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Regio decreto 04.05.1925, n. 653

Regolamento sugli alunni, gli esami e le tasse negli istituti medi di istruzione.

Titolo I - Alunni

CAPO IV - Disposizioni transitorie.

Art. 27.

La disposizione di cui all'art. 18 è applicabile anche agli alunni inscritti in un istituto Regio o pareggiato che abbiano iniziato nell'istituto stesso lo studio di una lingua straniera diversa da quella, il cui insegnamento effettivamente s'impartisca nella classe frequentata.

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