’obiettivo di conciliare i tratti di specificità istituzionale e professionale di questa qualifica con le procedure previste per la generalità della dirigenza delle Amministrazioni pubbliche.

Tale operazione prese corpo con l’emanazione del D.Lgs 6 marzo 1998, n. 59 “Disciplina della qualifica dirigenziale dei capi d’istituto delle istituzioni scolastiche autonome, a norma dell’art. 21, comma 16, della legge 15 marzo 1997, n. 59”, ed in particolare con l’art. 28/bis, successivamente trasfuso, come l’intero contenuto del Decreto stesso, nel D.Lgs 3 febbraio 1993, n. 29, più volte modificato e integrato fino all’attuale stesura come D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), in questo incardinato, come art. 29, nel Titolo II, Capo II, Sez. II (Accesso alla dirigenza e riordino della scuola superiore della pubblica amministrazione).

Con l’entrata in vigore, come detto, del d.P.R. 140/2008 le disposizioni del suddetto articolo che prevedono, ai fini del reclutamento e della mobilità professionale la distinzione in settori formativi dei dirigenti scolastici, nonché ogni altra disposizione dello stesso articolo incompatibili con quelle del nuovo Regolamento , risultano abrogate.

Poiché il nuovo Regolamento, come vedremo, interviene anche sulle commissioni esaminatrici i cui criteri di composizione e di nomina erano stati precedentemente definiti con DPCM 30 maggio 2001, n. 341 (Regolamento relativo ai criteri per la composizione delle commissioni esaminatrici del corso concorso selettivo di formazione dei dirigenti scolastici), anche quest’ultimo provvedimento risulta esplicitamente abrogato.

 
Struttura e contenuto del nuovo Regolamento 

Il d.P.R. 140/2008 è composto da 13 articoli che recepiscono pressoché alla lettera ( e non poteva essere diversamente) i già ricordati criteri del comma 618 della Legge 296/2006:

