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Regio decreto 04.05.1925, n. 653

Regolamento sugli alunni, gli esami e le tasse negli istituti medi di istruzione.

Titolo II - Esami

CAPO II - Dell'ammissione ad esami.

Art. 44.

È consentito, subordinatamente alla decorrenza dell'intervallo prescritto, sostenere nello stesso anno, ma non nella stessa sessione, due diversi esami, anche in istituti di diverso tipo.

A tale effetto lo scrutinio finale per le promozioni non si considera come sessione di esame.

L'alunno d'istituto Regio o pareggiato può presentarsi ad esami di idoneità o di ammissione solo per la classe immediatamente superiore a quella successiva alla classe da lui frequentata o ad esami di licenza con cui si chiuda la classe immediatamente successiva a quella da lui frequentata, purché, nell'uno e nell'altro caso, abbia ottenuto da questa la promozione per effetto di scrutinio finale.

Agli effetti dell'art. 6, l'alunno di cui al precedente comma conserva la sua qualità di alunno di istituto Regio o pareggiato ed è graduato secondo l'ordine prescritto nell'articolo stesso in base ai voti riportati nell'esame sostenuto e, per la condotta, al voto di scrutinio finale.

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