Determinazione contingenti per compiti tutoriali formazione docenti

Disciplina per la determinazione dei contingenti del personale della scuola necessario per lo svolgimento dei compiti tutoriali per la formazione dei docenti – attuazione art.11 D.M. 249/2010. Servizio redazionale a cura di Chiara Brescianini

Premessa

Il Decreto Ministeriale n. 249/2010 prevede all’articolo 3 la seguente articolazione dei percorsi

- per l’insegnamento nella scuola dell’infanzia e nella scuola primaria un corso magistrale quinquennale a ciclo unico, comprensivo di tirocinio da avviare a partire dal secondo anno di corso

- per l’insegnamento nella scuola secondaria di 1° e 2° grado un corso di laurea magistrale biennale ed un successivo anno di tirocinio formativo attivo.

- per l’insegnamento delle discipline artistiche, musicali e coreutiche della scuola secondaria di 1° e 2°grado un corso di diploma accademico di II livello e un successivo anno di tirocinio formativo attivo.

Le norme transitorie e finali di cui all’art.15 D.M. citato prevedono

  • il conseguimento dell’abilitazione per l’insegnamento nella scuola secondaria di 1° e 2°grado mediante il compimento del solo tirocinio formativo attivo di cui all’art. 10 citato per alcune casistiche citate nel comma 1 lettere da a) a c) a numero programmato

  • l’attivazione di percorsi formativi finalizzati esclusivamente al conseguimento dell’abilitazione per la scuola dell’infanzia e primaria, destinati ai diplomati che hanno titolo all'insegnamento nella scuola materna e nella scuola elementare ai sensi del decreto del Ministro della pubblica istruzione 10 marzo 1997 pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 175 del 29 luglio 1997.

Il percorso sopra delineato prevede un rapporto continuativo di collaborazione fra istituzioni scolastiche, che accolgono i tirocinanti, ed università ed una particolare valorizzazione delle attività di tirocinio; a tal fine si prevede l’utilizzo di personale della scuola per lo svolgimento dei compiti tutoriali per la formazione dei docenti.

1) Personale delle scuole necessario per lo svolgimento dei compiti tutoriali per la formazione dei docenti

Con pubblicazione in Gazzetta Ufficiale n. 117 del 21.5.2012 è stato ufficializzato in forma definitiva il Decreto 8 Novembre 2011 relativo a “Disciplina per la determinazione dei contingenti del personale della scuola necessario per lo svolgimento dei compiti tutoriali, la loro ripartizione tra le università e le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, e criteri per la selezione degli aspiranti a tali compiti, in attuazione dell'articolo 11, comma 5 del decreto 10 settembre 2010, n. 249”, già ampiamente diffuso in via informale da agenzie di stampa ed organizzazioni sindacali.

L’articolo 11 del Decreto 10.9.2010, n. 2491 relativo a “Docenti tutor” prevede che per lo svolgimento delle attività di tirocinio le facoltà di riferimento si avvalgano di personale docente e dirigente in servizio nelle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione. Al predetto personale sono affidati compiti tutoriali, in qualità di

  • tutor coordinatori (con esonero parziale dall’insegnamento)

  • tutor dei tirocinanti

  • tutor organizzatori - unicamente per i corsi di Laurea magistrale di cui all’art. 6 D.M. 249/2010 Corso di laurea magistrale a ciclo unico per l’insegnamento nella scuola dell’infanzia e nella scuola primaria – (con esonero totale dall’insegnamento stesso)

Il D.M. 8 novembre 2011 prevede all’art. 2 comma 1 che per l'esercizio dei relativi compiti è richiesto il possesso di requisiti e titoli che qualifichino il personale al quale affidare i compiti tutoriali. A tal fine si distinguono requisiti e titoli richiesti per i docenti cui siano affidati i compiti di tutor dei tirocinanti, da quelli richiesti per i tutor coordinatori e i tutor organizzatori, per i quali il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249, prevede l'esonero, parziale o totale, dal servizio.

