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Regio decreto 04.05.1925, n. 653

Regolamento sugli alunni, gli esami e le tasse negli istituti medi di istruzione.

Titolo I - Alunni

CAPO III - Delle punizioni disciplinari .

Art. 22.

Le punizioni di cui alle lettere a) e b) dell'art. 19 sono inflitte dal professore; quella di cui alla lettera c) è inflitta dal preside, quella di cui alla lettera d) dal Consiglio di classe.

Le altre punizioni vengono deliberate dal Collegio dei professori su proposta del preside o del Consiglio di classe.

Qualora sia proposta l'applicazione delle punizioni di cui alle lettere h) e i), il Collegio dei professori, negli istituti di doppio grado, si adunerà in seduta plenaria.

L'autorità competente ad infliggere punizioni di un dato grado può sempre infliggere quelle di grado inferiore.

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