IperTesto Unico IperTesto Unico

Regio decreto 04.05.1925, n. 653

Regolamento sugli alunni, gli esami e le tasse negli istituti medi di istruzione.

Titolo II - Esami

CAPO II - Dell'ammissione ad esami.

Art. 35.

I candidati ad esame di idoneità ai documenti di cui all'art. 32 uniscono, entro il termine stabilito dal preside, il programma degli studi compiuti di cui all'art. 10 del R. decreto 14 ottobre 1923, n. 2345.

I candidati ad esami di ammissione alla 4ª classe ginnasiale o ad istituti di secondo grado, di licenza, di maturità e di abilitazione presentano al preside dell'istituto che ha ricevuto la domanda, ed entro il termine dal preside stesso stabilito, la dichiarazione scritta di cui all'art. 11 del citato R. decreto; e, se alunni, la pagella dell'ultimo anno, se provenienti da scuola privata o paterna, un'attestazione del direttore della scuola privata o dell'insegnante che li ha privatamente istruiti circa i programmi svolti e il metodo seguito.

Il preside trasmette i documenti di cui ai due commi precedenti alla Commissione esaminatrice, prima che questa inizi le operazioni di esame.

Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.