Regio decreto 04.05.1925, n. 653
Titolo I - Alunni
CAPO II - Della frequenza e delle assenze.
Gli alunni che siano stati assenti dalle lezioni non possono essere riammessi all'istituto se non previa dichiarazione orale o scritta del padre, o di chi ne fa le veci, circa i motivi dell'assenza.
Il preside può, nonostante tale dichiarazione ritenere non giustificate le assenze, i cui motivi gli sembrino irrilevanti o inattendibili, ma, in tal caso, deve informarne il padre o chi ne fa le veci, il quale ha diritto di essere udito per fornire ulteriori elementi di giudizio.
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