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Regio decreto 04.05.1925, n. 653

Regolamento sugli alunni, gli esami e le tasse negli istituti medi di istruzione.

Titolo I - Alunni

CAPO I - Delle inscrizioni

Art. 2.

Coloro che chiedono di essere inscritti, per la prima volta, in un istituto debbono presentare al preside, entro il termine indicato nell'articolo precedente, domanda in carta legale corredata dei seguenti documenti, debitamente legalizzati ove occorra:

1° certificato di nascita;

2° certificato di rivaccinazione o di sofferto vaiuolo;

3° titolo di studio rispettivamente prescritto;

4° attestato d'identità personale costituito da tessera postale di riconoscimento o da altri documenti o garanzie che il preside riconosca equivalenti.

Per la inscrizione al corso superiore dell'istituto magistrale, oltre i documenti predetti, deve essere allegato alla domanda un certificato medico, dal quale risultino la sana e robusta costituzione fisica e l'assenza di imperfezioni tali da diminuire il prestigio di un insegnante o da impedirgli il pieno adempimento dei suoi doveri.

Il preside, non accettando le conclusioni del certificato medico, può ordinare la visita medica fiscale a spese dell'interessato.

Ai ciechi è concessa l'inscrizione anche al corso superiore dell'istituto magistrale, nonostante il disposto del secondo comma del presente articolo, soltanto ai fini del conseguimento del diploma di abilitazione di cui all'ultimo comma dell'art. 102.

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