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Regio decreto 04.05.1925, n. 653

Regolamento sugli alunni, gli esami e le tasse negli istituti medi di istruzione.

Titolo I - Alunni

CAPO III - Delle punizioni disciplinari .

Art. 21.

L'alunno che incorra nelle punizioni di cui alle lettere d) e seguenti dell'art. 19 perde il beneficio dell'esonero dalle tasse.

La sospensione fino al termine delle lezioni importa l'esclusione dalla promozione senza esame o dalla sessione di primo esame.

L'esclusione dallo scrutinio o da entrambe le sessioni di esame importa la sospensione fino al termine delle lezioni.

L'alunno espulso dall'istituto non è ammesso, per l'anno scolastico in corso e per quello successivo, in alcun istituto Regio o pareggiato per frequentarne le lezioni o per sostenervi esami, e, non può essere riammesso all'istituto in cui la punizione fu inflitta se non previa deliberazione favorevole del Collegio dei professori.

L'espulsione da tutti gli istituti del Regno ha effetto per tre anni, e importa, per sempre, il divieto di inscriversi e di presentarsi ad esami nell'istituto in cui la punizione fu inflitta.

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