Consiglio di classe (02.09.2013)
Chi lo compone (art. 5 Dlgs 297/94 art. 6 OM 215/91)
Il consiglio di intersezione nella scuola dell’infanzia, di interclasse nella primaria e di classe nella secondaria di primo e secondo grado sono rispettivamente composti dai docenti delle sezioni dello stesso plesso, dei gruppi di classi parallele o dello stesso ciclo o dello stesso plesso e dai docenti di ogni singola classe. Ne fanno parte anche i docenti di sostegno.
A tali consigli partecipano anche componenti elettive e cioè:
a) nella scuola dell’infanzia e primaria, per ciascuna sezione o classe interessata un rappresentante eletto dai genitori degli alunni iscritti;
b) nella scuola secondaria di primo grado, quattro rappresentanti eletti dai genitori degli alunni iscritti alla classe;
c) nella secondaria di secondo grado, due rappresentanti eletti dai genitori degli alunni iscritti alla classe, nonché due rappresentanti degli studenti, eletti dagli studenti della classe;
d) nei corsi serali per lavoratori studenti, tre rappresentanti degli studenti, eletti dagli studenti della classe. Non vi sono i genitori.
Dunque vi è una componente di diritto (i docenti) ed una elettiva (genitori e studenti).
Nomina e Proroga (Art. 34 dlgs 297/94 Art. 47 e 50 OM 215/91)
I rappresentanti sono nominati dal dirigente e purché non abbiano perso i requisiti di eleggibilità (ed in tal caso sono surrogati) continuano a far parte, fino all'insediamento dei nuovi eletti, dei consigli della classe successiva e debbono essere convocati alle riunioni.
Decadenza (Art. 51 OM 215/91)
Decadono dalla carica i rappresentanti dei genitori e degli studenti che per qualsiasi motivo cessano di appartenere alle componenti scolastiche e comunque il 31 agosto successivo al conseguimento del titolo finale di studio.
In caso di perdita della qualità di studenti per cause non dipendenti dal conseguimento del titolo, studenti e genitori decadono dalla carica dalla data di perdita della suddetta qualità.
I genitori possono restare in carica soltanto nell'eventualità di iscrizione per il successivo anno scolastico di un altro figlio nella stessa scuola.
Partecipazione alle riunioni (art. 5 Dlsg 297/94 Art. 13 OM 215/91)
Alle riunioni del consiglio di classe può partecipare, ove non sia già eletto, un rappresentante dei genitori degli alunni figli di lavoratori stranieri residenti in Italia che abbiano la cittadinanza di uno dei Paesi membri della comunità europea.
Partecipano a titolo consultivo anche i docenti tecnico pratici e gli assistenti addetti alle esercitazioni di laboratorio che coadiuvano i docenti delle corrispondenti materie tecniche e scientifiche, negli istituti tecnici, negli istituti professionali e nei licei i quali sono sentiti riguardo la formulazione delle proposte di voto per le valutazioni periodiche e finali.
I consigli di classe possono chiamare a partecipare alle proprie riunioni, sempre a titolo consultivo, appartenenti al personale assunto per le attività di prescuola e di interscuola, quando si tratti di problemi attinenti all'attività educativa in generale.
Altre regole di funzionamento (art. 5 Dlgs 297/94 art. 6 punto II OM 215/91)
Presiede il consiglio il dirigente scolastico o un docente delegato.
Si riuniscono in ore non coincidenti con l'orario delle lezioni.
Le funzioni di segretario sono attribuite dal dirigente a uno dei docenti membro del consiglio stesso.
Tutti gli organi collegiali sono validamente costituiti anche nel caso in cui non tutte le componenti abbiano espresso la propria rappresentanza.
Funzioni (artt. 5 e 7 dlgs 297/94)
Il consiglio di classe ha il compito di formulare al collegio dei docenti proposte in ordine all'azione educativa e didattica e ad iniziative di sperimentazione e di agevolare ed estendere i rapporti reciproci tra docenti, genitori ed alunni.
Formula pareri al collegio dei docenti il quale in particolare provvede all'adozione dei libri di testo, sentiti i consigli di interclasse o di classe.
Le competenze relative alla valutazione periodica e finale degli alunni nonché alla realizzazione del coordinamento didattico e dei rapporti interdisciplinari spettano al consiglio di classe con la sola presenza dei docenti.
Competenze in materia di Disciplina (art. 1 dpr 235/07)
Le sanzioni e i provvedimenti che comportano allontanamento dalla comunità scolastica inferiore a quindici giorni sono adottati dal consiglio di classe.
Competenze in materia di Disciplina (nota 31 luglio 2008)
Si deve ritenere che quando esercita la competenza in materia disciplinare il consiglio di classe deve operare nella composizione allargata a tutte le componenti, ivi compresi gli studenti e i genitori, fatto salvo il dovere di astensione (es. qualora faccia parte dell’organo lo studente sanzionato o il genitore di questi)e di successiva e conseguente surroga.
Le Sanzioni che comportano l’allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica per un periodo non superiore a 15 giorni sono comminate soltanto in caso di gravi o reiterate infrazioni disciplinari derivanti dalla violazione dei doveri di cui all’art. 3 del D.P.R. n. 249/98.
Durante il periodo di allontanamento è previsto un rapporto con lo studente ed i suoi genitori per preparare il rientro dello studente sanzionato nella comunità scolastica.