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Regio decreto 04.05.1925, n. 653

Regolamento sugli alunni, gli esami e le tasse negli istituti medi di istruzione.

Titolo II - Esami

CAPO II - Dell'ammissione ad esami.

Art. 33.

Gli alunni di istituto Regio o pareggiato sono inscritti d'ufficio agli esami di promozione e a quelli di ammissione alla 4ª classe ginnasiale.

Per gli altri esami di ammissione e per quelli di licenza, essi debbono presentare al preside domanda in carta legale con i documenti comprovanti il pagamento della tassa, o con la domanda di esonero.

Le domande degli alunni di ginnasio isolato, candidati ad esame di ammissione al liceo, sono indirizzate al preside del liceo scelto da essi come sede di esame, e sono trasmesse al liceo stesso per cura del preside del ginnasio.

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