Valutazione degli studenti (02.05.2013)
Generalità Dpr 122/99
Il collegio dei docenti definisce modalità e criteri per assicurare omogeneità, equità e trasparenza della valutazione, che fanno parte integrante del piano dell'offerta formativa.
Al termine della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado, la valutazione ha anche la funzione di favorire l'orientamento per la prosecuzione degli studi, di consentire gli eventuali passaggi tra i diversi percorsi e sistemi formativi e l'inserimento nel mondo del lavoro.
Le istituzioni scolastiche assicurano alle famiglie una informazione tempestiva circa il processo di apprendimento e la valutazione degli alunni.
Organi competenti nel primo grado di istruzione Dlgs 59/2004 Dpr 122/09
La valutazione è effettuata nella scuola primaria dal docente ovvero collegialmente dai docenti contitolari della classe e, nella scuola secondaria di primo grado, dal consiglio di classe, con deliberazione assunta, ove necessario, a maggioranza.
I docenti di sostegno, contitolari della classe, partecipano alla valutazione di tutti gli alunni.
Qualora un alunno con disabilità sia affidato a più docenti del sostegno, essi si esprimono con un unico voto.
La valutazione del comportamento nel primo grado di istruzione DL 137/08 Dpr 122/09
È espressa:
a) nella scuola primaria dal docente, ovvero collegialmente dai docenti contitolari della classe, attraverso un giudizio riportato nel documento di valutazione.
b) nella scuola secondaria di primo grado, con voto numerico espresso collegialmente in decimi illustrato con specifica nota e riportato anche in lettere nel documento di valutazione.
Concorre alla valutazione complessiva e determina, se inferiore a sei decimi, la non ammissione al successivo anno o all'esame conclusivo del ciclo
La valutazione del comportamento con voto inferiore a sei decimi nella secondaria di primo grado deve essere motivata e verbalizzata ed è decisa dal consiglio di classe nei confronti dell'alunno cui sia stata precedentemente irrogata una sanzione disciplinare comportante l’allontanamento dalla comunità scolastica per atti di particolare gravità come individuati dagli articoli 3 commi 1, 2 e 5 e 4 commi 9 e 9-bis del Dpr 249 98 e successive modificazioni.
La valutazione del rendimento nel primo grado di istruzione DL 137/08 DPR 122/09
Nella scuola primaria è espressa in decimi ed illustrata con giudizio analitico sul livello globale di maturazione raggiunto dall'alunno.
I docenti, con decisione assunta all'unanimità, possono non ammettere l'alunno alla classe successiva solo in casi eccezionali e comprovati da specifica motivazione.
Nella scuola secondaria di primo grado è espressa in decimi.
Sono ammessi alla classe successiva, ovvero all'esame di Stato a conclusione del ciclo, con decisione assunta a maggioranza dal consiglio di classe gli studenti che hanno ottenuto un voto non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline.
I voti numerici sono riportati anche in lettere.
La valutazione dell'insegnamento della religione cattolica è espressa senza voto numerico.
Nel caso in cui l'ammissione alla classe successiva sia comunque deliberata in presenza di carenze, la scuola inserisce una specifica nota al riguardo nel documento individuale di valutazione e lo trasmette alla famiglia dell'alunno.
Frequenza nella scuola secondaria di primo grado Dlgs 59/04 Dpr 122/09 CM 20/11
Ai fini della validità dell'anno, per la valutazione degli allievi è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato è di 891ore non comprendenti il tempo eventualmente dedicato alla mensa, oltre ulteriori 198 ore annue, la cui scelta è facoltativa e opzionale per gli allievi e la cui frequenza è gratuita.
Per casi eccezionali accertati dal consiglio di classe e verbalizzati, possono essere stabilite motivate deroghe deliberate dal collegio dei docenti a condizione che le assenze complessive non pregiudichino la possibilità di procedere alla valutazione stessa. Tra questi:
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gravi motivi di salute adeguatamente documentati;
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terapie e/o cure programmate;
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donazioni di sangue;
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partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I.;
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adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano il sabato come giorno di riposo
L’esame di Stato del primo ciclo Dlgs 59/04 DL 137/08 Dpr 122/09
È ammesso all'esame, previo accertamento della prescritta frequenza, l'alunno giudicato idoneo che ha conseguito una votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l'attribuzione di un unico voto e un voto di comportamento non inferiore a sei decimi.
