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Regio decreto 04.05.1925, n. 653

Regolamento sugli alunni, gli esami e le tasse negli istituti medi di istruzione.

Titolo II - Esami

CAPO II - Dell'ammissione ad esami.

Art. 46.

Coloro che, nell'anno in corso, compiano i ventitrè anni di età sono dispensati dall'obbligo dell'intervallo e della presentazione di qualsiasi titolo di studio inferiore.

I candidati dispensati dalla presentazione di titoli di ammissione inferiori debbono sottoporsi ad eventuali prove sulle materie non comprese nel programma dell'esame a cui si presentano, ma comprese in quello del corso inferiore cui corrisponde il titolo normalmente richiesto, qualora non dimostrino altrimenti di possedere adeguata preparazione nelle materie stesse.

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