Regio decreto 04.05.1925, n. 653
Regolamento sugli alunni, gli esami e le tasse negli istituti medi di istruzione.
Titolo I - Alunni
CAPO II - Della frequenza e delle assenze.
Una stessa classe non può essere frequentata per più di due anni.
Ove non siasi proceduto allo scrutinio finale a causa di assenze giustificate, il Consiglio di classe può consentire la inscrizione per un terzo anno.
I giovani che, prima del 15 marzo, cessino dal frequentare l'istituto in cui sono inscritti, perdono la qualità di alunni di scuola pubblica.
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