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Regio decreto 04.05.1925, n. 653

Regolamento sugli alunni, gli esami e le tasse negli istituti medi di istruzione.

Titolo II - Esami

CAPO II - Dell'ammissione ad esami.

Art. 51.

Le alunne dei Conservatori toscani, dei Reali collegi di Montagnana e "Uccellis" di Udine, dei Regi educandati femminili "SS. Annunziata" di Firenze, "Collegio reale delle fanciulle" di Milano, "Maria Adelaide" di Palermo, "Real collegio agli Angeli", di Verona, "Educatorio della Provvidenza" di Torino, dei Reali educandati di Napoli, dell'Istituto froebeliano e dell'Istituto Suor Orsola Benincasa della stessa città, qualora vi abbiano seguito un corso d'istituto medio di istruzione secondo l'ordinamento stabilito dal R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054, e vi abbiano conseguito l'ammissione alla 1ª classe del corso superiore, sono ammesse, dopo il prescritto intervallo, all'esame di maturità o abilitazione, con dispensa dalla presentazione del titolo inferiore.

Parimenti, i titoli di promozione o ammissione conseguiti dalle alunne predette sono validi per la inscrizione alle classi corrispondenti d'istituti Regi o pareggiati.

Le disposizioni dei due commi precedenti si applicano anche agli allievi dei collegi militari.

Le stesse disposizioni possono inoltre essere estese, per decreto ministeriale, agli alunni degli istituti magistrali privati mantenuti da Opere od Associazioni che abbiano per loro fine statutario l'istituzione di scuole italiane all'estero e la preparazione di maestri per le scuole stesse .

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