Regio decreto 04.05.1925, n. 653
Regolamento sugli alunni, gli esami e le tasse negli istituti medi di istruzione.
Titolo I - Alunni
CAPO III - Delle punizioni disciplinari .
Le punizioni di cui alle lettere a), e), g), h) e i) possono essere pronunciate anche per mancanze commesse durante le sessioni di esame o nell'intervallo fra le medesime.
In tal caso esse sono inflitte, rispettivamente, dal presidente o dalla Commissione di esame, e sono applicabili anche a candidati provenienti da scuola privata o paterna.
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