Regio decreto 04.05.1925, n. 653
Titolo II - Esami
CAPO II - Dell'ammissione ad esami.
Possono presentarsi ad esami d'idoneità nei ginnasi inferiori e nei corsi inferiori dell'istituto tecnico o magistrale o ad esami di ammissione alla 4ª classe ginnasiale a liceo o a corso superiore, col beneficio dell'anticipazione di un anno rispetto all'intervallo prescritto;
a) coloro che abbiano conseguito l'ammissione ad istituto medio di primo grado, esclusa la scuola complementare, con una media generale assoluta di otto decimi e purché, se alunni di scuola pubblica, abbiano conseguito la promozione per effetto di scrutinio finale alle classi successive;
b) coloro che abbiano conseguito, rispettivamente per scrutinio finale o nella sessione di primo esame, la promozione o idoneità a classe successiva alla 1ª con una media generale assoluta di otto decimi .
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