L'esito dell'esame è espresso con valutazione complessiva in decimi e illustrato con certificazione analitica delle competenze raggiunte.
Si consegue il diploma con una valutazione non inferiore a sei decimi.
All'esito dell'esame di Stato concorrono gli esiti delle prove scritte e orali, ivi compresa la prova INVALSI ed il giudizio di idoneità.
Il voto finale è costituito dalla media dei voti in decimi ottenuti nelle singole prove arrotondata all'unità superiore per frazione pari o superiore a 0,5.
Ai candidati che conseguono il punteggio di dieci decimi può essere assegnata all'unanimità la lode dalla commissione esaminatrice.
Gli esiti finali degli esami sono resi pubblici mediante affissione all'albo.
Organi competenti nella scuola secondaria di secondo grado Dpr 122/09
La valutazione è effettuata dal consiglio di classe cui partecipano tutti i docenti della classe con deliberazione assunta, ove necessario, a maggioranza.
I docenti di sostegno, contitolari della classe, partecipano alla valutazione di tutti gli alunni.
Qualora un alunno con disabilità sia affidato a più docenti del sostegno, essi si esprimono con un unico voto.
Valutazione del comportamento nella scuola secondaria di secondo grado Dpr 122/09
È espressa in decimi e il voto numerico è riportato anche in lettere.
Concorre alla determinazione dei crediti scolastici e dei punteggi utili per beneficiare delle provvidenze in materia di diritto allo studio.
La valutazione del comportamento con voto inferiore a sei decimi deve essere motivata e verbalizzata ed è decisa dal consiglio di classe nei confronti dell'alunno cui sia stata precedentemente irrogata una sanzione disciplinare comportante l’allontanamento dalla comunità scolastica quando siano stati commessi atti di violenza grave, o connotati da una gravità tale da ingenerare un elevato allarme sociale, ovvero che violino i doveri relativi alla frequenza regolare dei corsi ed all’assolvimento assiduo agli impegni di studi; al rispetto, anche formale nei confronti del capo d'istituto, dei docenti, del personale tutto della scuola e dei loro compagni; al corretto utilizzo di strutture, macchinari e i sussidi; all’obbligo di non arrecare danni al patrimonio della scuola.
Valutazione del rendimento nella scuola secondaria di secondo grado Dpr 122/09
È espressa in decimi con eccezione della valutazione dell'insegnamento della religione cattolica.
Il voto di educazione fisica concorre, al pari delle altre discipline, alla valutazione complessiva.
Nello scrutinio finale il consiglio di classe sospende il giudizio degli alunni che non hanno conseguito la sufficienza in una o più discipline, senza riportare immediatamente un giudizio di non promozione.
A conclusione dello scrutinio, l'esito relativo a tutte le discipline è comunicato alle famiglie.
A conclusione degli interventi didattici per il recupero delle carenze rilevate, il consiglio di classe, previo accertamento del recupero delle carenze da effettuarsi entro la fine del medesimo anno scolastico e non oltre la data di inizio delle lezioni dell'anno scolastico successivo, procede alla verifica dei risultati conseguiti dall'alunno e alla formulazione del giudizio finale che, in caso di esito positivo, comporta l'ammissione alla classe successiva e l'attribuzione del credito scolastico.
La sospensione del giudizio DM 80/07 OM 92/07
In caso di sospensione del giudizio finale, all’albo viene riportata solo la indicazione della “sospensione del giudizio”.
