Regio decreto 04.05.1925, n. 653
Titolo I - Alunni
CAPO III - Delle punizioni disciplinari .
Agli alunni che manchino ai doveri scolastici, od offendano la disciplina, il decoro, la morale, anche fuori della scuola, sono inflitte, secondo la gravità della mancanza, le seguenti punizioni disciplinari:
a) ammonizione privata o in classe;
b) allontanamento dalla lezione;
c) sospensione dalle lezioni per un periodo non superiore ai cinque giorni;
d) sospensione fino a quindici giorni;
e) esclusione dalla promozione senza esame o dalla sessione di primo esame;
f) sospensione fino al termine delle lezioni;
g) esclusione dallo scrutinio finale e da entrambe le sessioni di esame;
h) espulsione dall'istituto;
i) espulsione da tutti gli istituti del Regno .
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