2) Tutor dei coordinatori e tutor organizzatori - D.M. 249 del 10.9.2010, art.11 commi 2,4, 5, 6 e 7- (da individuare con apposito Bando da parte delle università)

A) Contingente (art. 2 D.M. 8.11.2011)

I contingenti e la ripartizione fra facoltà o AFAM del personale della scuola necessario per lo svolgimento dei compiti tutoriali assegnati ai tutor coordinatori ed i tutor organizzatori sono stabiliti con Decreto – non ancora emanato - dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze.

I criteri di selezione degli aspiranti ai predetti compiti sono stati stabiliti con Decreto MIUR 8 novembre 2011 (si veda punto dedicato).

Sulla base dei criteri di selezione stabiliti, e nei limiti dei contingenti assegnati a facoltà ed AFAM – per cui si è alla data di stampa in attesa di Decreto - le facoltà di riferimento provvedono all’indizione ed allo svolgimento delle selezioni.

La determinazione dei contingenti dei docenti con compiti tutoriali che comportano esonero all’insegnamento è regolato dall’art.1 D.M. 8.11.2011: entro il 31 maggio di ciascun anno, sulla base dei contingenti di posti disponibili per le immatricolazioni ai corsi di laurea in scienze della formazione primaria e dei posti disponibili per la frequenza del tirocinio formativo attivo di cui all'art. 10 del D.M.10.9.2010, n. 249, anche con riferimento all'art. 15, comma 1 dello stesso decreto, sono stabiliti con apposito decreto del MIUR di concerto con il MEF, i contingenti del personale della scuola da collocare in esonero parziale o totale per lo svolgimento dei compiti tutoriali di cui all'art. 11, commi 2 e 4 e all'art. 9, comma 4 D.M. 249/2010.

Con lo stesso decreto è da stabilirsi:

a) la ripartizione dei tutor tra le classi di abilitazione, così come risultano definite alla data del provvedimento;

b) la data, comunque antecedente il 31 agosto di ogni anno, entro la quale le università e le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica dovranno aver completato le procedure di selezione del personale cui affidare gli incarichi tutoriali di cui all'art. 11, commi 2 e 4, e all'art. 9, comma 4, del D.M. 249/2010

L'attribuzione dei tutor coordinatori e dei tutor organizzatori è strettamente correlata al numero di immatricolazioni messe a bando per le lauree di scienze della formazione primaria e per l'anno di tirocinio formativo attivo.

Nella determinazione dei contingenti di tutor coordinatori ai sensi dell'art. 11, comma 2 del D.M. 249/2010, è assicurata la presenza di un tutor coordinatore ogni 15 corsisti o frazione.

Nella determinazione dei contingenti di tutor organizzatori ai sensi dell'art. 11, comma 4 del D.M. 249/2010 è assicurata la presenza di un tutor organizzatore ogni centocinquanta corsisti o frazione2.

L'attività svolta presso le università e le AFAM, per le finalità di cui al comma 1 è valida a tutti gli effetti come servizio di istituto nella scuola.

L’art. 8 del D.M. 8.11.2011 “Norma transitoria” prevede che limitatamente all'anno accademico 2011/2012 le scadenze sopra indicate dallo stesso decreto e i contingenti dei tutor organizzatori e coordinatori siano stabiliti con apposito decreto della Direzione generale per il personale scolastico, al fine di armonizzarsi con la piena attuazione del D.M. 249/2010.

B) Utilizzazione dei tutor (art. 3 D.M. 8.11.2011)

La facoltà provvede all’affidamento dell’incarico tutoriale che ha una durata massima di 4 anni, non è consecutivamente rinnovabile ed è prorogabile solo per un ulteriore anno.

I tutor rispondono nello svolgimento dei loro compiti al consiglio di facoltà.

