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Regio decreto 04.05.1925, n. 653

Regolamento sugli alunni, gli esami e le tasse negli istituti medi di istruzione.

Titolo II - Esami

CAPO II - Dell'ammissione ad esami.

Art. 49.

I candidati che abbiano seguito studi all'estero sono ammessi a qualsiasi esame con dispensa dall'obbligo di presentare titoli di studio inferiori, purché abbiano rispettivamente l'età corrispondente a quella di chi abbia seguito il corso normale degli studi medi nel Regno a partire dai dieci anni.

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