Regio decreto 04.05.1925, n. 653
Titolo II - Esami
CAPO II - Dell'ammissione ad esami.
Non possono presentarsi ad esami di idoneità nei licei o nei corsi superiori di istituto di secondo grado, di abilitazione o maturità, e di licenza dal liceo femminile, se non coloro che abbiano conseguito l'ammissione al corrispondente corso superiore o al liceo, tanti anni prima quanti corrispondono alla durata normale degli studi.
I giovani forniti di un titolo di ammissione a liceo, o a corso superiore, di tipo diverso da quello cui corrisponde l'esame di maturità o di abilitazione, possono presentarsi agli esami stessi dopo un intervallo corrispondente ad una eguale durata complessiva degli studi, tenuto conto della differenza dei singoli corsi.
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