L’incarico è soggetto a conferma/revoca con cadenza annuale da parte del consiglio di facoltà sulla base dei seguenti parametri:

  1. conduzione dei gruppi di studenti e sostegno al loro percorso formativo

  2. gestione dei rapporti con le scuole e con gli insegnanti ospitanti

  3. gestione dei rapporti con l’istituzione universitaria

  4. gestione dei casi a rischio

Il consiglio di facoltà può predisporre per i tirocinanti questionari di valutazione dell’esperienza svolta, i cui risultati sono utilizzati anche ai fini della conferma e di cui i risultati delle elaborazioni dei dati raccolti sono pubblici.

In caso di revoca di cui all'art. 11, comma 7, D.M. 249/2010, il personale revocato non può partecipare alle selezioni per il ruolo di tutor organizzatore o coordinatore per i successivi cinque anni.

In caso di mancata attivazione dei percorsi di tirocinio formativo attivo di cui all'art. 15 del predetto decreto, il personale in esonero o semiesonero rientra in servizio nelle sedi di titolarità.

C) Compiti dei tutor (D.M. 249/2010)

Tutor coordinatori

Ai tutor coordinatori è affidato il compito di

- orientare e gestire i rapporti con i tutor assegnando gli studenti alle diverse classi e scuole formalizzando il progetto di tirocinio dei singoli studenti

- provvedere alla formazione del gruppo di studenti attraverso le attività di tirocinio indiretto e l’esame dei materiali di documentazione prodotti dagli studenti nelle attività di tirocinio

- supervisionare e valutare le attività del tirocinio diretto e indiretto

- seguire le relazioni finali per quanto riguarda le attività in classe.

Il tutor coordinatore è altresì parte del consiglio di corso di tirocinio per la gestione delle attività del tirocinio formativo attivo3, che cura l'integrazione tra i 4 gruppi di attività4 previsti per il tirocinio formativo attivo, organizza i laboratori didattici disciplinari e i laboratori pedagogico-didattici e stabilisce le modalità di collaborazione tra i tutor dei tirocinanti, i tutor coordinatori e i docenti universitari o delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica.

Per le scuole secondarie di 1° e 2°grado, l’articolo 10 del D.M. 249/2010 esplicita che il tirocinio formativo attivo è un corso di preparazione all'insegnamento e comprende5 quattro gruppi di attività, fra cui, per il presente contributo, è di interesse il tirocinio indiretto e diretto di 475 ore, pari a 19 crediti formativi, svolto presso le istituzioni scolastiche sotto la guida di un tutor secondo quanto previsto dal D.M. 249 (art.11, comma 1); le istituzioni scolastiche progettano il percorso di tirocinio, che contempla una fase osservativa e una fase di insegnamento attivo, di concerto col consiglio di corso di tirocinio al fine di integrare fra loro le attività formative; almeno 75 ore del predetto tirocinio sono dedicate alla maturazione delle necessarie competenze didattiche per l'integrazione degli alunni con disabilità.

Tutor Organizzatori

Ai tutor organizzatori6 è assegnato il compito di:

  1. organizzare e gestire i rapporti tra le università, le istituzioni scolastiche e i relativi dirigenti scolastici;

  2. gestire tutte le attività amministrative legate ai distacchi dei tutor coordinatori, al rapporto con le scuole e con l’Ufficio Scolastico Regionale, al rapporto con gli studenti e alle attività di tirocinio in generale;

  3. coordinare la distribuzione degli studenti nelle diverse scuole;

  4. assegnare ai tutor coordinatori, di anno in anno, il contingente di studenti da seguire nel percorso di tirocinio

D) Requisiti e titoli (art. 2 comma 5 D.M. 8.11.2011)

