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Regio decreto 04.05.1925, n. 653

Regolamento sugli alunni, gli esami e le tasse negli istituti medi di istruzione.

Titolo II - Esami

CAPO II - Dell'ammissione ad esami.

Art. 37.

Possono sostenere la prova integrativa per l'ammissione alla 1ª classe del ginnasio, e del corso inferiore di istituto tecnico o magistrale i candidati che abbiano superato tutte le altre prove prescritte.

Coloro che non superino la prova integrativa o non si presentino ad essa, ottengono soltanto l'ammissione a scuola complementare.

Coloro che abbiano conseguito nella sessione di primo esame il diploma di ammissione a scuola complementare possono sostenere nella sessione autunnale, presso uno degli istituti di cui al comma primo, la prova integrativa per la inscrizione agli istituti stessi e, ove la superino, sono considerati, agli effetti dell'iscrizione, come approvati nella sessione di primo esame.

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