  • con l’art. 1 – (Ambito di applicazione) vengono definite le modalità delle procedure concorsuali per il reclutamento dei dirigenti scolastici nei ruoli regionali di cui all'articolo 25 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
  • con l’art. 2 – (Programmazione) si conferma che in attuazione di quanto previsto dall'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n.449, i posti di dirigente scolastico destinati alla procedura concorsuale di cui all'articolo 3, si determinano in sede di programmazione del fabbisogno di personale. 
  • con l’art. 3 – (Reclutamento) si introduce il principio innovativo in base al quale il reclutamento dei dirigenti scolastici, con l'unificazione dei tre settori formativi della dirigenza scolastica, si realizza mediante un unico concorso per esami e titoli che si svolge in sede regionale. Si ribadisce che il concorso viene indetto con cadenza triennale con decreto del MIUR ( il Bando, dunque, resta nazionale) mentre gli uffici scolastici regionali ne curano l'organizzazione e lo svolgimento. Il successivo comma2 dispone che il numero dei posti messi a concorso si calcola sommando i posti vacanti e disponibili degli istituti di istruzione di ogni ordine e grado al 1° settembre dell'anno scolastico in cui si indice il concorso e i posti che presumibilmente si rendono disponibili nel triennio successivo per collocamento a riposo per limiti di età eventualmente residuati dopo la nomina dei vincitori dei precedenti concorsi, maggiorati della percentuale media triennale di cessazione dal servizio per altri motivi. Nel bando di concorso il numero dei posti si ripartisce a livello regionale sulla base dei criteri indicati nel presente comma.   
  • con l’art. 5 – (Procedura di preselezione) si stabilisce che la procedura di preselezione prevede il superamento di una prova oggettiva a carattere culturale e professionale. La prova consiste in un congruo numero di quesiti diretti all'accertamento delle conoscenze di base per l'espletamento della funzione dirigenziale in relazione alle tematiche di cui all'articolo 6, comma 1, ivi comprese quelle sull'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse a livello avanzato, nonchè sull'uso di una lingua straniera, a livello B1 del quadro comune europeo di riferimento, prescelta dal candidato tra francese, inglese, tedesco e spagnolo. La prova oggettiva si valuta in centesimi e si intende superata se il candidato consegue un punteggio non inferiore a 80/100. L'esito della prova oggettiva di preselezione non concorre alla formazione del voto finale nella graduatoria di merito. Il MIUR può affidare all'INVALSI la predisposizione della prova oggettiva di preselezione e il suo svolgimento con il relativo esito anche mediante l'uso di strumenti info-telematici. A tale fine possono, altresì, essere promosse specifiche collaborazioni con università, altri enti di ricerca e associazioni professionali, mediante la stipula di apposite convenzioni definite nell'ambito delle risorse ordinarie assegnate per il reclutamento dei dirigenti scolastici. La prova è unica su tutto il territorio nazionale, si svolge nella stessa data e nelle sedi individuate dagli uffici scolastici regionali.
  • con l’art. 6 – (Procedura di selezione) si individuano la natura e l’oggetto delle prove; le due prove scritte accertano la preparazione del candidato sia sotto il profilo teorico sia sotto quello operativo, in relazione alla funzione di dirigente scolastico. La prima prova scritta consiste nello svolgimento di un elaborato su tematiche relative ai sistemi formativi e agli ordinamenti degli studi in Italia e nei paesi dell'Unione europea, alle modalità di conduzione delle organizzazioni complesse, oltre che alle specifiche aree giuridicoamministrativo-finanziaria, socio-psicopedagogica, organizzativa, relazionale e comunicativa. La seconda prova scritta consiste nella risoluzione di un caso relativo alla gestione dell'istituzione scolastica con particolare riferimento alle strategie di direzione anche in rapporto alle esigenze formative del territorio. Sono ammessi alla prova orale coloro che ottengono un punteggio non inferiore a 21/30 in ciascuna prova scritta. La prova orale consiste in un colloquio interdisciplinare sulle materie indicate nel bando di concorso in relazione alle tematiche di cui al comma 1 e accerta la preparazione professionale del candidato. La prova orale accerta, altresì, la capacità di conversazione su tematiche educative nella lingua straniera prescelta dal candidato. Superano la prova orale coloro che ottengono un punteggio non inferiore a 21/30. La valutazione dei titoli si effettua soltanto nei confronti dei candidati che superano le prove scritte e la prova orale. Ai titoli, indicati nella tabella allegata al bando, si attribuisce un punteggio complessivo non superiore a 30. La tabella indica i titoli professionali e culturali relativi alla funzione dirigenziale e il punteggio massimo attribuibile singolarmente a ciascuno di essi. Si attribuisce una specifica e prevalente valutazione ai master di secondo livello o titoli equivalenti su materie inerenti il profilo professionale del dirigente scolastico e rilasciati da università statali o equiparate. Il punteggio finale dei candidati si valuta in centoventesimi e si ottiene dalla somma dei voti delle due prove scritte, dal voto della prova orale e dal punteggio riportato nella valutazione dei titoli. La graduatoria si formula in base al punteggio complessivo conseguito dal candidato. A parità di merito si applicano le vigenti disposizioni in materia di precedenza e preferenza per l'ammissione all'impiego nelle amministrazioni statali.
  • con l’art. 7 –( Vincitori del concorso) vengono dettate le disposizioni concernente l’individuazione dei vincitori e le procedure di nomina:
- i candidati utilmente collocati in graduatoria, in relazione al numero dei posti messi a concorso, sono dichiarati vincitori e sono tenuti ad effettuare il periodo di formazione e tirocinio di cui all'articolo 8;
- i vincitori che effettuano il periodo di formazione e tirocinio sono assunti con contratto a tempo indeterminato, nel limite dei posti annualmente vacanti e disponibili, secondo l'ordine di graduatoria. Coloro che rifiutano la nomina sono depennati dalla graduatoria. Le nomine sono subordinate al regime autorizzatorio in materia di assunzioni di cui all'articolo 39, comma 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;
- le graduatorie hanno validità triennale a decorrere dalla data della pubblicazione;

- l'assegnazione della sede, disposta sulla base dei principi di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, tiene conto delle specifiche esperienze professionali acquisite nel settore formativo di provenienza.

