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Regio decreto 04.05.1925, n. 653

Regolamento sugli alunni, gli esami e le tasse negli istituti medi di istruzione.

Titolo II - Esami

CAPO II - Dell'ammissione ad esami.

Art. 34.

I candidati ad esami di maturità ed abilitazione provenienti da scuola privata o paterna debbono, entro il 31 maggio, presentare domanda al preside di uno degli istituti del tipo cui corrisponde l'esame, e s'intendono aggregati all'istituto stesso agli effetti dell'assegnazione della sede di esame.

Alla domanda in carta legale, corredata dei documenti di cui all'art. 32, possono essere allegati i certificati di esami eventualmente sostenuti dopo il conseguimento del titolo obbligatoriamente richiesto per l'inscrizione all'esame e ogni altro titolo di studio di cui il candidato sia eventualmente fornito .

I candidati provenienti da istituto Regio o pareggiato presentano al preside rispettivo la sola domanda in carta legale con la documentazione dell'avvenuto pagamento della tassa o con la domanda di esonero.

I candidati ad esame di abilitazione magistrale debbono presentare anche il certificato medico di cui all'art. 2

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