Per l'esercizio dei relativi compiti è richiesto il possesso di requisiti e titoli che qualifichino il personale al quale affidare i compiti tutoriali. Per i tutor coordinatori e i tutor organizzatori, per i quali il D.M.249/2010, prevede l'esonero, parziale o totale, dal servizio, di cui all'art. 11, commi 2 e 4, e all'art. 9, comma 4, del D.M. 249/2010 sono selezionati dalle università e dalle istituzioni AFAM con appositi e distinti bandi. A tal fine sono definiti dalla tabella 2 dell'allegato A D.M. 8.11.2011:

I) i requisiti di ammissione ai bandi di assegnazione degli incarichi – si veda tabella –

II) i titoli valutabili (punti 50 su 100)

Requisiti e titoli valutabili per l’assegnazione dell’incarico di tutor coordinatori e tutor organizzatori

Possono concorrere all'incarico di

  • tutor coordinatore i docenti in servizio a tempo indeterminato al momento della presentazione della domanda in possesso dei requisiti seguenti

  • tutor organizzatore i docenti e i dirigenti scolastici in servizio a tempo indeterminato al momento della presentazione della domanda in possesso dei requisiti seguenti

REQUISITI

Per i docenti almeno cinque anni di servizio a tempo indeterminato di cui almeno tre di insegnamento effettivo nella classe di abilitazione di riferimento negli ultimi dieci anni

Avere svolto attività documentata in almeno tre dei seguenti ambiti:

a) esercizio della funzione di supervisore del tirocinio nei corsi di laurea in scienze della formazione primaria, nelle scuole di specializzazione all'insegnamento superiore e nei percorsi di cui ai decreti del MIUR 7 ottobre 2004, n. 82, e 28 settembre 2007, n. 137

Punti 6

b) insegnamento ovvero conduzione di gruppi di insegnanti in attività di formazione in servizio nell'ambito di offerte formative condotte da soggetti accreditati dal MIUR e della durata di almeno 10 ore

Punti 2

c) esercizio della funzione di docente accogliente nei corsi di laurea in scienze della formazione primaria, nelle scuole di specializzazione all'insegnamento superiore e nei percorsi di cui ai decreti del MIUR 7 ottobre 2004, n. 82, e 28 settembre 2007, n. 137

Punti 2

d) tutor o formatore in iniziative di formazione del personale

docente organizzate dal MIUR ovvero dall'ANSAS

Punti 3

e) insegnamento ovvero conduzione di laboratori didattici presso i corsi di laurea in scienze della formazione primaria, le scuole di specializzazione all'insegnamento superiore e i percorsi di cui ai decreti del MIUR 7 ottobre 2004, n. 82, e 28 settembre 2007, n. 137

Punti 6

f) partecipazione a gruppi di ricerca didattica gestiti dall'università o da enti pubblici di ricerca

Punti 3

g) pubblicazioni di ricerca disciplinare ovvero didattico/metodologica, anche di natura trasversale alle discipline, ovvero sulla formazione docente

Punti da 1 a 5

h) partecipazione a progetti di sperimentazione ai sensi degli articoli 277 e 278 del decreto legislativo n. 297/1994 (punti 2);

Punti 2

i) titolo di dottore di ricerca in didattica

Punti 6

j) attività di ricerca ovvero di insegnamento nelle università o nelle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica aventi come oggetto o in percorsi preposti alla formazione didattica e disciplinare degli insegnanti

Punti 3

k) direzione di corsi finalizzati alla formazione di tutor ovvero alla formazione e all'aggiornamento didattico svolti presso le università, le istituzioni AFAM o enti accreditati dal Ministero

Punti 6

l) avere seguito corsi di formazione per il personale scolastico all'estero nell'ambito di programmi comunitari (Long Life Learning Programme, Leonardo Da Vinci, Pestalozzi)

Punti 6

III) l'articolazione del colloquio di valutazione (punti 50 su 100)

La commissione di valutazione, nominata dalla competente autorità accademica, attribuisce a ogni candidato i punti indicati in ciascuno degli ambiti ricompresi in punto All. A. A.2.2. per le quali il candidato presenti documentazione dell'attività svolta.

