Regio decreto 04.05.1925, n. 653
Titolo II - Esami
CAPO II - Dell'ammissione ad esami.
Coloro che, nell'anno in corso, compiano i ventitrè anni di età sono dispensati dall'obbligo dell'intervallo e della presentazione di qualsiasi titolo di studio inferiore.
I candidati dispensati dalla presentazione di titoli di ammissione inferiori debbono sottoporsi ad eventuali prove sulle materie non comprese nel programma dell'esame a cui si presentano, ma comprese in quello del corso inferiore cui corrisponde il titolo normalmente richiesto, qualora non dimostrino altrimenti di possedere adeguata preparazione nelle materie stesse.
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