  • -con l’art. 8 –( Durata e struttura del periodo di formazione e tirocinio) viene disciplinato il periodo di formazione e tirocinio:
- il periodo di formazione e tirocinio per i vincitori del concorso ha durata non superiore a quattro mesi e, comunque, non inferiore a tre;
- l'attività di formazione si svolge parte in presenza e parte con strumenti infotelematici.È finalizzata all'arricchimento delle competenze relative all'analisi del contesto esterno alla scuola, alla progettualità formativa, ai rapporti con i soggetti interni ed esterni alla scuola, alla gestione dell'organizzazione scolastica ivi compresi gli aspetti giuridici, finanziari ed informatici; i contenuti delle attività formative sono indicati nel bando;
- il periodo di tirocinio è finalizzato al consolidamento delle competenze connesse alla funzione dirigenziale e si svolge presso scuole anche in collegamento con università,amministrazioni pubbliche, imprese;
- il periodo di formazione e tirocinio è valido se le assenze, debitamente giustificate e documentate, non superano un sesto delle ore complessive svolte in presenza. In caso di assenze giustificate e documentate superiori al limite di ore stabilite, il corsista partecipa al corso di formazione e tirocinio del successivo concorso indetto per il reclutamento dei dirigenti scolastici. In caso di assenze ingiustificate e/o non documentate, il corsista decade dalla graduatoria dei vincitori del concorso di cui all'articolo 7;
- il periodo di formazione e tirocinio si conclude con una relazione nella quale il corsista illustra sinteticamente il percorso formativo e le tematiche affrontate in sede di tirocinio.
  • con l’art. 9 – (Termine della procedura concorsuale) ribadisce il principio attualmente vigente che la durata della procedura di reclutamento non può eccedere i dodici mesi dalla prima prova scritta di cui all'articolo 6.
  • con l’art. 10 – (Commissioni) vengono disciplinate le nuove modalità- già segnalate- di composizione e nomina delle commissioni esaminatrici nonché le modalità del loro funzionamento, ivi comprese la loro integrazione da esperti nella lingua prescelta dal candidato e l’indicazione anche di uno o più supplenti per ciascun componente. Importante la precisazione secondo la quale il presidente della commissione nominata all'inizio della procedura concorsuale, inpresenza di sottocommissioni, svolge le funzioni di coordinamento per definire collegialmente i criteri generali per lo svolgimento delle attività concorsuali.
  • con l’art. 11 – (Risorse finanziarie) si ribadisce che le disposizioni contenute nel presente regolamento non devono comportare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
  • con gli artt. 12 –( Abrogazioni e disapplicazioni) e 13 ( Entrata in vigore) viene statuito quanto già precedentemente segnalato.

Tra le determinazioni del Regolamento discendenti, peraltro, dai criteri definiti espressamente dalla Legge, ci sembra importante il previsto superamento della ormai antistorica diversificazione dei settori formativi, dal momento che sancisce concretamente il principio dell’unicità della funzione dirigenziale scolastica a prescindere dalla sede in cui viene esercitata.

Altrettanto condivisibili risultano l’asserita periodicità triennale dei Bandi, il meccanismo – semplice e lineare – di previsione dei posti sui quali effettuare, nell’arco del triennio di riferimento, le nomine dei vincitori nonché la collocazione del periodo di formazione tirocinio (di durata non superiore a quattro mesi) “nei limiti dei posti messi a concorso”, il che significa senza creare precarie aspettative di “ripescaggio” degli idonei non vincitori.

Molta attenzione merita l’attuazione della procedura di selezione iniziale affidata alle prove oggettive di carattere culturale e professionale, il cui superamento, senza improponibili sbarramenti di dubbia legittimità, dà accesso diretto alle prove scritte ed orali.

Ci risulta che la Direzione Generale del Personale della Scuola sta predisponendo la Bozza del Bando per la cui emanazione è stata già attivata la prescritta richiesta di autorizzazione del Ministero dell’Economia ed è stata preannunciata la richiesta di parere al CNPI sulla nuova Tabella di valutazione dei titoli.

Appena disponibile, ne forniremo , con la dovuta tempestività, ogni opportuna,dettagliata e commentata informazione nella presente Piattaforma.