FAQ Consiglio di classe (02.09.2013)

Alle riunioni del consiglio di classe chiedono di partecipare anche altri genitori ma sappiamo che non è possibile, è vero?

Il Dlgs 297/94 elenca le persone (soprattutto docenti) che possono partecipare  a titolo consultivo e non include all’art. 42 le sedute dei consigli di classe tra quelle “pubbliche”. Tuttavia non per questo devono considerarsi “segrete”. Dunque è possibile prevedere per regolamento  che sia ammessa la presenza di altri genitori.

 

 

L’art. 5 del Dlgs 297/94 precisa l’esclusione di genitori e studenti dalla valutazione solo per la secondaria di secondo grado. Significa che nella primaria e secondaria di primo grado essi partecipano ai consigli con funzioni di valutazione?

No, il Dlgs 297/94 lo esclude nei successivi articoli dall'art. 145 e 177. La valutazione degli apprendimenti spetta ai soli docenti.

 

Se i docenti devono rinunciare all'eventuale carica elettiva, ottenuta come appartenenti alla componente genitori, significa che possono insegnare nella stessa classe dei propri figli?

In effetti la disposizione sembra intendere questo, sebbene sarebbe analogamente difficile cumulare il ruolo anche in generale all’interno della stessa scuola per la contemporaneità delle riunioni. Tuttavia, pur in apparente mancanza di espressi divieti, la circostanza che un docente non possa insegnare nella classe del proprio figlio si desume dal  principio di imparzialità della Pubblica Amministrazione del quale è espressione l'art. 11 comma 8 dell'OM 90/01 che ha escluso che un candidato all’esame possa essere esaminato da un docente al  quale sia legato da vincoli di parentela o di affinità sino al quarto grado o dal quale abbia ricevuto lezioni private

 

 

Possono far parte del seggio genitori che si sono candidati?

Tutti i genitori sono di fatto candidati. La circostanza che nella prassi si usi chiedere la disponibilità di alcuni ha solo un’utilità pratica. Nulla impedirebbe di esprimere diverse preferenze. Pertanto possono far parte del seggio.

 

 

Se nessun genitore vuole candidarsi cosa si può fare?

L’OM 215/91 attribuisce ai docenti il compito di sollecitare la partecipazione nel corso dell’assemblea che precede l’elezione. Poiché sono candidati di diritto tutti i genitori si può procedere comunque alla votazione.

 

 

Nessun genitore è stato eletto. Il consiglio di classe può funzionare ugualmente?

È previsto che gli organi collegiali possano funzionate anche se manchi una delle componenti elettive.  Peraltro prevalentemente il consiglio di classe è composto da membri di diritto. Tuttavia proprio per questo è necessario garantire la presenza della rappresentanza. Sappiamo che tutti i genitori e tutti gli studenti sono candidati e che in caso di parità di voti si procede per sorteggio.  Infatti nel consiglio di istituto è previsto che i criteri di assegnazione dei posti si osservino anche nel caso in cui i candidati non abbiano ottenuto alcun voto di preferenza.