La graduatoria di assegnazione dei posti messi a bando è costituita a seguito di un colloquio a cura della commissione di valutazione con intervista strutturata allo scopo di saggiare le spinte motivazionali, le capacità di organizzazione, di relazione con i docenti e con le autorità scolastiche e verificare il progetto di lavoro degli aspiranti. Si tiene inoltre conto del percorso professionale del docente e di ogni informazione utile a valutarne la congruità rispetto al ruolo rispettivamente di tutor organizzatore e coordinatore. Il colloquio deve essere rivolto ad un numero di candidati non superiore al doppio rispetto ai posti disponibili, identificati attraverso la

graduatoria risultante dalla sommatoria delle valutazioni dei titoli.

Il personale docente che intende chiedere l'utilizzazione per i compiti di cui al comma 5 invia la domanda all'università ovvero all'istituzione AFAM a norma dello specifico bando di concorso. Concluse le procedure di valutazione, le università e le istituzioni FAM comunicheranno le conseguenti graduatorie agli uffici scolastici territoriali interessati, anche al fine della modifica del contratto individuale di lavoro.

Gli incarichi di tutor organizzatore e tutor coordinatore sono incompatibili con la contemporanea fruizione di incarichi, distacchi, comandi, od ogni altra forma di utilizzazione prevista in materia dalla vigente normativa, fatti salvi gli incarichi in essere presso i corsi di laurea in scienze della formazione primaria o presso i percorsi di cui ai decreti del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 7 ottobre 2004, n. 82, e 28 settembre 2007, n. 137.

E) Articolazione dell’orario di servizio (art. 4 D.M. 8.11.2011)

L'orario di servizio svolto dai tutor coordinatori di cui all'art. 1 D.M. 8.11.2011 presso le istituzioni scolastiche di appartenenza, considerata la posizione di semiesonero del personale, è organizzato in modo da tenere conto delle particolari esigenze di ciascun grado di istruzione, anche in relazione alle singole classi di concorso a cattedre o posti, ed assicurare l'unicità del docente, per ciascun insegnamento e in ciascuna classe o sezione di scuola dell'infanzia, nei casi previsti dagli ordinamenti didattici.

L'orario di servizio da effettuare presso le università, in considerazione della natura della prestazione diversa dall'insegnamento frontale, è di regola di diciotto ore settimanali, comprensive della partecipazione alle riunioni degli organismi universitari. Resta fermo che la prestazione complessiva del servizio svolta dal personale docente ed educativo per tutte le attività alle quali lo stesso è tenuto, sia nelle istituzioni scolastiche, sia nelle università non potrà comunque superare il limite massimo di trentasei ore settimanali.

Per la sostituzione del personale utilizzato presso le università si provvede con supplenze annuali da conferire per il periodo di durata del semiesonero, dopo l'espletamento delle procedure di utilizzazione del personale in esubero o in soprannumero.

I tutor organizzatori di cui all'art. 1 D.M. 8.11.2011 sono tenuti alla prestazione dell'orario stabilito per il personale amministrativo degli atenei e delle istituzioni AFAM, nonché a partecipare alle riunioni degli organismi universitari e accademici, fermo restando il limite massimo complessivo di trentasei ore settimanali.

F) Stato giuridico ed economico del personale docente ed educativo (art. 5 D.M. 8.11.2011)

Al personale docente ed educativo utilizzato presso le università e le istituzioni AFAM si applicano, in materia di ferie, permessi ed assenze dal servizio a qualunque titolo effettuate, gli istituti contrattuali previsti dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro.

Considerato che l'attività di servizio viene prestata in due diverse sedi, l'istituzione scolastica presso la quale il docente continua ad essere titolare mantiene la gestione complessiva di tutte le questioni inerenti lo stato giuridico ed economico del docente stesso ivi comprese le assenze, le ferie ed i permessi. Le assenze e i permessi fruiti dal dipendente in relazione a prestazioni di servizio da effettuarsi presso le sedi universitarie e presso le sedi AFAM, e perciò dalle stesse autorizzate, devono essere comunicate tempestivamente dalle segreterie amministrative del corso di laurea o del corso di tirocinio formativo attivo alla scuola di titolarità.

