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Regio decreto 04.05.1925, n. 653

Regolamento sugli alunni, gli esami e le tasse negli istituti medi di istruzione.

Titolo I - Alunni

CAPO III - Delle punizioni disciplinari .

Art. 24.

Delle punizioni di cui alle lettere c) e seguenti dell'art. 19 deve essere data comunicazione al padre, o a chi ne fa le veci.

Della sospensione superiore a tre giorni e delle punizioni di cui alle lettere d) e seguenti deve essere fatta menzione nella pagella scolastica .

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