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Regio decreto 04.05.1925, n. 653

Regolamento sugli alunni, gli esami e le tasse negli istituti medi di istruzione.

Titolo I - Alunni

CAPO I - Delle inscrizioni

Art. 14.

I titoli di studio conseguiti nelle scuole medie governative della Repubblica di San Marino, o in scuole italiane all'estero aventi riconoscimento legale, sono validi per la iscrizione ad istituti del Regno, anche se di tipo diverso, previo eventuale esperimento sulle materie o prove che siano indicate dal Consiglio di classe in base a una complessiva valutazione dei programmi svolti nella scuola di provenienza.

L'inscrizione è concessa per la classe corrispondente a quella cui il titolo presentato avrebbe dato accesso nella scuola di provenienza, tenuto conto della durata complessiva degli studi e subordinatamente al requisito dell'età che non può essere inferiore a quella di chi abbia seguito normalmente gli studi nel Regno a partire dai dieci anni.

È del pari consentita, sempre subordinatamente al requisito dell'età, l'inscrizione a istituti medi d'istruzione di giovani provenienti dall'estero, i quali provino, con titoli di studio conseguiti in scuole estere aventi riconoscimento legale, di possedere adeguata preparazione sull'intero programma prescritto per l'ammissione o idoneità alla classe cui aspirano.

Il Consiglio di classe delibera, nel caso di cui al comma precedente, sull'accoglimento della domanda e può sottoporre l'aspirante ad un esperimento sulle materie o prove da stabilirsi .

Per l'ammissione alla 1ª classe di istituti medi di primo grado si prescinde dal giudizio sull'equipollenza del titolo presentato purché risulti che questo, nel paese di origine, corrispondeva ad un corso di studi valido per l'ammissione a scuole medie.

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