Regio decreto 04.05.1925, n. 653
Regolamento sugli alunni, gli esami e le tasse negli istituti medi di istruzione.
Titolo II - Esami
CAPO II - Dell'ammissione ad esami.
I candidati che abbiano seguito studi all'estero sono ammessi a qualsiasi esame con dispensa dall'obbligo di presentare titoli di studio inferiori, purché abbiano rispettivamente l'età corrispondente a quella di chi abbia seguito il corso normale degli studi medi nel Regno a partire dai dieci anni.
Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.