La scuola, subito dopo lo scrutinio finale, comunica alle famiglie, per iscritto, le decisioni assunte dal consiglio di classe, indicando le carenze rilevate e i voti proposti nella disciplina o nelle discipline nelle quali lo studente non abbia raggiunto la sufficienza. Contestualmente vengono comunicati gli interventi didattici finalizzati al recupero dei debiti formativi, le modalità e i tempi delle relative verifiche che la scuola è tenuta a portare a termine entro la fine dell’anno scolastico
Se i genitori o coloro che ne esercitano la relativa potestà non ritengano di avvalersi delle iniziative di recupero organizzate dalle scuole, debbono comunicarlo alla scuola stessa, fermo restando l’obbligo per lo studente di sottoporsi alle verifiche finali.
A conclusione dei suddetti interventi didattici, di norma entro il 31 agosto dell’anno scolastico di riferimento, salvo particolari esigenze organizzative, e comunque non oltre la data di inizio delle lezioni dell’anno scolastico successivo, il Consiglio di classe procede alla verifica dei risultati conseguiti e alla formulazione del giudizio definitivo che, in caso di esito positivo, comporta l’ammissione dell’alunno alla frequenza della classe successiva.
Nel caso in cui le operazioni di verifica e di integrazione dello scrutinio finale abbiano luogo, in via eccezionale, dopo la fine dell’anno scolastico di riferimento, ai componenti il consiglio di classe eventualmente trasferiti in altra sede scolastica o collocati in altra posizione o posti in quiescenza, è assicurato il rimborso delle spese.
Frequenza nella scuola secondaria di secondo grado Dpr 122/09 CM 20/11
È richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato.
Per casi eccezionali - tra questi:
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gravi motivi di salute adeguatamente documentati;
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terapie e/o cure programmate;
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donazioni di sangue;
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partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I.;
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adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano il sabato come giorno di riposo;
possono essere stabilite motivate e straordinarie deroghe al suddetto limite per assenze documentate e continuative purché non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione.
Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute, comporta l'esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale di ciclo.
Ammissione all'esame conclusivo del secondo ciclo dell'istruzione Dpr 122/09
Sono ammessi all'esame di Stato gli alunni che, nello scrutinio finale, conseguono una votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l'attribuzione di un unico voto e un voto di comportamento non inferiore a sei decimi.
Sono ammessi, a domanda, direttamente agli esami di Stato conclusivi del ciclo gli alunni che hanno riportato, nello scrutinio finale della penultima classe, non meno di otto decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline e nel comportamento, che hanno seguito un regolare corso di studi di istruzione secondaria di secondo grado e riportato una votazione non inferiore a sette decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline e non inferiore a otto decimi nel comportamento negli scrutini finali dei due anni antecedenti il penultimo, senza essere incorsi in ripetenze nei due anni predetti. Le votazioni non si riferiscono all'insegnamento della religione cattolica.
In sede di scrutinio finale il consiglio di classe attribuisce il punteggio per il credito scolastico.
Gli esiti finali degli esami sono resi pubblici mediante affissione all'albo.
Valutazione degli alunni con disabilità Dpr 122/09
È riferita al comportamento, alle discipline e alle attività svolte sulla base del piano educativo individualizzato ed è espressa con voto in decimi secondo le precedenti modalità e condizioni.
Per l'esame conclusivo del primo ciclo sono predisposte, utilizzando le risorse finanziarie disponibili, prove di esame differenziate, comprensive della prova INVALSI, corrispondenti agli insegnamenti impartiti, idonee a valutare il progresso dell'alunno in rapporto alle sue potenzialità e ai livelli di apprendimento iniziali.
Le prove sono adattate, ove necessario in relazione al piano educativo individualizzato, a cura dei docenti componenti la commissione.
Le prove differenziate hanno valore equivalente a quelle ordinarie.
Le prove dell'esame conclusivo del primo ciclo sono sostenute anche con l'uso di attrezzature tecniche e sussidi didattici, nonché di ogni altra forma di ausilio tecnico loro necessario.
Il voto finale è riportato in decimi, senza menzione delle modalità di svolgimento e di differenziazione delle prove.
Agli alunni con disabilità che non conseguono la licenza è rilasciato un attestato di credito formativo che è titolo per l'iscrizione e per la frequenza delle classi successive, ai soli fini del riconoscimento di crediti formativi validi anche per l'accesso ai percorsi integrati di istruzione e formazione.
