Il POF (27.05.2013)
Cos’è il POF DPR 275/99 art. 3 comma 1
Ogni istituzione scolastica predispone, (e dovrebbe farlo) con la partecipazione di tutte le sue componenti, il Piano dell'offerta formativa che è il documento fondamentale costitutivo dell'identità culturale e progettuale delle istituzioni scolastiche ed esplicita la progettazione curricolare, extracurricolare, educativa ed organizzativa che le singole scuole adottano nell'ambito della loro autonomia.
Quindi il POF, predisposto con il coinvolgimento di tutte le componenti della scuola, contiene tutte le informazioni essenziali della scuola e delle sue attività.
Cos’è il POF DPR 275/99 art. 3 comma 2
Il Piano dell'offerta formativa è coerente con gli obiettivi generali ed educativi dei diversi tipi e indirizzi di studi determinati a livello nazionale e riflette le esigenze del contesto culturale, sociale ed economico della realtà locale, tenendo conto della programmazione territoriale dell'offerta formativa. Esso comprende e riconosce le diverse opzioni metodologiche, anche di gruppi minoritari, e valorizza le corrispondenti professionalità.
Dunque il POF deve contestualizzare nell’ambito territoriale e nella realtà della scuola gli obiettivi nazionali.
Cos’è il POF DPR 275/99 art. 3 comma 3
Il Piano dell'offerta formativa è elaborato dal collegio dei docenti sulla base degli indirizzi generali per le attività della scuola e delle scelte generali di gestione e di amministrazione definiti dal consiglio di circolo o di istituto, tenuto conto delle proposte e dei pareri formulati dagli organismi e dalle associazioni anche di fatto dei genitori e, per le scuole secondarie superiori, degli studenti. Il Piano è adottato dal consiglio di circolo o di istituto.
Non vi è indicazione circa le modalità in cui queste proposte e pareri possono debbano pervenire al collegio ma da questo si comprende che la “partecipazione di tutte le componenti” dovrebbe essere fattiva e non limitata al semplice passaggio attraverso gli organi collegiali.
Le “scelte generali di gestione e di amministrazione” sono definite dal consiglio di circolo o di istituto nel programma annuale che destina le risorse “in coerenza con le previsioni del piano dell'offerta formativa” (art. 2 DI 44/01).
Cos’è il POF DPR 275/99 art. 3 comma 4
Il dirigente scolastico attiva i necessari rapporti con gli Enti locali e con le diverse realtà istituzionali, culturali, sociali ed economiche operanti sul territorio.
Mentre studenti e genitori contribuiscono con le loro proposte e pareri, il dirigente prende contatti con la realtà territoriale al fine della sua elaborazione.
Cos’è il POF DPR 275/99 art. 3 comma 5
Il POF è reso pubblico e consegnato agli alunni e alle famiglie all'atto dell'iscrizione
Giacché le iscrizioni si completano entro febbraio dell’anno scolastico precedente ed a quella data non è possibile programmare alcuna scelta economica per il successivo dal momento che le scuole non possono aver contezza delle risorse umane e strumentali disponibili, alle famiglie sarà consegnato il POF relativo all’anno in corso.
Esso sarà pubblicato nel sito della scuola. Infatti la L 69/09 ha introdotto e reso obbligatorio l’albo pretorio on line.
Il DPR 235/07 art. 3 comma3
Il coinvolgimento delle famiglie nella conoscenza e condivisione del POF è stato confermato anche dal DPR 235/07 nel quale si legge che nelle prime due settimane di inizio delle attività didattiche, ciascuna scuola pone in essere le iniziative più idonee non solo per l’accoglienza dei nuovi studenti ma anche per la presentazione e la condivisione dello statuto delle studentesse e degli studenti, del piano dell'offerta formativa, dei regolamenti di istituto e del patto educativo di corresponsabilità.
Dunque tutti questi documenti devono essere conosciuti e condivisi.
Progettiamo insieme
Il DPR 275/99 afferma che i genitori e gli studenti possono far pervenire al collegio, nella fase di elaborazione del POF, proposte e pareri.
Dunque è possibile esprimere opinioni e suggerimenti rispetto a progetti o anche soluzioni organizzative già realizzate o da elaborarsi ma anche far pervenire proposte concrete.
Poiché i genitori non conoscono appieno il funzionamento della scuola e la norma non offre indicazioni in merito ai tempi ed alle modalità in cui può avvenire tale condivisione una opportunità è quella della costituzione di commissioni miste.
Ma, poiché stiamo parlando del POF, deve ritenersi che la proposta possa spingersi fino all’elaborazione di un progetto condiviso oltre le opportunità previste dal DPR 567/96 e successive modificazioni ed integrazioni per le iniziative complementari ed attività integrative pomeridiane.
Potrebbe trattarsi quindi di un progetto articolato di un’attività da realizzare per soddisfare un bisogno avvertito da genitori e/o studenti.
Per questo occorre:
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aver analizzato la realtà scolastica ed preso atto dei bisogni;
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avere quindi chiari gli obiettivi che si vogliono raggiungere e l’area tematica, l’ambito in cui si vuole realizzare il progetto;
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averne individuato i destinatari e le risorse economiche, umane e strumentali necessarie nonché i tempi per la sua realizzazione e il docente referente che materialmente lo presenta coordinandone la realizzazione;
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presentare il progetto al Consiglio di Classe, al Collegio Docenti, al Consiglio di Istituto (che poi da ultimo di fatto l’adotta/approva);
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al termine misurare l’efficacia di un progetto attraverso la sua valutazione che coinvolga anche tutti i soggetti che vi hanno partecipato.
Il DI 44/01 artt. 1, 2, 40
Le risorse assegnate dallo Stato sono utilizzate per lo svolgimento delle attività previste ed organizzate nel piano dell'offerta formativa (P.O.F.) e destinate in coerenza con le sue previsioni.
Ad ogni singolo progetto deve essere allegata una scheda illustrativa finanziaria, redatta dal DSGA, nella quale sono riportati l'arco temporale in cui l'iniziativa deve essere realizzata, nonché i beni e i servizi da acquistare. Per ogni progetto, annuale o pluriennale, deve essere indicata la fonte di finanziamento, la spesa complessiva prevista e le quote di spesa attribuite a ciascun anno finanziario.
La scuola può stipulare contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti, al fine di garantire l'arricchimento dell'offerta formativa secondo le procedure, i criteri di scelta ed il limite massimo dei compensi attribuibili in relazione al tipo di attività e all'impegno professionale richiesto stabiliti nel regolamento dal Consiglio di istituto, sentito il collegio dei docenti.