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Regio decreto 04.05.1925, n. 653

Regolamento sugli alunni, gli esami e le tasse negli istituti medi di istruzione.

Titolo II - Esami

CAPO II - Dell'ammissione ad esami.

Art. 32.

I candidati ad esame di ammissione alla 1ª classe di istituto medio d'istruzione di primo grado e i candidati privatisti ad esami di ammissione ad altre classi, o ad esami di idoneità e di licenza, debbono presentare domanda al preside dell'istituto presso il quale intendono sostenere l'esame almeno quindici giorni prima del giorno fissato per l'inizio delle prove.

La domanda in carta legale deve essere corredata dei seguenti documenti, debitamente legalizzati ove occorra:

1° atto di nascita;

2° attestato d'identità personale costituito da tessera postale di riconoscimento o da altri documenti o garanzie che il preside riconosca equivalenti;

3° titolo di studio eventualmente prescritto;

4° documenti comprovanti il pagamento della tassa di esame o il diritto all'esonero.

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