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Regio decreto 04.05.1925, n. 653

Regolamento sugli alunni, gli esami e le tasse negli istituti medi di istruzione.

Titolo I - Alunni

CAPO I - Delle inscrizioni

Art. 3.

Gli alunni già inscritti in un istituto, che intendano continuare gli studi nell'istituto stesso, ne fanno al preside dichiarazione in carta libera entro il termine stabilito per la presentazione delle domande.

Gli alunni provenienti da altri istituti, di identico o di diverso tipo, debbono presentare la domanda in carta legale e la pagella scolastica dell'istituto di provenienza.

Gli altri documenti sono trasmessi d'ufficio dall'istituto di provenienza in seguito a richiesta scritta dell'istituto in cui deve farsi la inscrizione.

Tale richiesta è conservata nell'archivio dell'istituto di origine in luogo dei documenti.

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