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Regio decreto 04.05.1925, n. 653

Regolamento sugli alunni, gli esami e le tasse negli istituti medi di istruzione.

Titolo I - Alunni

CAPO I - Delle inscrizioni

Art. 12.

Ogni alunno è fornito, a cura dell'istituto, di una pagella scolastica, nella quale sono registrati i dati di stato civile, la provenienza scolastica, i voti degli scrutini bimestrali, i risultati dello scrutinio finale e degli esami la classificazione annuale di educazione fisica, i versamenti delle tasse o la relativa deliberazione di esonero, e gli eventuali provvedimenti disciplinari.

La pagella è consegnata all'alunno alla fine di ogni bimestre per la controfirma del padre, o di chi ne fa le veci, e gli è definitivamente rilasciata all'inizio dell'anno scolastico successivo o al momento del passaggio ad altro istituto o dell'abbandono della scuola.

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