All’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo sono consentite prove equipollenti e tempi più lunghi per l'effettuazione delle prove scritte o grafiche e la presenza di assistenti per l'autonomia e la comunicazione.
Gli alunni sostengono le prove con l'uso degli ausili loro necessari.
All'alunno con disabilità che ha svolto un percorso didattico differenziato e non ha conseguito il diploma attestante il superamento dell'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo, è rilasciato un attestato recante gli elementi informativi relativi all'indirizzo e alla durata del corso di studi seguito, alle materie di insegnamento comprese nel piano di studi, con l'indicazione della durata oraria complessiva destinata a ciascuna, alle competenze, conoscenze e capacità anche professionali, acquisite e dei crediti formativi documentati in sede di esame.
Valutazione degli alunni con DSA Dpr 122/09
Deve tenere conto delle specifiche situazioni soggettive di tali alunni; a tali fini, nello svolgimento dell'attività didattica e delle prove di esame, sono adottati, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili, gli strumenti metodologico-didattici compensativi e dispensativi ritenuti più idonei.
Nel diploma finale non viene fatta menzione delle modalità di svolgimento e della differenziazione delle prove.
Valutazione degli alunni in ospedale Dpr 122/09
I docenti che impartiscono i relativi insegnamenti trasmettono alla scuola di appartenenza elementi di conoscenza in ordine al percorso formativo individualizzato attuato, ai fini della valutazione periodica e finale.
Nel caso in cui la frequenza dei corsi abbia una durata prevalente rispetto a quella nella classe di appartenenza, i docenti che hanno impartito gli insegnamenti nei corsi effettuano lo scrutinio previa intesa con la scuola di riferimento, la quale fornisce gli elementi di valutazione eventualmente elaborati dai docenti della classe; analogamente quando l'alunno, ricoverato nel periodo di svolgimento degli esami conclusivi, deve sostenere in ospedale tutte le prove o alcune di esse.
Crediti e debiti DM 80/07 OM 92/07
Le attività di sostegno e di recupero, predisposte annualmente, costituiscono parte ordinaria e permanente del piano dell’offerta formativa.
Esse sono programmate ed attuate dai consigli di classe sulla base di criteri didattico-metodologici definiti dal collegio docenti e delle indicazioni organizzative approvate dal consiglio di istituto.
Le scuole ne determinano le modalità di organizzazione e realizzazione precisandone tempi, durata, forme di verifica dei risultati, criteri di valutazione, nonché modalità di comunicazione alle famiglie
Le istituzioni scolastiche hanno l’obbligo di attivare subito dopo gli scrutini intermedi, interventi didattico-educativi di recupero per gli studenti che presentato insufficienze in una o più discipline, al fine di un tempestivo recupero delle carenze rilevate.
Gli studenti sono tenuti alla frequenza salvo che i genitori o coloro che ne esercitano la relativa potestà non ritengano di non avvalersi dell’iniziativa di recupero organizzata dalle scuole comunicandolo alla scuola stessa.
Le azioni in cui è articolata l’attività di recupero scolastico dovranno avere, di norma, una durata non inferiore a 15 ore.
Al termine saranno effettuate, da parte dei docenti delle discipline della classe di appartenenza, verifiche volte ad accertare l’avvenuto recupero, del cui risultato di cui si dà comunicazione puntuale alle famiglie.
Le attività di recupero potranno essere realizzate attraverso l’utilizzazione in primo luogo dei docenti della scuola e/o in seconda istanza di collaborazioni con soggetti esterni con l’esclusione di Enti “profit”.
Nella organizzazione delle attività di sostegno e di recupero può essere adottata una articolazione diversa da quella per classe.
Per la realizzazione delle attività di sostegno e recupero sono utilizzate le risorse del Fondo per il miglioramento dell’offerta formativa, incrementate delle ulteriori risorse assegnate alle istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado e specificamente destinate allo scopo.
Le istituzioni scolastiche situate nelle Regioni dell’Obiettivo Convergenza potranno avvalersi anche delle risorse previste per i Programmi Operativi Nazionali (PON).