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Regio decreto 04.05.1925, n. 653

Regolamento sugli alunni, gli esami e le tasse negli istituti medi di istruzione.

Titolo II - Esami

CAPO II - Dell'ammissione ad esami.

Art. 38.

Gli alunni che, nello scrutinio finale, non riportino almeno otto decimi nel voto di condotta sono esclusi dalla promozione senza esame.

Gli alunni che non riportino almeno sei decimi nello scrutinio finale per la condotta sono esclusi dalle prove di riparazione per la promozione e dalla prima sessione per tutti gli altri esami, compresi quelli di maturità e abilitazione.

Contro la esclusione di cui al comma precedente è ammesso il ricorso, analogamente al disposto dell'art. 19.

Sono parimenti esclusi dalla prima sessione di qualsiasi esame gli alunni che, nello scrutinio finale, non riportino almeno cinque decimi del massimo dei punti da assegnarsi per il profitto.

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