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Regio decreto 04.05.1925, n. 653

Regolamento sugli alunni, gli esami e le tasse negli istituti medi di istruzione.

Titolo I - Alunni

CAPO III - Delle punizioni disciplinari .

Art. 19.

Agli alunni che manchino ai doveri scolastici, od offendano la disciplina, il decoro, la morale, anche fuori della scuola, sono inflitte, secondo la gravità della mancanza, le seguenti punizioni disciplinari:

a) ammonizione privata o in classe;

b) allontanamento dalla lezione;

c) sospensione dalle lezioni per un periodo non superiore ai cinque giorni;

d) sospensione fino a quindici giorni;

e) esclusione dalla promozione senza esame o dalla sessione di primo esame;

f) sospensione fino al termine delle lezioni;

g) esclusione dallo scrutinio finale e da entrambe le sessioni di esame;

h) espulsione dall'istituto;

i) espulsione da tutti gli istituti del Regno .

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