G) Valorizzazione delle competenze e dei titoli (art. 6 D.M. 8.11.2011)

In coerenza e continuità con quanto disposto all'art. 1 della legge 4 giugno 2004, n. 143, con il quale si sancisce il principio della valorizzazione delle competenze acquisite nell'esercizio delle funzioni riservate ai docenti utilizzati nei percorsi di formazione iniziale degli insegnanti, i punteggi acquisiti con le selezioni di cui al presente decreto, adeguatamente perequati, possono esser oggetto di valutazione per la definizione delle graduatorie d'istituto per la mobilità territoriale e professionale. Possono altresì essere oggetto di valutazione del servizio ai fini della partecipazione a concorsi e selezioni disposti dal MIUR, e per ogni altro uso coerente con la valorizzazione delle competenze sancita dalla predetta legge.

3) Tutor dei tirocinanti (da individuare a cura delle istituzioni scolastiche)

I tutor dei tirocinanti hanno il compito di orientare gli studenti rispetto agli assetti organizzativi e didattici della scuola e alle diverse attività e pratiche in classe, di accompagnare e monitorare l’inserimento in classe e la gestione diretta dei processi di insegnamento degli studenti tirocinanti.

Il consiglio del corso di tirocinio stabilisce le modalità di collaborazione fra i tutor dei tirocinanti, i tutor coordinatori e i docenti universitari o delle istituzioni AFAM (art. 10 comma 5 D.M. 249/107).

I docenti chiamati a svolgere i predetti compiti sono designati dai coordinatori didattici e dai dirigenti scolastici preposti alle scuole iscritte nell’elenco regionale delle istituzioni scolastiche accreditate (art. 12 D.M. 249/2010 confermato dal D.M. 8 novembre 2011 all’art. 2, comma 2)

Sino alla predisposizione dei predetti elenchi, secondo quanto disposto dall'art. 15, comma 23 D.M. 249/2010 le università e le AFAM stipulano le convenzioni di cui al comma 1 art. 12 con le istituzioni scolastiche del sistema nazionale dell’istruzione, d’intesa con gli Uffici scolastici regionali competenti, che esercitano altresì l’attività di vigilanza sulle attività di tirocinio.

La designazione è da effettuare fra i docenti in servizio con contratto a tempo indeterminato nelle medesime istituzioni scolastiche e che ne abbiano fatto domanda. Al fine dell'individuazione di tali docenti si dovrà tener conto del requisito di almeno cinque anni di servizio d'insegnamento a tempo indeterminato, in assenza del quale non è possibile assumere l'incarico di tutor dei tirocinanti. (art. 2, comma 3 D.M. 8.11.2011).

Le nomine sono disposte sulla base delle domande pervenute e della graduatoria interna d'istituto elaborata dal dirigente scolastico o dal coordinatore didattico in funzione dei punteggi determinati dalla valutazione dei titoli e da apposita valutazione condotta dal comitato per la valutazione del servizio dei docenti di cui all'art. 11 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, secondo quanto previsto dalla tabella 1 dell'allegato A del Decreto 8.11.2011 (art. 3, comma 3 D.M. 8.11.2011).

