IperTesto Unico IperTesto Unico

Regio decreto 04.05.1925, n. 653

Regolamento sugli alunni, gli esami e le tasse negli istituti medi di istruzione.

Titolo I - Alunni

CAPO III - Delle punizioni disciplinari .

Art. 23.

Le punizioni di cui alle lettere a), e), g), h) e i) possono essere pronunciate anche per mancanze commesse durante le sessioni di esame o nell'intervallo fra le medesime.

In tal caso esse sono inflitte, rispettivamente, dal presidente o dalla Commissione di esame, e sono applicabili anche a candidati provenienti da scuola privata o paterna.

Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.