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Regio decreto 04.05.1925, n. 653

Regolamento sugli alunni, gli esami e le tasse negli istituti medi di istruzione.

Titolo I - Alunni

CAPO II - Della frequenza e delle assenze.

Art. 18.

L'alunno che, al principio o durante il corso dell'anno scolastico, passi da un istituto ad un altro, nel quale si insegni una lingua straniera diversa da quella di cui egli abbia iniziato lo studio nell'istituto di provenienza, o il giovane proveniente da scuola privata o paterna, che domandi la inscrizione in base a un titolo conseguito con approvazione in una lingua straniera diversa da quella che si insegna nell'istituto, può, per deliberazione motivata e inappellabile del Consiglio di classe, essere dispensato dal frequentare le lezioni della nuova lingua con l'obbligo, però, di sottoporsi, alla fine dell'anno, nell'istituto stesso, all'esame sulla lingua di cui aveva iniziato lo studio.

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