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Regio decreto 04.05.1925, n. 653

Regolamento sugli alunni, gli esami e le tasse negli istituti medi di istruzione.

Titolo I - Alunni

CAPO III - Delle punizioni disciplinari .

Art. 20.

Per mancanza ai doveri scolastici, per negligenza abituale e per assenze ingiustificate, si infliggono le punizioni di cui alle lettere a) e b).

Per fatti che turbino il regolare andamento della scuola si infliggono le punizioni di cui alle lettere c) e d).Per offese al decoro personale, alla religione e alle istituzioni si infliggono le punizioni di cui alle lettere d), e) e f).

Per offese alla morale e per oltraggio all'istituto o al corpo insegnante si infliggono le punizioni di cui alle lettere g), h), e i).

Nei casi previsti dai tre commi precedenti, qualora concorrano circostanze attenuanti, e avuto riguardo al profitto e alla precedente condotta, può essere inflitta la punizione di grado inferiore a quello rispettivamente stabilito.

In caso di recidiva, o qualora le mancanze previste dai commi precedenti assumano particolare gravità, o abbiano carattere collettivo, può essere inflitta la punizione di grado immediatamente superiore.

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