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Regio decreto 04.05.1925, n. 653

Regolamento sugli alunni, gli esami e le tasse negli istituti medi di istruzione.

Titolo II - Esami

CAPO II - Dell'ammissione ad esami.

Art. 48.

I candidati provenienti da scuole medie governative della Repubblica di San Marino, o da scuole italiane all'estero aventi riconoscimento legale, sono considerati come provenienti dalla classe degli istituti medi del Regno corrispondente a quella da essi frequentata, sempre subordinatamente al requisito dell'età corrispondente alla durata normale degli studi nel Regno a partire dal decimo anno di età.

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