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Regio decreto 04.05.1925, n. 653

Regolamento sugli alunni, gli esami e le tasse negli istituti medi di istruzione.

Titolo II - Esami

CAPO III - Delle sedi di esami .

Art. 56.

Gli alunni di istituto Regio o pareggiato sostengono gli esami di abilitazione o maturità davanti alla Commissione della circoscrizione cui è assegnato il proprio istituto con la ordinanza di cui all'art. 54.

La scelta della sede di esame per i provenienti da scuola privata o paterna è libera, ma il candidato dovrà dichiarare nella domanda i motivi della scelta.

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