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Regio decreto 04.05.1925, n. 653

Regolamento sugli alunni, gli esami e le tasse negli istituti medi di istruzione.

Titolo II - Esami

CAPO I - Delle sessioni di esame.

Art. 30.

I candidati riprovati nella sessione di riparazione, o in quella delle due sessioni che sia stata la sola per essi utile, debbono, ripresentandosi all'esame negli anni seguenti, ripetere tutte le prove.

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