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Regio decreto 04.05.1925, n. 653

Regolamento sugli alunni, gli esami e le tasse negli istituti medi di istruzione.

Titolo II - Esami

CAPO II - Dell'ammissione ad esami.

Art. 40.

Non possono presentarsi ad esami di idoneità nei ginnasi, nelle scuole complementari e nei corsi inferiori di istituto tecnico o magistrale se non coloro che abbiano conseguito il diploma di ammissione alla 1ª classe di istituti medi di primo grado, compresa la scuola complementare, tanti anni prima quanti corrispondono alla durata normale del corso rispettivo.

Lo stesso intervallo è prescritto per coloro che si presentino ad esame di ammissione alla 4ª ginnasiale, al liceo classico, scientifico o femminile, o al corso superiore di istituto tecnico o magistrale, e di licenza dalla scuola complementare, ma in tal caso può tener luogo del possesso del diploma di ammissione predetto, il requisito dell'età corrispondente alla durata normale degli studi per l'accesso all'esame di cui trattasi.

A tale effetto, si presuppone, anche per l'ammissione al liceo scientifico o femminile, un corso inferiore della durata di quattro anni.

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