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Regio decreto 04.05.1925, n. 653

Regolamento sugli alunni, gli esami e le tasse negli istituti medi di istruzione.

Titolo I - Alunni

CAPO II - Della frequenza e delle assenze.

Art. 15.

Una stessa classe non può essere frequentata per più di due anni.

Ove non siasi proceduto allo scrutinio finale a causa di assenze giustificate, il Consiglio di classe può consentire la inscrizione per un terzo anno.

I giovani che, prima del 15 marzo, cessino dal frequentare l'istituto in cui sono inscritti, perdono la qualità di alunni di scuola pubblica.

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