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Regio decreto 04.05.1925, n. 653

Regolamento sugli alunni, gli esami e le tasse negli istituti medi di istruzione.

Titolo II - Esami

CAPO II - Dell'ammissione ad esami.

Art. 47.

Sono dispensati dalla presentazione del titolo di ammissione ad istituti di secondo grado, coloro che presentino un titolo di studio conseguito in scuole governative non dipendenti dal Ministero della pubblica istruzione, il quale sia, a questo particolare effetto, riconosciuto equipollente al titolo prescritto, e sempreché dal conseguimento del titolo stesso sia trascorso l'intervallo d'obbligo, oppure la durata degli studi compiuti corrisponda complessivamente alla durata del corso di cui si tratta.

L'equipollenza di cui al comma precedente è dichiarata dal Ministero, udita la Giunta del Consiglio superiore della pubblica istruzione, in seguito a richiesta dell'Ente da cui la scuola dipende; tale dichiarazione è pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione ed ha valore di massima.

In caso d'urgenza, la richiesta può essere fatta dall'interessato direttamente al Collegio dei professori, che ha facoltà di dichiarare l'equipollenza; tale dichiarazione, provvisoriamente esecutoria, è soggetta a ratifica del Ministero, udita la Giunta del Consiglio superiore della pubblica istruzione.

Il beneficio di cui al presente articolo spetta senz'altro agli allievi della Regia accademia navale.

Il candidato ammesso ad un esame in base a titolo diverso da quello legale deve essere sottoposto, nell'esame stesso, alle eventuali prove di cui al secondo comma dell'art. 46.

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