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Regio decreto 04.05.1925, n. 653

Regolamento sugli alunni, gli esami e le tasse negli istituti medi di istruzione.

Titolo II - Esami

CAPO II - Dell'ammissione ad esami.

Art. 41.

Non possono presentarsi ad esami di idoneità nei licei o nei corsi superiori di istituto di secondo grado, di abilitazione o maturità, e di licenza dal liceo femminile, se non coloro che abbiano conseguito l'ammissione al corrispondente corso superiore o al liceo, tanti anni prima quanti corrispondono alla durata normale degli studi.

I giovani forniti di un titolo di ammissione a liceo, o a corso superiore, di tipo diverso da quello cui corrisponde l'esame di maturità o di abilitazione, possono presentarsi agli esami stessi dopo un intervallo corrispondente ad una eguale durata complessiva degli studi, tenuto conto della differenza dei singoli corsi.

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