L’allegato A dettaglia i titoli valutabili per l’individuazione dei tutor dei tirocinanti (punti 50 su 100) riportati in tabella:

Titoli valutabili per l’individuazione dei tutor dei tirocinanti

(Valutazione da parte del Comitato di valutazione per il servizio punti 50 su 100)

formazione specifica alla funzione di tutor dei tirocinanti con certificazione delle competenze in base ai risultati raggiunti e al numero di ore di formazione sostenute, rilasciata dalle università', dalle istituzioni AFAM e da enti accreditati per la formazione del personale della scuola

Punti 2 ogni 25 ore di formazione fino a un massimo di punti 10

formazione alla funzione tutoriale con certificazione delle competenze in base ai risultati raggiunti e al numero di ore di formazione sostenute, rilasciata dalle università, dalle istituzioni AFAM e da enti accreditati per la formazione del personale della scuola

punti 1 ogni 25 ore di formazione fino a un massimo di punti 5

esercizio della funzione di supervisore del tirocinio nei corsi di laurea in scienze della formazione primaria, nelle scuole di specializzazione all'insegnamento superiore e nei percorsi di cui ai decreti del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 7 ottobre 2004, n. 82, e 28 settembre 2007, n. 137

punti 5

esercizio della funzione di docente accogliente nei corsi di laurea in scienze della formazione primaria, nelle scuole di specializzazione all'insegnamento superiore e nei percorsi di cui ai decreti del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 7 ottobre 2004, n. 82, e 28 settembre 2007, n. 137

punti 1 per ogni anno fino a un massimo di punti 3

funzione di tutor nei percorsi finalizzati alla formazione dei docenti all'uso delle Lavagne interattive multimediali

punti 5

formazione specifica all'uso delle lavagne interattive multimediali

punti 2

direzione di corsi finalizzati alla formazione di tutor ovvero alla formazione e all'aggiornamento didattico svolti presso le università, le istituzioni AFAM o enti accreditati dal Ministero

punti 5

titolo di dottore di ricerca in didattica

punti 7

altro titolo di dottore di ricerca

punti 3

- attività di ricerca ovvero di insegnamento nelle università o nelle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica

punti 5

L'esame ai candidati per l'assegnazione di compiti tutoriali è svolto dal comitato per la valutazione del servizio dei docenti di cui all'art. 11 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e consiste in un colloquio con intervista strutturata allo scopo di saggiare le spinte motivazionali, approfondire i titoli presentati e verificare il progetto di lavoro degli aspiranti. Il comitato tiene inoltre conto del percorso professionale del docente e di ogni informazione utile a valutarne la congruità rispetto al ruolo tutoriale. Il colloquio è rivolto ad un numero di candidati non superiore al doppio rispetto ai posti disponibili, identificati attraverso una graduatoria risultante dal punteggio conseguito attraverso la valutazioni dei titoli presentati. La graduatoria finale è data dalla somma tra il punteggio attribuito ai titoli e il punteggio attribuito all'esame.

3.1) Tutor dei tirocinanti per la specializzazione per le attività di sostegno

Il Decreto 8.11.2011 prevede all’art. 2 “Requisiti e titoli” comma 4 che il tutor dei tirocinanti nei percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità di cui all’articolo 13 del D.M. 249/2010 è individuato e nominato dai dirigenti scolastici o dai coordinatori didattici sulla base dei requisiti previsti nel decreto attuativo.

Il Decreto 30 settembre 2011 relativo a “Criteri e modalità per lo svolgimento dei corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno, ai sensi degli articoli 5 e 13 del decreto 10 settembre 2010, n. 249” prevede all’art. 3 comma 2 che l’attivazione dei corsi sia autorizzata in relazione a requisiti specifici. In riferimento al tutor si evidenzia, per le attività di sostegno, l’utilizzo in qualità di tutor di docenti in possesso della specializzazione per le attività di sostegno con almeno cinque anni di servizio su posto di sostegno.

3.2) Tutor dei tirocinanti dei corsi di perfezionamento per l’insegnamento di una disciplina non linguistica in lingua straniera – CLIL

Il Decreto 8.11.2011 prevede all’art. 2 “Requisiti e titoli” comma 4 che il tutor dei tirocinanti nei corsi di perfezionamento per l’insegnamento di una disciplina non linguistica in lingua straniera di cui all’articolo 14 del D.M. 249/2010 è individuato e nominato dai dirigenti scolastici o dai coordinatori didattici sulla base dei requisiti previsti nel decreto attuativo.

