Regio decreto 04.05.1925, n. 653
Titolo II - Esami
CAPO III - Delle sedi di esami .
In una stessa sede di esame di maturità o di abilitazione può essere costituita più di una Commissione, avuto riguardo al numero dei candidati. In questo caso, ove particolari ragioni di opportunità lo consiglino, la nuova Commissione può essere convocata anche in città diversa da quella designata come sede di esame. Prima dell'inizio della sessione, i presidenti delle Commissioni appartenenti alla stessa sede, si riuniranno, sotto la presidenza del più anziano, per stabilire i criteri da seguire nelle operazioni e nei giudizi di esame.
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