Regio decreto 04.05.1925, n. 653
Titolo II - Esami
CAPO II - Dell'ammissione ad esami.
Il beneficio dell'abbreviazione di un anno, rispetto all'intervallo prescritto per l'inscrizione ad esami d'idoneità nei licei e nei corsi superiori e a quelli di maturità o abilitazione, è dato:
a) a coloro che compiano almeno diciannove anni di età nell'anno in corso;
b) a coloro che abbiano conseguito l'ammissione al liceo o al corso superiore nella sessione di primo esame con una media generale assoluta di otto decimi purché, se alunni, abbiano conseguito la promozione per effetto di scrutinio finale alle classi successive;
c) a coloro che abbiano conseguito, rispettivamente per scrutinio finale o nella sessione di primo esame, la promozione o idoneità a classe successiva alla 1ª con una media generale assoluta di otto decimi .
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