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Regio decreto 04.05.1925, n. 653

Regolamento sugli alunni, gli esami e le tasse negli istituti medi di istruzione.

Titolo II - Esami

CAPO III - Delle sedi di esami .

Art. 54.

Le prove scritte di esami di maturità e abilitazione si svolgono, oltre che nelle sedi di esame, negli istituti che saranno indicati con ordinanza ministeriale.

Almeno uno dei componenti la Commissione giudicatrice si recherà negli istituti, di cui al comma precedente, per assistere allo svolgimento delle prove scritte.

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