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Regio decreto 04.05.1925, n. 653

Regolamento sugli alunni, gli esami e le tasse negli istituti medi di istruzione.

Titolo II - Esami

CAPO II - Dell'ammissione ad esami.

Art. 39.

Alla sessione autunnale di esami sono ammessi soltanto coloro che, nello scrutinio finale per la promozione, o nella sessione di primo esame, siano stati riprovati in non più di due delle materie o gruppi di materie di cui alla tabella A.

A tale effetto non si computano le materie facoltative, la calligrafia, la musica, il canto corale e la danza .

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