Il Decreto 30 settembre 2011 relativo a “Criteri e modalità per lo svolgimento dei corsi di perfezionamento per l’insegnamento di una disciplina, non linguistica, in lingua straniera nelle scuole, ai sensi dell’articolo 14 del decreto 10 settembre 2010, n.249” prevede all’art. 3 comma 3 che l’attivazione dei corsi sia autorizzata in relazione a requisiti specifici. In riferimento al tutor si evidenzia che è necessario l’utilizzo in qualità di tutor di docenti di scuola secondaria di secondo grado con comprovata esperienza nella metodologia CLIL.

4) Elenco regionale delle istituzioni scolastiche accreditate (art. 12 D.M. 249/2010)

Per lo svolgimento delle attività di tirocinio le università o le AFAM stipulano apposite convenzioni con le istituzioni scolastiche, ivi compresi i centri provinciali per l'istruzione degli adulti8, a tal fine accreditate.

Ciascun Ufficio scolastico regionale predispone e aggiorna annualmente un elenco telematico delle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione, accreditate ad accogliere i tirocinanti. avendo cura di evidenziare per ogni istituzione scolastica i seguenti dati:

a) elenco degli insegnanti con contratto a tempo indeterminato disponibili a svolgere il compito di tutor con il rispettivo curriculum vitae;

b) piano di realizzazione e di inserimento nell'attività della scuola delle attività di tirocinio attivo;

c) eventuali precedenti esperienze di tirocinio;

d) esistenza di dipartimenti disciplinari o pluridisciplinari attivi;

e) eventuale partecipazione dell'istituzione scolastica alle rilevazioni degli apprendimenti nazionali e, se campionata, a quelle internazionali;

f) presenza di laboratori attrezzati;

g) eventuali altri elementi che possono concorrere alla valorizzazione delle esperienze delle istituzioni scolastiche.

I criteri per l'accreditamento sono stabiliti con decreto del MIUR (per cui si è alla data di stampa in attesa).

Sino alla predisposizione dei predetti elenchi, secondo quanto disposto dall'art. 15, comma 23 D.M. 249/2010 le università e le AFAM stipulano le convenzioni di cui al comma 1 art. 12 con le istituzioni scolastiche del sistema nazionale dell’istruzione, d’intesa con gli Uffici scolastici regionali competenti, che esercitano altresì l’attività di vigilanza sulle attività di tirocinio.

Nelle more dell’emanazione del decreto, gli Uffici scolastici regionali possono attivare prime azioni di informazione e sensibilizzazione delle istituzioni scolastiche ed è auspicabile che le stesse istituzioni scolastiche che intendano proporsi come scuole accreditate per l’accoglimento dei tirocinanti avviino sin d’ora procedure di informazione e coinvolgimento sul tema del tirocinio all’interno degli organismi collegiali.

Chiara Brescianini

1 Regolamento concernente “Definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado, ai sensi dell’articolo 2,comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244”

2 - per i corsi di Laurea magistrale di cui all’art. 6 D.M. 249/2010 Corso di laurea magistrale a ciclo unico per l’insegnamento nella scuola dell’infanzia e nella scuola primaria – (con esonero totale dall’insegnamento stesso)

3 D.M. 249/2010, art.10 comma 4 lettera a)

4 Insegnamenti in scienze dell’educazione, tirocinio indiretto e diretto, insegnamenti di didattiche disciplinari, laboratori pedagogico-didattici

5 D.M. 249/2010 articolo 10 comma 3 lettera b)

6 Ibidem nota 2

7 “Istituzione e svolgimento del tirocinio per la formazione degli insegnanti della scuola secondaria di 1° e 2°grado”

8 di cui all'articolo 1 comma 632 della legge 27 dicembre 2006, n. 296